Trib. Foggia, sentenza 24/04/2024, n. 1382
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Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina POtano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15.04.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. r.g.l. 11908/2018 promosso da
DI NA TR rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso dagli avv.ti Francesco di Natale e Nunzia Lamacchia presso lo studio dei quali in OL (BT) C.so Giustino Fortunato, 26 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
Roberto Fantini, dagli Avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla
Via Brindisi n. 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: differenza NASPI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2018, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze delle società ivi menzionate e per i periodi ivi specificati – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell'Inps al pagamento delle dovute differenze della c.d. NASpI (“Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego”), corrispostagli in misura inferiore al dovuto nonostante il possesso dei requisiti richiesti per la sua corresponsione.
Integrato il contraddittorio, dopo il rinnovo della notifica dichiarata nulla, si costituiva tempestivamente l'INPS che contestava
l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.04.2024, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note,
all'esito della
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina POtano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15.04.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. r.g.l. 11908/2018 promosso da
DI NA TR rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso dagli avv.ti Francesco di Natale e Nunzia Lamacchia presso lo studio dei quali in OL (BT) C.so Giustino Fortunato, 26 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
Roberto Fantini, dagli Avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla
Via Brindisi n. 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: differenza NASPI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2018, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze delle società ivi menzionate e per i periodi ivi specificati – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell'Inps al pagamento delle dovute differenze della c.d. NASpI (“Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego”), corrispostagli in misura inferiore al dovuto nonostante il possesso dei requisiti richiesti per la sua corresponsione.
Integrato il contraddittorio, dopo il rinnovo della notifica dichiarata nulla, si costituiva tempestivamente l'INPS che contestava
l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.04.2024, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note,
all'esito della
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