Trib. Pescara, sentenza 14/11/2024, n. 498
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Testo completo
N. 2089/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C D FO Presidente Relatore dott.ssa R V Giudice dott.ssa L T M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2089/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Controparte_1
e
nato a [...] il [...], Parte_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI R AA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, e Controparte_1 Pt_1
esponevano che in data 27/09/2003 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 05/11/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.11.2024);
P. Q. M
.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Parte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate
e confermate:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la Sig.ra , unitamente ai due figli e continuerà ad Controparte_1 Per_1 Per_2
abitare nella casa familiare sita in Pianella (PE), alla Via Vicenne n. 2495/A;
3) Il sig. provvederà invece a trasferirsi presso altra residenza, il cui Parte_1
indirizzo sarà prontamente comunicato alla coniuge e ai figli onde garantire loro la propria reperibilità;
4) Il figlio maggiore sarà libero di concordare in via diretta con il padre Per_1
modalità e tempi in cui si recherà da lui, anche eventualmente pernottando presso la sua abitazione, avendo premura entrambi di darne tempestivamente notizia alla madre;
5) la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido Per_2
condiviso, con collocazione privilegiata presso la residenza della madre Sig.ra
[...]
;
CP_1
6) il padre Sig. avrà facoltà di incontrare la figlia farle visita e Parte_1 Per_2
tenerla con sé e presso di sé, ogni qualvolta lo vorrà, tenendo conto sempre degli impegni scolastici, di salute e ricreativi della minore, nonché degli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C D FO Presidente Relatore dott.ssa R V Giudice dott.ssa L T M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2089/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Controparte_1
e
nato a [...] il [...], Parte_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI R AA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, e Controparte_1 Pt_1
esponevano che in data 27/09/2003 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 05/11/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.11.2024);
P. Q. M
.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Parte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate
e confermate:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la Sig.ra , unitamente ai due figli e continuerà ad Controparte_1 Per_1 Per_2
abitare nella casa familiare sita in Pianella (PE), alla Via Vicenne n. 2495/A;
3) Il sig. provvederà invece a trasferirsi presso altra residenza, il cui Parte_1
indirizzo sarà prontamente comunicato alla coniuge e ai figli onde garantire loro la propria reperibilità;
4) Il figlio maggiore sarà libero di concordare in via diretta con il padre Per_1
modalità e tempi in cui si recherà da lui, anche eventualmente pernottando presso la sua abitazione, avendo premura entrambi di darne tempestivamente notizia alla madre;
5) la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido Per_2
condiviso, con collocazione privilegiata presso la residenza della madre Sig.ra
[...]
;
CP_1
6) il padre Sig. avrà facoltà di incontrare la figlia farle visita e Parte_1 Per_2
tenerla con sé e presso di sé, ogni qualvolta lo vorrà, tenendo conto sempre degli impegni scolastici, di salute e ricreativi della minore, nonché degli
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