Trib. Modena, sentenza 09/12/2024, n. 1787
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Testo completo
N. R.G. 2719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2719/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASINI UBERT Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MENOTTI, 9 41049 SASSUOLOpresso il difensore avv. MASINI UBERT
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECCHIARI CP_1 C.F._2
STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST, 181 41100 MODENApresso il difensore avv. SECCHIARI STEFANO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/5/24, chiedeva disporsi, a parziale modifica della Parte_1 sentenza di divorzio n. 970/2020 del Tribunale di Modena, resa l'1/7/2020, pubblicata il 14/9/2020
(R.G. n. 1462/2020), l'annullamento/revoca dell'obbligo in capo al medesimo di corrispondere il contributo per il mantenimento dei figli nata il [...], e , nato l'[...], Per_1 Per_2 determinato in complessivi € 500,00 mensili, escluse le spese straordinarie, con effetto a decorrere dalla comunicazione inoltrata alla resistente in data 19/7/2023. Deduceva che entrambi i figli erano divenuti economicamente indipendenti.
Si costituiva la convenuta , chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda proposta CP_1
con riguardo al contributo da versare per la figlia , non più convivente con la medesima, e il Per_1
rigetto di quella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2719/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASINI UBERT Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MENOTTI, 9 41049 SASSUOLOpresso il difensore avv. MASINI UBERT
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECCHIARI CP_1 C.F._2
STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST, 181 41100 MODENApresso il difensore avv. SECCHIARI STEFANO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/5/24, chiedeva disporsi, a parziale modifica della Parte_1 sentenza di divorzio n. 970/2020 del Tribunale di Modena, resa l'1/7/2020, pubblicata il 14/9/2020
(R.G. n. 1462/2020), l'annullamento/revoca dell'obbligo in capo al medesimo di corrispondere il contributo per il mantenimento dei figli nata il [...], e , nato l'[...], Per_1 Per_2 determinato in complessivi € 500,00 mensili, escluse le spese straordinarie, con effetto a decorrere dalla comunicazione inoltrata alla resistente in data 19/7/2023. Deduceva che entrambi i figli erano divenuti economicamente indipendenti.
Si costituiva la convenuta , chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda proposta CP_1
con riguardo al contributo da versare per la figlia , non più convivente con la medesima, e il Per_1
rigetto di quella
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