Trib. Roma, sentenza 05/02/2024, n. 1362

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/02/2024, n. 1362
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 1362
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA- 1^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa E C, all' udienza del
5/2/2024 nella causa civile iscritta sotto il numero 38511 R.G. dell'anno 2022, e vertente tra
Parte 1
( avv.ti S A, R P )
Ricorrenti
e
(avv.ti O C e M.G. Vasaturo) Controparte_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe premetteva: aveva prestato dal 20/4/2015 attività lavorativa alle dipendenze della Controparte 1 esercente attività di vigilanza privata, con mansioni di guardia giurata non armata livello D del presso vari CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, parte speciale Org_1 appalti in Roma;
aveva lavorato con contratto di lavoro orario part time 87,5 % osservando l'orario contrattuale di 35 ore settimanale, oltre a svolgere un ingente numero di ore di lavoro supplementare richiesto dalla società, distribuite di massima in turni settimanali che variavano a seconda delle sedi dove veniva adibita e delle ore supplementari richieste da parte datoriale in aggiunta all'orario contrattualmente previsto ;
il sistema contrattuale previsto e seguito almeno da contratto era/è il 6+1 con riposo non a scalare ma di fatto fisso e coincidente con il sabato ;
aveva percepito esclusivamente la retribuzione riportata nei prospetti paga, così come meglio specificato sotto la voce "percepito" nei conteggi analitici allegati al ricorso;
la Controparte 1 con
, riferimento al periodo di lavoro dal 01/03/2016 al 30/09/2022 aveva corrisposto alla ricorrente un trattamento economico/retributivo inferiore a quello contrattualmente previsto, e comunque non proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, a norma dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 cod. civ., come evidenziato nei conteggi allegati al ricorso. Lamentava il mancato pagamento della maggiorazione prevista dal CCNL di settore per le ore supplementari eccedenti il limite massimo annuale di 120 ore annue (Magg. 50% su importo della retribuzione oraria dovuta) ai sensi dell'art 61,62, 63 CCNL di settore e art 33 titolo XI sezione servizi fiduciari ;
lamentava altresì il mancato riconoscimento della c.d. voce "Elemento Copertura Economica” prevista dall'art. 109 del CCNL di settore applicato tra gli elementi retributivi fissi della paga base conglobata (i.e. retribuzione normale-salario unico) e come tale incidente su tutti gli ulteriori istituti contrattuali accessori e differiti (retribuzioni indirette e differite) richiamando anche l'art 24 parte speciale servizi fiduciari che aveva previsto la corresponsione di una copertura economica da erogare ai lavoratori nelle more del rinnovo contrattuale a decorrere dal 1° marzo 2016, qualificandolo come acconto sui futuri aumenti contrattuali
(c.d. Controparte_2
Argomentato diffusamente in diritto formulava le seguenti conclusioni : premesso che la Sig.ra Parte 2 svolge attività di lavoro subordinato, ininterrottamente e continuativamente, alle dipendenze della Controparte 1 dal 20/04/2015 con mansioni corrispondenti al livello D del CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata - Sezione Speciale, applicato di fatto dall'azienda e comunque applicabile ai fini della determinazione equa e sufficiente, unitamente alla


contrattazione territoriale di categoria, ovvero a quel livello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato e presta a tutt'oggi attività lavorativa nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso, ricevendo i compensi ivi specificati, da ritenersi non corrispondenti alle norme contrattuali applicate e applicabili e, comunque, insufficienti rispetto alla quantità ed alla qualità delle mansioni svolte ed accertare e dichiarare altresì la natura di elemento della retribuzione di fatto conglobata mensile dell'emolumento denominato "copertura economica art.
109 ccnl", di cui agli artt.li 109 parte generale del CCNL di settore e 24 della Sezione Servizi Fiduciari, nonché accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla maggiorazione di cui agli artt.li 61 e ss del CCNL di settore, per tutti i motivi di cui in premessa;
per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, anche eventualmente ai '
sensi dell'art. 432 C.p.c., a corrispondere al Sig. Parte 2 le somme dovute per il periodo dal 1/03/2016 al 30/09/2022 e ivi maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive pari ad un importo complessivo di € 14.017,38 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della Org_2 allegati al presente ricorso, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
altresì la Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti al ricorrente dal giorno della maturazione del diritto, ai sensi della sentenza 459/2000 della Corte costituzionale, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. 1283 c.c..IN TUTTI I CASI: Con sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari".
La società convenuta si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare la Controparte_1 deduceva che in assenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione ed in mancanza di una previsione espressa di legge o di contratto collettivo un determinato emolumento non poteva ritenersi incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi Evidenziava in particolare che l'art. 109 del CCNL Vigilanza come anche l'art.23 parte Fiduciari del medesimo CCNL e tutte le disposizioni regolanti i vari istituti di cui si domandava il ricalcolo ( art. 105, 23 e 24 retribuzione ordinaria;
artt. 16 e 82 permessi;
artt.64 e 26 tredicesima;
artt.88 e 18 lavoro festivo) non prevedono che la copertura economica sia da computare nella relativa base di calcolo e, pertanto, non ne è consentita l'inclusione ;
in nessuna parte l'art 106 CCNL includeva la copertura economica nella retribuzione normale e nel salario;
il CCNL Vigilanza 2013 aveva previsto una diversa regolamentazione per la copertura economica e per l'indennità di vacanza contrattuale comprendendo nel salario previsto per il triennio 2013/2015 l'indennità di vacanza contrattuale e non anche la copertura economica, trattandosi di istituti diversi sia quanto alle fonti istitutive, sia quanto ai valori economici che anche quanto ai periodi di decorrenza. Pertanto sosteneva che la copertura economica non costituisse il corrispettivo della ordinaria prestazione lavorativa ma dovesse ritenersi quale retribuzione provvisoria avente funzione indennitaria in quanto diretta a ristorare i lavoratori per l'eccessivo protrarsi delle trattative di rinnovo del CCNL ;
anche la previsione dell'assorbimento nei “futuri incrementi retributivi“ veniva a dimostrare che si trattava di retribuzione aggiuntiva eccedente il vigente salario. Quanto alla pretesa di ulteriore maggiorazione del lavoro supplementare eccedente le 120 ore deduceva che il CCNL Vigilanza Parte Fiduciari Titolo III regolamentava il trattamento economico dovuto per il lavoro supplementare degli addetti fiduciari con l'unica maggiorazione del 38% forfettizzato senza distinguere tra diurno e notturno
e neanche tra supplementare oltre le 120 ore. Trattandosi di regolamentazione economica espressamente prevista per i Fiduciari non era consentita l'applicazione della diversa regolamentazione della Parte
Generale invocata dalla ricorrente ( art.61) per il divieto imposto dall' art.33 del CCNL parte Fiduciari secondo il quale: "Con esclusione della parte economica, esaustivamente definita in questa sezione, e della specifica normativa prevista per il personale addetto ai servizi fiduciari, allo stesso personale si applicano per il resto le norme
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