Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18779
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28871 del 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
- ), nata a [...] in data [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Annalisa Milazzo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Marinella A. Inguscio e Giulio Armeni, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto in data 22.10.2024 riportato nelle note scritte congiunte per l'udienza del 27.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la NO adiva questo Tribunale esponendo che aveva contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario con il sig. in Napoli in data 07.09.1998 (trascritto nei registri degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 1998, n. 162, p. 2, s. A, sez. I), dal quale PE nascevano i figli (24 novembre 1999) e (17 febbraio 2009). Venuta meno la PE_2 comunione materiale e spirituale con il marito, a causa di condotte poste in essere da quest'ultimo, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, l'affido esclusivo a sé del figlio minore , l'assegnazione della casa familiare ove vi avrebbe PE_2 vissuto unitamente ai figli e un contributo paterno per il loro mantenimento di € 700, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale il sig. , aderendo alla CP_1 domanda di separazione formulata dalla moglie, contestava tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito, chiedendo di contro che la separazione fosse addebitata alla NO
, fosse accertata la divisibilità della casa coniugale, con assegnazione di una porzione a Pt_1 ciascuno dei coniugi, fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore con PE_2 conseguente rigetto della domanda di affido esclusivo di visite e incontri protetti formulata dalla moglie, regolando la frequentazione secondo le modalità indicate in comparsa, si dichiarava disponibile ad un contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 500, € 250 da versarsi PE direttamente alla figlia maggiorenne e € 250 da versarsi alla moglie per il mantenimento del figlio minore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28871 del 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
- ), nata a [...] in data [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Annalisa Milazzo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Marinella A. Inguscio e Giulio Armeni, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto in data 22.10.2024 riportato nelle note scritte congiunte per l'udienza del 27.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la NO adiva questo Tribunale esponendo che aveva contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario con il sig. in Napoli in data 07.09.1998 (trascritto nei registri degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 1998, n. 162, p. 2, s. A, sez. I), dal quale PE nascevano i figli (24 novembre 1999) e (17 febbraio 2009). Venuta meno la PE_2 comunione materiale e spirituale con il marito, a causa di condotte poste in essere da quest'ultimo, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, l'affido esclusivo a sé del figlio minore , l'assegnazione della casa familiare ove vi avrebbe PE_2 vissuto unitamente ai figli e un contributo paterno per il loro mantenimento di € 700, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale il sig. , aderendo alla CP_1 domanda di separazione formulata dalla moglie, contestava tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito, chiedendo di contro che la separazione fosse addebitata alla NO
, fosse accertata la divisibilità della casa coniugale, con assegnazione di una porzione a Pt_1 ciascuno dei coniugi, fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore con PE_2 conseguente rigetto della domanda di affido esclusivo di visite e incontri protetti formulata dalla moglie, regolando la frequentazione secondo le modalità indicate in comparsa, si dichiarava disponibile ad un contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 500, € 250 da versarsi PE direttamente alla figlia maggiorenne e € 250 da versarsi alla moglie per il mantenimento del figlio minore
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