Trib. Vercelli, sentenza 05/12/2024, n. 589
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G.L. 716 /2024
(continua da verbale udienza 05/12/2024
Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa
da
, residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Parte_1
Golinelli ( e Simona Rizzello Email_1
( ) e presso lo studio di quest'ultima in Varallo, Email_2
c.so Roma 22, elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis, comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell e Controparte_2 dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento, legalmente domiciliati presso l
[...]
in Piazza Roma n. 17 Controparte_2
- resistente –
Oggetto: Pagamento retribuzione professionale docenti.
All'odierna udienza di discussione i difensori hanno concluso come riportato nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il 23.9.2024 , docente assunta con contratti a tempo Parte_1 determinato, ha chiesto al Giudice adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti così come riconosciuta dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per l'anno 2019/2020 e per l'anno 2020/2021 in cui è stato utilizzato dall'Amministrazione scolastica in attività di docenza, mediante la stipula di contratti a tempo determinato. Ha quantificato le differenze retributive nell'importo di € 1.640,30 come da conteggio indicato in ricorso a pag. 2.
Si è costituito in giudizio il concludendo per il rigetto della domanda in quanto CP_1
infondata senza contestare il servizio prestato dal ricorrente in qualità di docente supplente nel periodo indicato ma ritenendo non spettante ai docenti con contratti per supplenze brevi
e saltuarie ex comma 3 art. 4 Legge 124/1999.
La causa viene ora in discussione sulla base della documentazione allegata dalle parti.
La domanda è fondata.
Si è già detto che i contratti a tempo determinato in base al quale il ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del resistente non è contestata dal CP_1
resistente. CP_1
La doglianza del ricorrente attiene sostanzialmente al fatto che per l'anno scolastico
2019/2020 e per l'a.s. 2020/2021 non ha ricevuto la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL corrisposta dal resistente solo ai docenti di ruolo o ai CP_1
docenti con contratti a tempo determinato per supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, subendo in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato con supplenze annuali avendo reso, di fatto, un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello reso dagli altri colleghi;
nel caso di specie si sarebbe perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla
normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011).
La Corte di Cassazione con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta
- alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite