Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2024, n. 889
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Testo completo
R.G. n. 2385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2385/2023, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
Sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]Persona_1
(AL), Frazione Frescondino n. 106 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Elisabetta Angeleri del Foro di Alessandria (C.F. -PEC C.F._2
con Studio in Alessandria, Via Trotti n. 110, tel. e fax 0131231473 e Email_1
mail ove è anche elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al Email_2
ricorso
Ricorrente nei confronti di
nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Masiero presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
Conclusioni congiunte delle parti
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Salvatore Monferrato in data 04/02/2001 e trascritto nell'anno 2001 al Numero 3 parte II Serie A;
-assegnare definitivamente la casa coniugale di proprietà della sig.ra alla Persona_1
moglie con tutti gli arredi ivi presenti con obbligo del Sig. di liberare anche le CP_1
pertinenze;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza stabile Per_2
presso la madre, con diritto di visita in favore del padre compatibilmente con le esigenze anche di studio del minore e con le esigenze lavorative dei genitori;
-stabilire un assegno di mantenimento del figlio minore di 250,00 mensili rivalutabili. annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, del tempo libero e specificamente 50% delle spese per il convitto scolastico;
-spese legali compensate uà le parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il sig. optando per il regime della separazione dei beni;
che dalla loro Controparte_1
unione erano nati: in Alessandria il 25/07/2001 C.F. Persona_3
e in Alessandria il 10/07/2008, C.F. C.F._4 Persona_4
, entrambi residenti con la madre in San Salvatore Monferrato (AL), C.F._5
Frazione Frescondino n. 26 (doc 2_certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.pdf);
che non vi erano altri figli legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
che, a causa del progressivo differenziarsi degli interessi, i coniugi si erano allontanati ed era venuta meno l'affectio maritalis;
- che, a seguito della presentazione di ricorso rubricato al n. 3481/2014, il
Tribunale di Alessandria in data 09/12/2014 aveva omologato la separazione consensuale con decreto cron. n. 15105/2014 (doc 3_copia autentica ricorso per separazione dei coniugi e omologa.pdf) alle seguenti condizioni:
“i coniugi verranno autorizzati a vivere separati. La casa coniugale, di proprietà della moglie, resterà alla medesima assegnata ed il marito provvederà a trasferire altrove la propria residenza.
In virtù dell'impegno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2385/2023, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
Sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]Persona_1
(AL), Frazione Frescondino n. 106 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Elisabetta Angeleri del Foro di Alessandria (C.F. -PEC C.F._2
con Studio in Alessandria, Via Trotti n. 110, tel. e fax 0131231473 e Email_1
mail ove è anche elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al Email_2
ricorso
Ricorrente nei confronti di
nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Masiero presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
Conclusioni congiunte delle parti
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Salvatore Monferrato in data 04/02/2001 e trascritto nell'anno 2001 al Numero 3 parte II Serie A;
-assegnare definitivamente la casa coniugale di proprietà della sig.ra alla Persona_1
moglie con tutti gli arredi ivi presenti con obbligo del Sig. di liberare anche le CP_1
pertinenze;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza stabile Per_2
presso la madre, con diritto di visita in favore del padre compatibilmente con le esigenze anche di studio del minore e con le esigenze lavorative dei genitori;
-stabilire un assegno di mantenimento del figlio minore di 250,00 mensili rivalutabili. annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, del tempo libero e specificamente 50% delle spese per il convitto scolastico;
-spese legali compensate uà le parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il sig. optando per il regime della separazione dei beni;
che dalla loro Controparte_1
unione erano nati: in Alessandria il 25/07/2001 C.F. Persona_3
e in Alessandria il 10/07/2008, C.F. C.F._4 Persona_4
, entrambi residenti con la madre in San Salvatore Monferrato (AL), C.F._5
Frazione Frescondino n. 26 (doc 2_certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.pdf);
che non vi erano altri figli legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
che, a causa del progressivo differenziarsi degli interessi, i coniugi si erano allontanati ed era venuta meno l'affectio maritalis;
- che, a seguito della presentazione di ricorso rubricato al n. 3481/2014, il
Tribunale di Alessandria in data 09/12/2014 aveva omologato la separazione consensuale con decreto cron. n. 15105/2014 (doc 3_copia autentica ricorso per separazione dei coniugi e omologa.pdf) alle seguenti condizioni:
“i coniugi verranno autorizzati a vivere separati. La casa coniugale, di proprietà della moglie, resterà alla medesima assegnata ed il marito provvederà a trasferire altrove la propria residenza.
In virtù dell'impegno
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