Trib. Milano, ordinanza 14/02/2025

TRIB Milano
Ordinanza
14 febbraio 2025
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TRIB Milano
Ordinanza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, ordinanza 14/02/2025
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero :
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

N. V.G. 13982/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione VIII CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente Rel dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice dott. Lorenza Zuffada Giudice all'esito dell'udienza del 13.2.2025 nel procedimento iscritto al n. v.g. 13982/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. CUGNASCA VIVIANA CP_1 Parte_1 ND e dell'avv. PAOLA ZANONI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CUGNASCA VIVIANA ND
RECLAMANTI in contraddittorio con con il patrocinio dell'avv. SANZO SALVATORE dell'avv. RICHICHI Controparte_2
ROMULADO e dell'avv.to VALAGUSSA FRANCESCO
con il patrocinio dell'avv.to GIOVANNA BUGADA CP_3
avv.to MARCO ACCOLLA quale AD di Controparte_2
RESISTENTE
Ha emesso il seguente
DECRETO
PREMESSO che:
Con ricorso depositato il 9.12.2024 le ( figlie di Parte_2
, hanno proposto reclamo avverso il provvedimento del 27.11.2024 con Controparte_2
il quale il GT dott. Maria Rita Cordova disponendo l'aggravamento della misura di protezione
Contr giuridica già istituita in favore del beneficiario e attribuendo all' gli Controparte_2
specifici poteri di rappresentanza dettagliatamente indicati nel richiamato decreto non ha
Pagina 1 Contr specificatamente indicato l'importo che l' è tenuto a rimettere nella libera disponibilità del beneficiario
Deducono invero le reclamanti che il Giudice Tutelare, senza una adeguata e congrua motivazione, avrebbe imposto al beneficiario significative limitazioni alla sua capacità di agire superiori a quelle necessarie anche disattendo gli esiti della disposta CTU che, nella proprie conclusioni, prevedeva espressamente che al beneficiario venisse riconosciuto un margine minimo e indispensabile di autonomia funzionale ad evitare che la misura di sostegno si trasformasse in un provvedimento ingiustificatamente afflittivo .
Lamentano in particolare le reclamanti che con il menzionato decreto il GT abbia attribuito all'amministratore di sostegno un ingiustificato margine di discrezionalità laddove ha rimesso allo stesso il potere di determinare l'importo da rimettere nella libera disponibilità del beneficiario per le sue esigenze di vita personali, in ciò privando di fatto ogni margine di autonomia gestionale del
Sig. contravvenendo alle indicazioni emerse in sede di CTU ed assumendo un CP_2
provvedimento in contrasto con le stesse finalità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno peraltro in assenza di elementi idonei a far ritenere che la condotta del sig. sia stata CP_2
caratterizzata da prodigalità ovvero da comportamenti anomali sotto il profilo della gestione del denaro. Chiedono quindi che il provvedimento del GT venga integrato/ modificato prevendendo espressamente il riconoscimento in favore del beneficiario dell'importo annuo di 315.000,00 ossia di un importo di poco superiore ad € 26.000,00 indicate dall'AD nella propria relazione annuale come somme usualmente utilizzate per le esigenze correnti di vita.
A seguito della istaurazione del contraddittorio con tutte le parti interessate si è costituito in giudizio il beneficiario il quale, sostanzialmente aderendo alle ragioni di Controparte_5
reclamo esposte dalle figlie con riferimento alla ritenuta irragionevole attribuzione di poteri pressoché illimitati al nominato amministratore di sostegno, ha evidenziato che il GT ha in primo luogo attribuito al medesimo il potere - senza neppure rendere conto al sig. di effettuare CP_2
piccole spese straordinarie anche senza preventiva autorizzazione del GT nell'ordine di €
Pagina 2 Contr 300.000,00 semestrali e, in secondo luogo ha rimesso alla mera discrezionalità dell' gli importo da rimettere nella libera disponibilità del beneficiario per le sue esigenze di vita.
La difesa del sig, quindi concluso chiedendo al Tribunale di voler rimodulare i poteri CP_2
attribuiti all'amministratore di sostegno che esulino dall'ordinaria amministrazione in particolare con riferimento al conferimento degli incarichi di consulenza o di assistenza da parte di altri professionisti richiedendo che tale potere sia sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del
Contr GT e chiedendo di rimodulare altresì i poteri attribuiti al medesimo anche in punto di determinazione degli importi che il beneficiario può mensilmente gestire in autonoma in modo tale che il medesimo conservi la possibilità di gestione di un importo pari a € 26.000,00 mensili.
Intervenuto nel giudizio anche il figlio del beneficiario originario ricorrente Persona_1
del procedimento per istituzione della misura- ha chiesto la reiezione del reclamo evidenziando che,
posto che le reclamanti non hanno inteso interporre gravame avverso il provvedimento che ha di fatto “ aggravato” la misura in essere a fronte delle deteriorate condizioni cognitive del beneficiario,
estranea al sistema è la loro pretesa di voler inserire un dato “ rigido” quale la richiesta di determinazione della somma da rimettere nella libera disponibilità del beneficiario al contrario da stabilirsi in base al rapporto duale che si verrà ad istaurare con il beneficiario che potrà in tal modo rappresentargli
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