Trib. Isernia, decreto 15/03/2025
TRIB Isernia
Decreto
15 marzo 2025
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Decreto
15 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 50/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il giudice, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da IFIS NPL Investing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 (PI. 04570150278), e per essa quale mandataria, la IFIS NPL Servicing S.p.A.; ritenuta la propria competenza;
ritenuto che
alla luce del contratto prodotto in atti nonché la natura di persona fisica dell'ingiunto, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione della Direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, dunque, del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”); osservato che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (“ex multis” CGUE, 4 Giugno 2009, Pannon GSM, causa C-243/08, punti 31 e 32 della motivazione;
CGUE, 11 Marzo 2020, Lintner, causa C511/17, punto 26 della motivazione;
CGUE 4 Giugno 2020, Kancelaria Medius, causa C-495/19, punto 37 della motivazione); considerato che tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“B2C”, cioè conclusi tra professionista e consumatore, non è escluso nel procedimento monitorio, ma è anzi vieppiù doveroso stante l'assenza
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il giudice, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da IFIS NPL Investing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 (PI. 04570150278), e per essa quale mandataria, la IFIS NPL Servicing S.p.A.; ritenuta la propria competenza;
ritenuto che
alla luce del contratto prodotto in atti nonché la natura di persona fisica dell'ingiunto, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione della Direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, dunque, del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”); osservato che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (“ex multis” CGUE, 4 Giugno 2009, Pannon GSM, causa C-243/08, punti 31 e 32 della motivazione;
CGUE, 11 Marzo 2020, Lintner, causa C511/17, punto 26 della motivazione;
CGUE 4 Giugno 2020, Kancelaria Medius, causa C-495/19, punto 37 della motivazione); considerato che tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“B2C”, cioè conclusi tra professionista e consumatore, non è escluso nel procedimento monitorio, ma è anzi vieppiù doveroso stante l'assenza
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