Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 3
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Testo completo
R.G. V.G. 96/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 96/2024 promossa da:
, ( ), nata a [...] il [...], ed ai fini Parte_1 CodiceFiscale_1 del presente procedimento elettivamente domiciliata in Crotone alla via Largo I° Maggio, N. 11, scala C, presso lo studio dell'avv. Alessandro FERRARO, (C.F. ;pec: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...], ed ai fini del presente CP_1 C.F._3 procedimento elettivamente domiciliato in Crotone alla via Largo I° Maggio, N. 11, scala C, presso lo studio dell'avv. Alessandro FERRARO, (C.F. ;
C.F._2 pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.:
“viste le richieste di modifica del Giudice Istruttore vengono riportate le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Crotone il 21.09.2002 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone, a mezzo rituale comunicazione, di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Il figlio continuerà a vivere presso la residenza della madre sita in Crotone alla Via Per_1
G. Deledda 8/A;
4) Il sig. potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri previo congruo preavviso e CP_1 compatibilmente con le esigenze dello stesso e dei suoi impegni;
5) Il sig. continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 Per_1 la somma di € 150,00 mensili, sempre entro la prima decade del mese corrente;
6) Restano a carico di entrambi i genitori nella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 96/2024 promossa da:
, ( ), nata a [...] il [...], ed ai fini Parte_1 CodiceFiscale_1 del presente procedimento elettivamente domiciliata in Crotone alla via Largo I° Maggio, N. 11, scala C, presso lo studio dell'avv. Alessandro FERRARO, (C.F. ;pec: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...], ed ai fini del presente CP_1 C.F._3 procedimento elettivamente domiciliato in Crotone alla via Largo I° Maggio, N. 11, scala C, presso lo studio dell'avv. Alessandro FERRARO, (C.F. ;
C.F._2 pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.:
“viste le richieste di modifica del Giudice Istruttore vengono riportate le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Crotone il 21.09.2002 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone, a mezzo rituale comunicazione, di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Il figlio continuerà a vivere presso la residenza della madre sita in Crotone alla Via Per_1
G. Deledda 8/A;
4) Il sig. potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri previo congruo preavviso e CP_1 compatibilmente con le esigenze dello stesso e dei suoi impegni;
5) Il sig. continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 Per_1 la somma di € 150,00 mensili, sempre entro la prima decade del mese corrente;
6) Restano a carico di entrambi i genitori nella
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