Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2024, n. 1901
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1211/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale
composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
2
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ragusa, in Via Della Costituzione 71, presso lo studio dell'Avv. Antonino Francone, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 02.05.2024, Parte_1 chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in data 29.04.2011, in Ragusa, e dall'unione con il quale erano nate le figlie (01.06.2011) e (03.03.2016), alle condizioni ivi Per_1 Per_2 meglio specificate.
Riferiva la ricorrente che lo , in data 23.09.2023, aveva lasciato la casa CP_1 coniugale, per trasferirsi presso l'abitazione di tale , con Persona_3 cui, a detta della ricorrente, aveva intrecciato una relazione extra-coniugale.
Inoltre, la specificava di essere rimasta priva di occupazione, dopo Pt_1 aver svolto, in maniera non regolarizzata, l'attività di assistente notturna ad un'anziana.
Chiedeva, dunque, la ricorrente addebitarsi la separazione al marito, oltre che affidarsi le minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso quest'ultima, cui assegnare la casa coniugale, di proprietà della medesima, nonché porsi a carico del resistente un assegno mensile di euro 150,00, a titolo di mantenimento in favore della TI stessa, oltre ad un assegno di euro 350,00 per ciascuna figlia. La ricorrente chiedeva, inoltre, che lo CP_1 lasciasse nella casa coniugale tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, e che il suddetto provvedesse al pagamento delle rate mensili dei prestiti
Unicredit e Cofidis, fino all'estinzione, mentre la avrebbe provveduto Pt_1
a pagare le rate mensili dei prestiti Agos per euro 49,00, ed euro 100,00 della Compass, fino all'estinzione.
4
Il resistente, , sebbene regolarmente citato, non Controparte_1
compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano inviati al P.M. in sede.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice Delegato, per omessa comparizione del resistente, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151
c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della
e dello . Pt_1 CP_1
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente
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