Trib. Sulmona, sentenza 12/08/2024, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sulmona, sentenza 12/08/2024, n. 3
Giurisdizione : Trib. Sulmona
Numero : 3
Data del deposito : 12 agosto 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 16 gennaio
2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.354/2023 R.G.A.C.L., vertente
TRA
CH NI, rappresentato e difeso dall'avv. BRAGHINI Salvatore, presso il cui studio in
Avezzano, Via Garibaldi n. 195 è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE
E
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, C.F. 80006940664, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
RESISTENTE
Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, mediante lettura della stessa, la seguente
SENTENZA
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al conseguimento del requisito della pensione di vecchiaia ovvero dell'anzianità contributiva richiesta dalla legge e, per l'effetto,
- Ordina all'Amministrazione Scolastica di trattenere in servizio il ricorrente presso la sede distaccata di Castel di Sangro dell'Istituto di titolarità fino al conseguimento del requisito della pensione di vecchiaia ovvero dell'anzianità contributiva richiesta dalla legge;

- Condanna l'Amministrazione scolastica alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese della doppia fase (cautelare e di merito) del presente giudizio, che si liquidano complessivamente nella misura di €.2.085,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda di emissione di provvedimento d'urgenza ex art.
700 c.p.c.
depositato in data 10.08.2023, il ricorrente, IE NI, di anni 63, dipendente del
Ministero nel profilo ATA presso la sede di Castel di Sangro dell'I.I.S. “A. Serpieri”, dopo aver esposto che:
- ha maturato un'anzianità di servizio di circa 37 anni;

- il patronato di Isernia dallo stesso delegato per le pratiche fiscali e assistenziali, in data 18.10.2022, ha presentato all'INPS la domanda di certificazione del requisito del pensionamento agevolato per i lavori usuranti e, in pari data, per mezzo del portale “Istanze on line” del Ministero dell'Istruzione e del Merito la domanda di pensione anticipata, subordinandola al possesso dei requisiti (42 e 10 mesi di anzianità contributiva) (domanda prot. 9048081);

- tuttavia, pur non possedendo il predetto requisito, il suo nominativo è stato inserito nell'elenco del personale ATA collocati in quiescenza con decorrenza dal 01.09.2023;

1

- il 30.05.2023 ha inviato una comunicazione al Dirigente scolastico della scuola di titolarità (I.I.S.
“A. Serpieri”) (trasmessa al Ministero dell'Istruzione e del Merito-Direzione scolastica per il personale e all'Ufficio V personale ATA nonché all'Ufficio III – ATP dell'Aquila), impropriamente qualificata nell'oggetto come “Revoca pensione”, reiterandola in data 06.06.2023 (più correttamente qualificandola in oggetto come “Revoca procedura di pensionamento”) e indirizzandola anche all'INPS sede di L'Aquila;

- in data 25.07.2023, il dirigente pro tempore dell'I.I.S. “A. Serpieri” ha comunicato all'interessato che la richiesta di sospendere la procedura per difetto del requisito non poteva essere accolta a causa della “scadenza dei termini previsti” dalla normativa di settore, ai sensi del D.M. 8 settembre 2022 n.
238;

- in data 31.07.2023, il ricorrente ha inviato una diffida a mezzo pec all'Istituto d'Istruzione Superiore
“A. Serpieri”, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio III - A.T.P di L'Aquila, all'Ufficio Pensioni della predetta ATP, e per conoscenza all'INPS - Direzione Provinciale di
L'Aquila, nel quale veniva precisato che il patronato delegato ha chiesto all'INPS esclusivamente la certificazione dei requisiti per la pensione agevolata dei lavori usuranti (nelle more del calcolo dell'importo eventualmente ad egli spettante), come specificato anche nel Messaggio
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