Trib. Roma, sentenza 24/04/2024, n. 7155

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 24/04/2024, n. 7155
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 7155
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa L S Presidente
dott.ssa A D T G
dott. M G A Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio del 17 aprile 2024, ha pronunciato la
presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33587/2023 del Ruolo Generale e promossa
da
nata a Kerala (India) lo 03.12.1977, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via di Grottarossa n. 50, presso lo
studio dell'Avv. G M, dal quale è rappresentata e difesa;



- ricorrente -


nei confronti di
e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura dello Stato;

- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di
rifiuto della Questura di Roma, del 02.11.2022 a seguito del parere
vincolante id. 63543 espresso in data 02.08.2022 dalla
[...]
di Roma Organizzazione_1
e notificato per conoscibilità al ricorrente in data 31 Maggio 2023, con il
quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della Protezione
pagina 1

Speciale ex art. 19 c.1.2, D.Lgs. 286 del 15 luglio 1998 e successive
modifiche;
in via subordinata
[…] accertarsi e dichiararsi il diritto
dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanitari ex art. 5
comma 6 d.lgs. 286/1998;
in via ulteriormente subordinata accertarsi e

dichiararsi il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio
nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3° Costituzione';

Per parte resistente:
'…voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o
deduzione, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in
diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio';

fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…provvedimento di rifiuto della Questura di Roma, del
02.11.2022 a seguito del parere vincolante id. 63543 espresso in data
02.08.2022 dalla Organizzazione_1
di Roma e notificato[le] per conoscibilità […] in
[...]
data 2 Maggio 2023, con il quale è stata rigettata la [sua] domanda di
riconoscimento della Protezione Speciale ex art. 19 c.1.2, D.Lgs. 286 del
15 luglio 1998 e successive modifiche'. Lamenta l'illegittimità del
provvedimento impugnato nella parte in cui la Questura e, prima ancora, la
non hanno ritenuto sussistenti i presupposti per il Organizzazione_1
rilascio del permesso di soggiorno, senza considerare la situazione del
Paese di origine, l'integrazione ormai conseguita dalla medesima sul
territorio italiano, nonché la sua vulnerabilità, venendo da una famiglia
molto povera e non avendo alcuna possibilità di procurarsi in India i mezzi
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necessari per provvedere al suo sostentamento. Insta, pertanto, per il
riconoscimento della protezione speciale.
Si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come legittimato a contraddire
all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il
e non anche la Questura di Roma, in quanto la Controparte_1
stessa, costituendo una mera articolazione interna del , non CP_1
presenta una soggettività autonoma atta a permetterle la partecipazione al
giudizio.
Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi come eventuali profili di nullità
dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione
afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbano allo stato
considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del
[...]
, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna eccezione. CP_1
Ciò posto, al fine di chiarire gli esatti termini del thema decidendum, deve
premettersi come la corrente azione sia stata incardinata allo scopo di
ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale,
che parte ricorrente assume essere stato illegittimamente negato
dall'Amministrazione convenuta mediante il provvedimento impugnato, di
talché ogni altra censura volta a lamentare l'omesso riconoscimento del
diritto alla protezione internazionale esula dall'oggetto del presente
giudizio, dovendo la relativa domanda essere necessariamente proposta,
in via prodromica, avanti alla competente autorità amministrativa.
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Ciò premesso, il ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto proposto
oltre il termine indicato dalla legge processuale. Ed invero, ai sensi del
quarto comma dell'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 - recante
la disciplina per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di
rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei
casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 – '…il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni
se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo
del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica
o consolare italiana'.
Come evincibile dallo scritto introduttivo del giudizio, all'atto della
proposizione dell'azione la ricorrente si trovava in Italia, sicché il termine
per la presentazione dell'impugnazione deve essere individuato in trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento emesso dalla Questura.
Poiché la ricorrente, per come desumibile dall'esame della notificazione in
atti, è stata notiziata del decreto di rigetto in data 4 novembre 2022,
l'impugnazione doveva essere proposta entro il 4 dicembre 2022,
scadenza che, cadendo di domenica, veniva prorogata di diritto al 5
dicembre 2022, laddove invece il ricorso è stato depositato soltanto in data
29 giugno 2023.
Al riguardo, nell'atto introduttivo nel giudizio, la ricorrente si è limitata ad
asserire che il provvedimento oggetto di impugnazione le è stato notificato
'…per conoscibilità […] in data 2 Maggio 2023', per poi indicare, nelle
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conclusioni, che il medesimo le è stato notificato '…per conoscibilità […] in
data 31 Maggio 2023'.
Soltanto dopo essere stata invitata ad interloquire sul punto con
provvedimento del 14 novembre 2023, con una memoria depositata in data
15 novembre 2023, la medesima ha chiesto '…che venga valutata la data
corretta del 31 Maggio 2023 (o in subordine quella della nomina del
21.06.2023) come data di conoscibilità e ritenuta la tempestività, venga
riconosciuta quanto meno la protezione speciale alla sfortunata ricorrente',
così sostanzialmente proponendo un'istanza di rimessione in termini ai
sensi dell'art. 153 cod. proc. civ.. A sostegno dell'istanza il difensore ha
riferito '[di essere] ricaduto in un evidente refuso in quanto la corretta
data della notifica è da ricondursi chiaramente a quella del 31.05.2023
(come si legge anche dalla lettura delle conclusioni), dato peraltro che
trova ragionevole riscontro anche nella successiva data della nomina
(21.06.2023)' e che '…la signora si è recata dal Parte_1
[medesimo] in data 31.05 u.s mostrando tutta una serie di documenti
confusi che sono stati interpretati dal[lo] [stesso] con difficoltà'. Ha,
dunque, evidenziato che '…le difficoltà di lingua della signora sono
evidenti, ma principalmente nella lettura dei testi, in quanto parla
abbastanza bene l'Italiano confermando un buon livello di integrazione,
salvo naturalmente i profili giuridici che necessitano una particolare e
superiore capacità cognitiva ed interpretativa'.
O, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla non tempestività
della proposizione dell'istanza di rimessione in termini, osserva il Tribunale
come le ragioni addotte da parte ricorrente a sostegno della medesima non
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appaiono fornire una giustificazione plausibile ai fini dell'accoglimento della
stessa. Ed invero, giova rammentare che a rimedio dell'incolpevole rispetto
del termine in questione opera, in quanto disposizione di carattere
generale, il secondo comma dell'art. 153 cod. civ., secondo il quale '…la
parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non
imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini'.
L'operatività della norma, per come desumibile dal dato testuale della
stessa, presuppone la compiuta allegazione e la dimostrazione della non
imputabilità della causa per la quale si è incorsi nella decadenza, ovvero
che quest'ultima sia stata '…cagionata da un fattore estraneo alla […]
volontà [della parte e] che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della
mera difficoltà' (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 3 dicembre
2020 n. 27726;
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 dicembre 2018 n.
32725).
Ciò posto, non può che considerarsi del tutto illogica l'allegazione della
ricorrente secondo cui il termine utile per impugnare decorrerebbe dal 31
maggio 2023, momento in cui la stessa si sarebbe recata dal difensore,
ovvero dal 21 giugno 2026, data del conferimento a quest'ultimo della
procura alle liti per intraprendere l'azione.
Non appaiono, infatti, intelligibili le ragioni per le quali si sarebbe reso
necessario il ricorso ad un legale laddove la destinataria del
provvedimento non ne avesse già pienamente compreso il contenuto a lei
sfavorevole. Appare, per contro, del tutto verosimile che la ricorrente
avesse già compreso il diniego del diritto rivendicato. Al riguardo, deve
infatti osservarsi come la circostanza per cui la ricorrente non sarebbe
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stata in grado di comprendere il contenuto del provvedimento impugnato
per via della difficoltà della medesima nella comprensione della lingua
italiana risulti smentita dal parere della , sul quale Organizzazione_1
si è fondato il provvedimento di diniego emesso dalla Questura, il cui testo
è stato trascritto nel rapporto informativo trasmesso dalla Questura
all'Avvocatura Generale dello Stato e nel quale, invero, è dato leggere che
la ricorrente, avanti alla commissione, ha dichiarato, fra l'altro, '…di essere
arrivata in Italia il 30.01.2019 [e] di avere una buona conoscenza della
lingua italiana'.
Alla luce di quanto detto, deve dunque ritenersi che la ricorrente sia stata
immediatamente in grado di comprendere quantomeno l'esito del
procedimento amministrativo e che, in ogni caso, un'eventuale difficoltà
nella lingua fosse facilmente superabile mediante un tempestivo ricorso
all'assistenza di terzi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 3
dicembre 2020 n. 27726).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale compiuta.
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