Trib. Potenza, sentenza 12/03/2025, n. 493
TRIB Potenza
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3822/2016 R.G., avente ad oggetto riconoscimento del contributo ex legge n. 219 del 1980 e vertente
FRA
RO CC, in qualità di Capo-condomino del RT U.M.I. n. 1/B del
Piano di Recupero del Comune di Vietri di Potenza, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Petrone e dall'avv. Mario Bellizzi in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Petrone;
- ATTORE -
E
Comune di Vietri di Potenza in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Stigliani in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, in pendenza del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la
1 semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 28-10-2016
RO CC, in qualità di Capo-condomino del RT U.M.I. n. 1/B del
Piano di Recupero del Comune di Vietri di Potenza, agiva in giudizio nei confronti del Comune di Vietri di Potenza al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere l'assegnazione del buono contributo di cui alla legge n. 219 del
1980 e alla legge n. 32 del 1992 e successive modificazioni e, di conseguenza, la condanna dell'Ente convenuto alla erogazione del relativo importo in suo favore e al risarcimento del danno connesso alla mancata erogazione del contributo e alla lesione del diritto alla ricostruzione del comparto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in seguito alle conseguenze dannose del terremoto del 1980 i condomini del
RT edilizio denominato U.M.I. n. 1/B del Piano di Recupero del Comune
di Vietri di Potenza avevano presentato istanza di concessione del buono contributo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 219 del 1981;
- in data 15-6-1989 il Capo-condomino aveva chiesto la scomposizione dell'U.M.I. in due unità separate e la relativa variante era stata approvata con delibera del Consiglio comunale n. 185 del 24-7-1989;
- i condomini avevano depositato un nuovo progetto architettonico a firma
2
dell'arch. Andrea Muston;
- con nota del 4-4-2001 il Comune di Vietri di Potenza aveva comunicato al
RT che il progetto era stato approvato dalla Commissione tecnica comunale con verbale n. 3 del 3-4-2001;
- nelle more alcuni condomini avevano chiesto ed ottenuto di poter acquistare altro alloggio nel territorio comunale, rinunciando alla ricostruzione nell'ambito del comparto;
- il Comune di Vietri di Potenza aveva rilasciato la concessione edilizia n. 627 del
28-3-2003, concedendo con provvedimento m. 1586 del 3-9-2003 la somma di euro 139.898,29 sul buono contributo complessivo ammesso con verbale n. 3
della Commissione tecnica comunale;
- approvata la variante urbanistica presentata dal RT, nella quale era stata prevista la realizzazione di quattro corpi di fabbrica, era stata richiesta una nuova variante;
nel corso del relativo procedimento l'Ufficio tecnico aveva ritenuto necessaria la convocazione di una Conferenza di pianificazione, avendo rilevato valutazioni superficiali in relazione alla prima variante;
- con nota del 4-8-2009 il Comune di Vietri aveva diffidato il RT a realizzare i lavori nel termine di sei mesi, pena la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidato;
- la Conferenza di pianificazione si era conclusa con verbale del 29-3-2010 che aveva autorizzato l'Ente comunale ad autorizzare la variante urbanistica;
- con nota del 6-8-2010, prot. n. 1628, era stato rilasciato il buono contributo dell'importo di euro 260.922,54;
- in seguito all'approvazione della variante urbanistica, il RT aveva presentato la variante al progetto edilizio originario, che era stato superato dall'approvazione delle varianti;
- all'esito di una fitta corrispondenza con il Comune di Vietri di Potenza, il Capo-
3
condomino aveva chiesto il rilascio del nuovo permesso di costruire;
- con nota del 5-2-2015, prot. 943, l'Ente comunale aveva dichiarato che il buono contributo n. 1628 dell'importo complessivo di euro 260.922,54 non aveva più
alcuna validità, in quanto non era stato utilizzato nei termini di cui all'articolo 14
della legge regionale n. 18 del 2007;
- il mancato rispetto del termine per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori era imputabile non all'inerzia del RT, ma alla necessità di attendere i tempi tecnici necessari per l'approvazione delle varianti urbanistiche e del progetto esecutivo, oltre che per il rilascio dei permessi di costruire.
Alla luce di tali premesse in fatto, il RT U.M.I. n. 1/B del Piano di
Recupero del Comune di Vietri di Potenza chiedeva che, accertato il suo diritto ad ottenere l'assegnazione del buono contributo di cui alla legge n. 219 del 1980 e alla legge n. 32 del 1992 e successive modificazioni, il Comune di Vietri di
Potenza venisse condannato alla erogazione del relativo importo in suo favore e al risarcimento del danno connesso alla mancata erogazione del contributo e alla lesione del diritto alla ricostruzione del comparto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7-2-2017 si costituiva in giudizio il Comune di Vietri di Potenza, il quale in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva di RO CC sotto il profilo di difetto di autorizzazione ad opera dell'assemblea condominiale ad agire in giudizio e di difetto di rinnovazione per iscritto dell'incarico di Capo-condomino, chiedendo che venisse dichiarata la nullità o la inefficacia dell'atto di citazione, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, contestando la fondatezza della pretesa azionata anche sotto il profilo del quantum del risarcimento richiesto.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 22 Gennaio 2025, fissata per la
4
precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente appare opportuno, trattandosi di questione rilevabile di ufficio,
verificare la devoluzione alla giurisdizione del Giudice ordinario della cognizione della presente controversia.
Con indirizzo ormai consolidato, che questo Giudice ritiene condivisibile, in quanto conforme ai principi generali in tema di riparto della giurisdizione, la
Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni che nella materia dei pubblici
servizi, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma
dell'articolo 33 del Decreto legislativo n. 80 del 1998 non è compresa
l'erogazione ai privati dei contributi previsti dalla legge n. 219 del 1981 e
successive modificazioni per la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi
sismici, la quale non è riconducibilie ad attività di protezione civile. Ne consegue
che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la
quantificazione di tale contributo spetta alla cognizione del giudice ordinario,
perché si verte in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è
rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela della posizione
dei danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, senza
che su di esse incidano le questioni in ordine alla regolarità del procedimento
amministrativo diretto a stabilire le priorità dell'erogazione (Corte di cassazione n. 6486 del 2004; in senso conforme Corte di cassazione n. 6405 del 2004, Corte
di cassazione n. 2369 del 2002 e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3822/2016 R.G., avente ad oggetto riconoscimento del contributo ex legge n. 219 del 1980 e vertente
FRA
RO CC, in qualità di Capo-condomino del RT U.M.I. n. 1/B del
Piano di Recupero del Comune di Vietri di Potenza, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Petrone e dall'avv. Mario Bellizzi in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Petrone;
- ATTORE -
E
Comune di Vietri di Potenza in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Stigliani in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, in pendenza del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la
1 semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 28-10-2016
RO CC, in qualità di Capo-condomino del RT U.M.I. n. 1/B del
Piano di Recupero del Comune di Vietri di Potenza, agiva in giudizio nei confronti del Comune di Vietri di Potenza al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere l'assegnazione del buono contributo di cui alla legge n. 219 del
1980 e alla legge n. 32 del 1992 e successive modificazioni e, di conseguenza, la condanna dell'Ente convenuto alla erogazione del relativo importo in suo favore e al risarcimento del danno connesso alla mancata erogazione del contributo e alla lesione del diritto alla ricostruzione del comparto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in seguito alle conseguenze dannose del terremoto del 1980 i condomini del
RT edilizio denominato U.M.I. n. 1/B del Piano di Recupero del Comune
di Vietri di Potenza avevano presentato istanza di concessione del buono contributo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 219 del 1981;
- in data 15-6-1989 il Capo-condomino aveva chiesto la scomposizione dell'U.M.I. in due unità separate e la relativa variante era stata approvata con delibera del Consiglio comunale n. 185 del 24-7-1989;
- i condomini avevano depositato un nuovo progetto architettonico a firma
2
dell'arch. Andrea Muston;
- con nota del 4-4-2001 il Comune di Vietri di Potenza aveva comunicato al
RT che il progetto era stato approvato dalla Commissione tecnica comunale con verbale n. 3 del 3-4-2001;
- nelle more alcuni condomini avevano chiesto ed ottenuto di poter acquistare altro alloggio nel territorio comunale, rinunciando alla ricostruzione nell'ambito del comparto;
- il Comune di Vietri di Potenza aveva rilasciato la concessione edilizia n. 627 del
28-3-2003, concedendo con provvedimento m. 1586 del 3-9-2003 la somma di euro 139.898,29 sul buono contributo complessivo ammesso con verbale n. 3
della Commissione tecnica comunale;
- approvata la variante urbanistica presentata dal RT, nella quale era stata prevista la realizzazione di quattro corpi di fabbrica, era stata richiesta una nuova variante;
nel corso del relativo procedimento l'Ufficio tecnico aveva ritenuto necessaria la convocazione di una Conferenza di pianificazione, avendo rilevato valutazioni superficiali in relazione alla prima variante;
- con nota del 4-8-2009 il Comune di Vietri aveva diffidato il RT a realizzare i lavori nel termine di sei mesi, pena la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidato;
- la Conferenza di pianificazione si era conclusa con verbale del 29-3-2010 che aveva autorizzato l'Ente comunale ad autorizzare la variante urbanistica;
- con nota del 6-8-2010, prot. n. 1628, era stato rilasciato il buono contributo dell'importo di euro 260.922,54;
- in seguito all'approvazione della variante urbanistica, il RT aveva presentato la variante al progetto edilizio originario, che era stato superato dall'approvazione delle varianti;
- all'esito di una fitta corrispondenza con il Comune di Vietri di Potenza, il Capo-
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condomino aveva chiesto il rilascio del nuovo permesso di costruire;
- con nota del 5-2-2015, prot. 943, l'Ente comunale aveva dichiarato che il buono contributo n. 1628 dell'importo complessivo di euro 260.922,54 non aveva più
alcuna validità, in quanto non era stato utilizzato nei termini di cui all'articolo 14
della legge regionale n. 18 del 2007;
- il mancato rispetto del termine per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori era imputabile non all'inerzia del RT, ma alla necessità di attendere i tempi tecnici necessari per l'approvazione delle varianti urbanistiche e del progetto esecutivo, oltre che per il rilascio dei permessi di costruire.
Alla luce di tali premesse in fatto, il RT U.M.I. n. 1/B del Piano di
Recupero del Comune di Vietri di Potenza chiedeva che, accertato il suo diritto ad ottenere l'assegnazione del buono contributo di cui alla legge n. 219 del 1980 e alla legge n. 32 del 1992 e successive modificazioni, il Comune di Vietri di
Potenza venisse condannato alla erogazione del relativo importo in suo favore e al risarcimento del danno connesso alla mancata erogazione del contributo e alla lesione del diritto alla ricostruzione del comparto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7-2-2017 si costituiva in giudizio il Comune di Vietri di Potenza, il quale in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva di RO CC sotto il profilo di difetto di autorizzazione ad opera dell'assemblea condominiale ad agire in giudizio e di difetto di rinnovazione per iscritto dell'incarico di Capo-condomino, chiedendo che venisse dichiarata la nullità o la inefficacia dell'atto di citazione, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, contestando la fondatezza della pretesa azionata anche sotto il profilo del quantum del risarcimento richiesto.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 22 Gennaio 2025, fissata per la
4
precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente appare opportuno, trattandosi di questione rilevabile di ufficio,
verificare la devoluzione alla giurisdizione del Giudice ordinario della cognizione della presente controversia.
Con indirizzo ormai consolidato, che questo Giudice ritiene condivisibile, in quanto conforme ai principi generali in tema di riparto della giurisdizione, la
Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni che nella materia dei pubblici
servizi, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma
dell'articolo 33 del Decreto legislativo n. 80 del 1998 non è compresa
l'erogazione ai privati dei contributi previsti dalla legge n. 219 del 1981 e
successive modificazioni per la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi
sismici, la quale non è riconducibilie ad attività di protezione civile. Ne consegue
che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la
quantificazione di tale contributo spetta alla cognizione del giudice ordinario,
perché si verte in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è
rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela della posizione
dei danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, senza
che su di esse incidano le questioni in ordine alla regolarità del procedimento
amministrativo diretto a stabilire le priorità dell'erogazione (Corte di cassazione n. 6486 del 2004; in senso conforme Corte di cassazione n. 6405 del 2004, Corte
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