Trib. Cosenza, sentenza 11/10/2024, n. 1787

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 11/10/2024, n. 1787
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1787
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2463/2024 RGAC TRA SE MI, rappresentata e difesa dall'avv. EMILIA DE SIMONE
ricorrente E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. STEFANIA DI CATO, MARCELLO CARNOVALE e UMBERTO FERRATO
resistente Oggetto: ripetizione di indebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato VA UD ha convenuto in giudizio l'INPS, contestando il provvedimento in data 19.10.2021 (reiterato il 01.02.2022) con cui è stata chiesta la restituzione della somma di euro 12.104,75, percepita dal mese di novembre 2019 al mese di febbraio 2021 a titolo di reddito di cittadinanza, avendo l'istituto previdenziale ritenuto che il beneficio fosse stato concesso in assenza di uno dei suoi requisiti, vale a dire la residenza in Italia per 10 anni. Ha dedotto l'erroneità della decisione assunta dall'INPS, rilevando di essere stabilmente presente in Italia dall'anno 1999 e concludendo con richiesta di accertamento dell'insussistenza dei presupposti della ripetizione dell'indebito e di annullamento del provvedimento di recupero. Si costituiva l'INPS e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, rappresentando di aver correttamente disposto il recupero, avendo accertato che la ricorrente, titolare del reddito di cittadinanza, ha fruito della prestazione in difetto di uno dei requisiti previsti dalla normativa, non avendo la stessa risieduto in Italia per almeno dieci anni.
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Veniva fissata per la decisione l'udienza del 07.10.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti sole istanze e/o conclusioni. La parte ricorrente depositava le note di scritte in sostituzione dell'udienza.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019;
in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”. Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza. In particolare, in relazione a tali ultimi due requisiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, il reddito di cittadinanza è
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