Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/02/2024, n. 74
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 584/2022 RG. alla udienza del 23/02/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
FOOD & BEVERAGE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp e dif. dall'Avv. Marco Croci
ricorrente opponente
E
AS AS, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
Leonardi
resistente opposto
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2022, la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data
03.05.2022, proc. R.G. n. 334/2022, con il quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungeva alla Food & Beverage S.r.l., in persona del legale rappresentante il pagamento della somma di €
1.055,06.
Eccepiva il ricorrente che il TE non aveva comunicato al datore di lavoro il buon esito della procedura volta all'ottenimento degli
ANF;
che tale omissione era contraria al dovere di buona fede nella esecuzione del contratto e come tale poteva integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia del danno emergente che del lucro cessante;
che nel caso concreto i danni erano costituiti dagli esborsi dovuti per la procedura monitoria;
che, con riferimento ai TFR richiesto dal lavoratore nel decreto ingiuntivo opposto, la pretesa era risulta infondata in quanto detta spettanza era stata concordemente e volontariamente posta in compensazione con il risarcimento dovuto dal resistente alla Food &
Beverage S.r.l. per i danni a questa causati;
Si costituiva il resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
2
L'opposizione è infondata e pertanto non meritevole di accoglimento.
Il credito vantato dal TE è costituito in parte dagli ANF non corrisposti dal datore di lavoro nel corso del rapporto ed in parte dal TFR.
Il ricorrente non nega che al TE spettino tali somme, ma eccepisce un comportamento del TE contrario a buona fede e dunque causativo di danno ed eccepisce la compensazione per un danno
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