Trib. Roma, sentenza 24/04/2024, n. 7155

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 24/04/2024, n. 7155
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 7155
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa L S Presidente
dott.ssa A D T G
dott. M G A Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio del 17 aprile 2024, ha pronunciato la
presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33587/2023 del Ruolo Generale e promossa
da
nata a Kerala (India) lo 03.12.1977, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via di Grottarossa n. 50, presso lo
studio dell'Avv. G M, dal quale è rappresentata e difesa;

- ricorrente -

nei confronti di
e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura dello Stato;

- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di
rifiuto della Questura di Roma, del 02.11.2022 a seguito del parere
vincolante id. 63543 espresso in data 02.08.2022 dalla
[...]
di Roma Organizzazione_1
e notificato per conoscibilità al ricorrente in data 31 Maggio 2023, con il
quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della Protezione
pagina 1

Speciale ex art. 19 c.1.2, D.Lgs. 286 del 15 luglio 1998 e successive
modifiche;
in via subordinata
[…] accertarsi e dichiararsi il diritto
dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanitari ex art. 5
comma 6 d.lgs. 286/1998;
in via ulteriormente subordinata accertarsi e

dichiararsi il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio
nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3° Costituzione';

Per parte resistente:
'…voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o
deduzione, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in
diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio';

fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…provvedimento di rifiuto della Questura di Roma, del
02.11.2022 a seguito del parere vincolante id. 63543 espresso in data
02.08.2022 dalla Organizzazione_1
di Roma e notificato[le] per conoscibilità […] in
[...]
data 2 Maggio 2023, con il quale è stata rigettata la [sua] domanda di
riconoscimento della Protezione Speciale ex art. 19 c.1.2, D.Lgs. 286 del
15 luglio 1998 e successive modifiche'. Lamenta l'illegittimità del
provvedimento impugnato nella parte in cui la Questura e, prima ancora, la
non hanno ritenuto sussistenti i presupposti per il Organizzazione_1
rilascio del permesso di soggiorno, senza considerare la situazione del
Paese di origine, l'integrazione ormai conseguita dalla medesima sul
territorio italiano, nonché la sua vulnerabilità, venendo da una famiglia
molto povera e non avendo alcuna possibilità di procurarsi in India i mezzi
pagina 2
necessari per provvedere al suo sostentamento. Insta, pertanto, per il
riconoscimento della protezione speciale.
Si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come legittimato a contraddire
all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il
e non anche la Questura di Roma, in quanto la Controparte_1
stessa, costituendo una mera articolazione interna del , non CP_1
presenta una soggettività autonoma atta a permetterle la partecipazione al
giudizio.
Sempre
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