Trib. Palmi, sentenza 05/12/2024, n. 1308
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Sentenza con motivazione contestuale nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3696/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Circonvallazione n. 45c, rappresentata e difesa per procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via
Antonio Cimino n. 65, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato.
Resistente
Oggetto: Carta Docenti.
Conclusioni: come in atti.
All'udienza del 03/12/2024 celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., esponendo i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/11/2023, la docente , in servizio – al momento Parte_1 del deposito del ricorso – presso l'I.C. “ ” Taurianova (RC), affermava di non Controparte_3 aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di €
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio in quanto, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, l'Amministrazione scolastica ha
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Deduceva che tanto è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia Europea nonché dal consiglio di
Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, il quale intervenendo sulla materia inerente la fruibilità della card docenti da parte del personale precario ha affermato la irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo che colliderebbe con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 della Costituzione «sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività svolte alla loro formazione e dargli chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A”.
Concludeva, quindi, chiedendo “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2. condannare, pertanto, il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. Controparte_1
500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando con ragioni di fatto e di diritto la CP_1 fondatezza della domanda, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice decideva la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato, per i motivi che si diranno.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente
DPCM 23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co.
2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il iconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa CP_4 dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Sentenza con motivazione contestuale nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/12/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3696/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Circonvallazione n. 45c, rappresentata e difesa per procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via
Antonio Cimino n. 65, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato.
Resistente
Oggetto: Carta Docenti.
Conclusioni: come in atti.
All'udienza del 03/12/2024 celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., esponendo i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/11/2023, la docente , in servizio – al momento Parte_1 del deposito del ricorso – presso l'I.C. “ ” Taurianova (RC), affermava di non Controparte_3 aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di €
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio in quanto, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, l'Amministrazione scolastica ha
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Deduceva che tanto è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia Europea nonché dal consiglio di
Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, il quale intervenendo sulla materia inerente la fruibilità della card docenti da parte del personale precario ha affermato la irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo che colliderebbe con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 della Costituzione «sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività svolte alla loro formazione e dargli chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A”.
Concludeva, quindi, chiedendo “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2. condannare, pertanto, il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. Controparte_1
500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando con ragioni di fatto e di diritto la CP_1 fondatezza della domanda, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice decideva la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato, per i motivi che si diranno.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente
DPCM 23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co.
2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il iconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa CP_4 dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi