Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. R.G. 988/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 988/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1787/2020 del 30/12/2020, promossa da:
AC IU, nato a [...] il [...], C.F. [...], e ND RI, nata a [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv.
GIORGIO TERRANOVA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
ITALO SPV S.R.L., con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, P.I. 04733610267, rappresentata dalla procuratrice speciale CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A., con sede in
Verona, via Flavio Gioia n. 39, P.I. 05863840962, con il patrocinio dell'avv. ELENA FRASCINO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Cicero, giusta procura in atti;
OPPOSTA
TTI ITALIA S.R.L., con sede in Milano, via San Prospero n. 4, C.F. 10137680962, rappresentata dalla procuratrice speciale CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A., con sede in Verona, via
Flavio Gioia n. 39, P.I. 05863840962, con il patrocinio dell'avv. ELENA FRASCINO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Cicero, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le memorie di replica sulle seguenti loro conclusioni:
AC IU e ND RI
“Piaccia al Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 34625217 intercorrente con GO AT S.p.A., posto che le sottoscrizioni «ND RI» vergate sul pagina 1 di 7
modello in data 15.2.2008 (n.3 dell'indice della produzione della società ingiungente) sono apocrife e non sono state apposte dall'opponente ND RI;
in ogni caso ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a ND RI;
nel merito, non essendo mai stati consegnati agli opponenti gli importi finanziati e, comunque, nella mancata realizzazione dello scopo posto a base della posizione di finanziamento (acquisto di autoveicolo Land Rover), ritenere e dichiarare che nulla è dovuto ad ITALO da ND RI e
AC IU;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare che l'opponente AC IU ha diritto alla restituzione delle rate riscosse da GO AT S.p.A. e, per l'effetto, condannare la società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., alla ripetizione dell'importo di €. 5.263,24, pari a n.15 rate mensili;
in via subordinata, ritenere e dichiarare il credito prescritto;
in via ancora più gradata, previo accertamento e declaratoria che nel contratto di finanziamento n.
34625217 la misura del TAEG effettivamente applicato è superiore a quello dichiarato nel contratto, dichiarare la nullità in parte qua del contratto di finanziamento e, per l'effetto, disporre la sostituzione del tasso contrattualmente indicato con quello nella misura di legge;
previo accertamento e declaratoria che nel contratto di finanziamento n. 34625217 sono stati applicati interessi moratori, dichiarare la nullità della clausola relativa all'applicazione di tali interessi e, per l'effetto, disporre la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito e dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo;
ritenere e dichiarare che l'opponente AC IU ha diritto a portare in compensazione l'importo corrisposto a titolo di interessi non dovuti con il maggior credito dovuto alla società ingiungente;
in ogni caso, ritenere e dichiarare che il debito effettivamente dovuto dall'opponente AC IU sia pari al saldo tra l'esposizione debitoria che sarà determinata all'esito della disponenda C.T.U. tecnico-contabile ed il credito vantato nei confronti della cessionaria;
in ogni caso annullare, revocare o con qualunque altra statuizione utile al fine porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 1787/20 (n. 3921/20 R.G.) reso immediatamente esecutivo in data 30.12.2020 ed in tale forma notificato in uno ad atto di precetto a mezzo del servizio postale in data
25.1.2021 e ricevuto il 28.1.2021, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine a spese e compensi professionali. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
ITALO SPV S.r.l. e TTI ITALIA S.R.L., rappresentate dalla procuratrice speciale CREDIT
NETWORK & FINANCE S.P.A.
Piaccia al Tribunale:
“In via preliminare:
- Dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. AC
IU, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
In via principale e nel merito:
- Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto priva di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1787/2020 del Tribunale Ordinario di RAGUSA nei confronti del sig. AC
IU;
- Accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, la società
ITALO SPV ha diritto al pagamento da parte della sig.ra ND RI, in solido con il sig. AC IU, della complessiva somma di € 27.203,88;
oltre interessi moratori maturandi al
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tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai