Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 7724
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
15.10.2024 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 7836/2023, avente ad oggetto: riconoscimento anzianità di servizio;
TRA
DE CI NA (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in NA
Via Po n. 12, presso lo studio dell'avv. Rossella Di Pietro, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (C.F.: 80230390587), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it), presso cui ope legis domicilia alla via A. Diaz, n. 11;
RESISTENTE
NONCHE'
TI ID, nato a [...] il [...] e ivi residente, alla via dell'Agricoltura
n. 8;
RESISTENTE-CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.4.2023, De IA EP deduceva di essere dipendente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in servizio presso la sede sita in NA alla Piazza Garibaldi n. 19, con qualifica professionale: Area/Fascia Economica TA/F4.
1
Deduceva che, in data 17.10.2022, il Direttore Generale aveva pubblicato l'avvio della procedura
(con disposizione prot. n. 0025543) per l'attribuzione selettiva, mediante utilizzo del Fondo risorse decentrate 2022, degli sviluppi economici all'interno delle aree riservate al personale del Ministero, con n. 105 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F4 a quella F5.
Specificava che destinatario della procedura era esclusivamente il personale di ruolo dal gennaio
2022 con almeno due anni di permanenza nella fascia economica posseduta;
e che l'art. 5 del bando aveva previsto i criteri per l'assegnazione del punteggio: esperienza professionale maturata, valorizzazione della qualità della prestazione resa, titoli di studio.
Lamentava di aver presentato domanda di partecipazione alla selezione e che, all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria (con nota circolare prot. n. 0031023), aveva appreso che le era stato attribuito un punteggio inferiore (p. 44,888, posizione n. 143 della graduatoria) a quello spettante (47,008), essendo stato escluso dalla valutazione della anzianità di servizio alle dipendenze di una P.A. il periodo lavorativo svolto alle dipendenze della Ital Trade s.p.a. a far data dal 01.11.1984.
Specificava che Ital Trade s.p.a. era un soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari del
Mezzogiorno, con capitale sociale 100% di NS, e che la qualificazione di NS come ente pubblico era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito della Corte d'Appello del
Tribunale di NA, nel procedimento r.g. n. 3640/2018.
Rappresentava di aver presentato, invano, reclamo alla Direzione Generale per le Risorse,
l'Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio Div. I, chiedendo di rivalutare la sua anzianità di servizio computando il periodo svolto alle dipendenze della Ital Trade s.p.a.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accertare l'anzianità di servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione a far data dal 01/11/1984, anno di assunzione presso
l'Ital Trade s.p.a., controllata al 100% da NS;
B) accertare e dichiarare l'inesattezza della graduatoria definitiva per l'attribuzione di sviluppi economici finanziati col Fondo risorse decentrate 2022, indetta con l'avviso di “Avvio della procedura per l'attribuzione selettiva degli sviluppi economici all'interno delle aree riservata al personale del Ministero con decorrenza 1 gennaio 2022.” prot. N. 0025543, pubblicato in data 17.10.2022, dal Direttore Generale per le
Risorse, l'Organizzazione, i Servizi Informativi e il Bilancio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella parte in cui esclude dal computo per la valutazione dell'anzianità di servizio senza demerito effettivamente prestato nella pubblica amministrazione (lett.
1.a), e commisurato in 0,35 punti per ogni anno, il periodo dal 01/11/1984 al 13/10/1993, fino a un massimo di 12 punti, e per
l'effetto, dichiarare il diritto di De IA EP a vedersi riconosciuti, rispettivamente, i punteggi complessivi di 47,008 in luogo di 44,888 e ai fini dell'attribuzione della progressione economica valida al passaggio orizzontale, nella III Area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia
F5;
C) Condannare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro in carica
e/o del suo legale rappresentate pro tempore, alla rettifica di tale graduatoria e quindi alla ricollocazione al suo interno dei ricorrenti nella posizione corrispondente al punteggio spettante e, per l'effetto, al pagamento delle differenze retributive pari a euro 138,74 lordi mensili a far data
2 dal 1 gennaio 2022 (ad oggi quindi pari a € 2.081,10), come da tabellari stipendiali ministeriali allegati, fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, ed al risarcimento, anche in via equitativa, del danno da mancata disponibilità delle somme;
D)
Condannare il Ministero delle Imprese e del Made In Italy alla rifusione delle spese diritti e onorari di giudizio, attesa l'interlocuzione avuta con le parti e l'assenza di considerazione delle argomentazioni portate all'attenzione dello stesso”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si costituiva in giudizio deducendo la legittimità della condotta della Pubblica Amministrazione, che ha valutato l'anzianità di servizio in contestazione in capo alla ricorrente, proveniente dall'NS,
a decorrere dal 13 ottobre 1993 quale data di inquadramento nei ruoli del Ministero, ai sensi degli artt. 9 e 10 d. l. n. 32/1995.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
A seguito di richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ultimo soggetto utilmente collocato in graduatoria, parte ricorrente notificava il ricorso introduttivo, decreto di fissazione di udienza, nonché verbale del 26.2.2024, a mezzo PEC del 22.3.2024, NT AV non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 15.10.2024 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti segnati dalla