Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 113
TRIB Catanzaro
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. LAV. N. 2342/2022
Udienza del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2342/2022 promossa
DA
LI OS (C.F. [...])
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chieffallo
- RICORRENTE -
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore e, per esso, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro (C.F. 80001920794), in persona del Dirigente pro tempore I.T.T. “Bruno Chimirri” di Catanzaro, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTI -
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2342/2022
E NEI CONFRONTI di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA - profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico - pubblicate dall'I.T.T. “Bruno Chimirri” di
Catanzaro, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24
- CONTROINTERESSATI / NON COSTITUITI -
avente ad oggetto: graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24) - valutazione del servizio militare/civile ai fini del punteggio.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/12/2022, LI OS ha dedotto e documentato di aver presentato, in data 14/04/2021, in via telematica, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario
(A.T.A.), per i profili di “assistente amministrativo”, “assistente tecnico”
e “collaboratore scolastico”, nell'Ambito Territoriale di Catanzaro, per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.
La domanda è stata ricevuta ed esaminata dall'Istituto Tecnico
Tecnologico (I.T.T.) “Bruno Chimirri” di Catanzaro.
1.1. Per tutti i profili gli veniva riconosciuto un punteggio di 0,65 in ragione del servizio civile espletato dal 18/12/2006 al 17/12/2007.
1.2. Il ricorrente lamenta, però, l'erroneità e l'ingiustizia di detto punteggio in quanto - a suo dire - avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti
(0,50 per ogni mese di servizio o frazione di 15 giorni), anziché 0,65
(0,05 per ogni mese di servizio o frazione di 15 giorni) per il servizio civile espletato nel predetto periodo.
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1.3. Ha quindi chiesto che gli venga riconosciuto l'ulteriore punteggio differenziale di 5,35 punti, da sommarsi a quello complessivamente già attribuitogli nelle graduatorie per i tre profili professionali (e, quindi, il punteggio complessivo: di 18,70 per il profilo di “assistente amministrativo”, in luogo di quello di 13,35 attribuitogli;
di 15,10 per il profilo di “assistente tecnico”, in luogo di quello di 9,75 già attribuitogli;
di 16,40 per il profilo di “collaboratore scolastico”, in luogo di quello di
11,05 già attribuitogli).
2. Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito e, per esso,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio II - Ambito
Territoriale di Catanzaro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4. Il ricorrente deduce l'illegittimità del D.M. n. 50/2021 per violazione dell'art. 52, comma 2, Cost. e dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.
297/1994.
Lamenta, in particolare, che dalla formulazione dell'allegato A del citato decreto discende che il servizio militare di leva (e, di conseguenza, quello civile sostitutivo) subisce un trattamento diversificato a seconda che esso sia stato svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
4.1. La Suprema Corte, in una recente pronuncia, in un caso del tutto analogo a quello di specie, ha però chiarito che «non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi» (Cass.
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 2342/2022
sentenza n. 22429/2024).
4.2. Allo stesso modo, l'art. 2052, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2010 statuisce che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per
Udienza del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2342/2022 promossa
DA
LI OS (C.F. [...])
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chieffallo
- RICORRENTE -
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore e, per esso, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro (C.F. 80001920794), in persona del Dirigente pro tempore I.T.T. “Bruno Chimirri” di Catanzaro, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTI -
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2342/2022
E NEI CONFRONTI di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA - profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico - pubblicate dall'I.T.T. “Bruno Chimirri” di
Catanzaro, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24
- CONTROINTERESSATI / NON COSTITUITI -
avente ad oggetto: graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24) - valutazione del servizio militare/civile ai fini del punteggio.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/12/2022, LI OS ha dedotto e documentato di aver presentato, in data 14/04/2021, in via telematica, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario
(A.T.A.), per i profili di “assistente amministrativo”, “assistente tecnico”
e “collaboratore scolastico”, nell'Ambito Territoriale di Catanzaro, per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.
La domanda è stata ricevuta ed esaminata dall'Istituto Tecnico
Tecnologico (I.T.T.) “Bruno Chimirri” di Catanzaro.
1.1. Per tutti i profili gli veniva riconosciuto un punteggio di 0,65 in ragione del servizio civile espletato dal 18/12/2006 al 17/12/2007.
1.2. Il ricorrente lamenta, però, l'erroneità e l'ingiustizia di detto punteggio in quanto - a suo dire - avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti
(0,50 per ogni mese di servizio o frazione di 15 giorni), anziché 0,65
(0,05 per ogni mese di servizio o frazione di 15 giorni) per il servizio civile espletato nel predetto periodo.
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 2342/2022
1.3. Ha quindi chiesto che gli venga riconosciuto l'ulteriore punteggio differenziale di 5,35 punti, da sommarsi a quello complessivamente già attribuitogli nelle graduatorie per i tre profili professionali (e, quindi, il punteggio complessivo: di 18,70 per il profilo di “assistente amministrativo”, in luogo di quello di 13,35 attribuitogli;
di 15,10 per il profilo di “assistente tecnico”, in luogo di quello di 9,75 già attribuitogli;
di 16,40 per il profilo di “collaboratore scolastico”, in luogo di quello di
11,05 già attribuitogli).
2. Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito e, per esso,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio II - Ambito
Territoriale di Catanzaro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4. Il ricorrente deduce l'illegittimità del D.M. n. 50/2021 per violazione dell'art. 52, comma 2, Cost. e dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.
297/1994.
Lamenta, in particolare, che dalla formulazione dell'allegato A del citato decreto discende che il servizio militare di leva (e, di conseguenza, quello civile sostitutivo) subisce un trattamento diversificato a seconda che esso sia stato svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
4.1. La Suprema Corte, in una recente pronuncia, in un caso del tutto analogo a quello di specie, ha però chiarito che «non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi» (Cass.
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 2342/2022
sentenza n. 22429/2024).
4.2. Allo stesso modo, l'art. 2052, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2010 statuisce che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per
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