Trib. Roma, sentenza 18/06/2024, n. 7156

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 18/06/2024, n. 7156
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 7156
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 688/2024 R.G.
TRA
CORSO SANDRO, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso, per procura allegata al ricorso, RICORRENTE E
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari,
RESISTENTE
OGGETTO: sospensione assegno di sede e cessazione anticipata servizio all'estero. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato il 4/1/2024, il ricorrente in epigrafe riassumeva il giudizio n. 3103/2021 RG, a seguito dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari n. 13848/2023 del 09/12/2023, convenendo in giudizio il MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed esponendo:
- di essere stato assegnato con Decreto MAECI n. 4751 del 8/10/2014, quale dirigente scolastico, presso la Circoscrizione Consolare di Chicago, per un periodo di quattro anni scolastici, fino al 31/8/2018;


- che con Decreto MAECI n. 4018 del 28/8/2018 tale assegnazione era stata prorogata per ulteriori 2 anni scolastici, fino al 31/8/2020;

- che, approssimandosi la scadenza del termine, con Decreto MAECI n. 2521 del 21/1/2020 era disposta la sua restituzione ai ruoli metropolitani, per fine mandato estero, con decorrenza dall'1/9/2020;

- che, ripreso il servizio in Italia nella sede di provenienza, il 22/1/2021 aveva ricevuto la notifica del Decreto MAECI n. 3861 del 5/11/2020, con il quale era disposta la sospensione dell'assegno di sede nel periodo dall'1/8/2020 al 16/8/2020 per asserito superamento del tetto di 60 giorni di assenza, nonché del Decreto MAECI n. 3865 del 6/11/2020, con il quale, previa revoca del precedente Decreto MAECI n. 2521 del 21/1/2020, era disposta la sua restituzione ai ruoli di provenienza con decorrenza dal 16/8/2020, anziché dal 31/8/2020;

- che a tali provvedimenti seguiva la decurtazione dell'importo di €
5.565,62 dalla retribuzione relativa alla mensilità di marzo 2021, in conseguenza della sospensione dell'assegno di sede dall'1/8/2020 al 15/8/2020 e della cessazione anticipata del servizio estero. Ritenendo l'illegittimità dei Decreti MAECI n. 3861 del 5/11/2020 e n. 3865 del 6/11/2020, nonché della trattenuta di € 5.565,62 sulla sua retribuzione, in quanto adottati dopo la sua effettiva restituzione ai ruoli metropolitani, per effetto di un errato computo dei suoi giorni di assenza e, in ogni caso, di errata interpretazione della normativa di settore, il ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
"Piaccia alla S.V. Ill.Ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso accogliere la domanda del ricorrente, e per l'effetto - Dichiarare il pieno diritto del Dott. Sandro SO a svolgere il servizio presso la Circoscrizione consolare di Chicago (USA) fino alla data del 31.08.2020 e conseguentemente il diritto del ricorrente a percepire per intero l'assegno di sede pertinente al mese di agosto 2020, previa disapplicazione, annullamento e/o revoca del decreto MAECI del 5.11.2020, n. 3861, con il quale l'Amministrazione ha disposto la sospensione dell'assegno di sede, la cessazione del servizio all'estero e la restituzione del Dott. SO ai ruoli di provenienza per superamento del periodo massimo di assenze, nonché del decreto MAECI del 6.11.2020, n. 3865, con il quale l'Amministrazione ha disposto la cessazione del servizio all'estero e la restituzione del ricorrente ai ruoli di provenienza per superamento del periodo massimo di assenze e per l'effetto - Condannare il MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla restituzione della somma di euro 5.565,62 indebitamente decurtati dallo stipendio relativo alla mensilità di Marzo 2021;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario
". Deduceva il ricorrente che il MAECI, costituendosi innanzi al Tribunale di Cagliari, aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Foro adito, per
2
essere competente il Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 64/2017. Allegava l'ordinanza n. 13848/2023 del 09/12/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari, con la quale, in accoglimento della eccezione, era dichiarata l'incompetenza per territorio di quel giudice, con assegnazione alla parte ricorrente di termine perentorio di giorni 30 per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Tanto premesso e rappresentato, la parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Nel giudizio riassunto si costituiva il MAECI, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia, ritenuta di natura documentale, veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi di entrambe le parti.
Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. In via preliminare, è corretta l'individuazione del Tribunale di Roma quale Foro competente per la trattazione della controversia, a norma dell'articolo 27 del D.lgs. n. 64/2017, applicabile alla fattispecie, contenente la "Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107", il quale testualmente prevede che
Per le controversie di lavoro per le cause del presente capo è competente il Foro di Roma”.
3. Nel merito, l'odierno ricorrente ha contestato i Decreti MAECI n. 3861 del 5/11/2020 e n. 3865 del 6/11/2020, con i quali è stata disposta la sospensione dell'assegno di sede dall'1/8/2020 al 15/8/2020, per superamento del 45° giorno di assenza per malattia, nonché la sua restituzione anticipata ai ruoli metropolitani, per superamento del limite massimo di assenza dal servizio. 3.1 Il D.lgs. n. 64/2017 contiene la "Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107". In particolare, al Capo III, Personale inviato all'estero, Sezione I, Stato giuridico, si rinviene l'articolo 26, rubricato "Rientro in Italia", il quale prevede: "

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16 comma 1, lettere c) e d), la cessazione è disposta dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3

2. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero.



3. Al rientro in Italia, il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi