Trib. Taranto, sentenza 12/04/2024, n. 1116
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai SIg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa Federica ROTONDO Giudice
Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1206 del Ruolo Generale anno 2019, rimessa per la
decisione al Collegio nell'udienza del 14/12/2023, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale”
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Franchini Anna Maria;
Parte_1
-ATTRICE/RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Felline Giuseppe;
CP_1
- CONVENUTO/RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale del 19.02.2019, notificato il 30.04.2019, la SI.ra Parte_1
adiva il Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dal sig.
[...] [...]
, con il quale aveva contratto matrimonio, in regime di comunione legale, in TT CP_1
(TA), il 26/07/1983, atto n. 38 P.
2. S.A dell'anno 1983, e dalla cui unione nascevano tre figli,
Per_ (nato il [...]), (nato il [...]) ed (nata il [...]), tutti Per_1 Per_2
maggiorenni.
La SI.ra deduceva di non svolgere alcuna occupazione lavorativa per esclusiva volontà Parte_1
del marito e di non percepite alcun reddito, né possedere beni di alcun genere, mobili, immobili e/o
preziosi;
deduceva altresì che il marito era titolare di pensione, di cui non conosceva l'ammontare.
La ricorrente rappresentava inoltre che il rapporto coniugale, durato per oltre 30 anni, si era
deteriorato a causa degli atteggiamenti e dei comportamenti tenuti dal SI. e CP_1
specificatamente a causa dell'abitudine dello stesso di sperperare ingenti somme di denaro nel gioco,
il che aveva determinato il venir meno del necessario per il sostentamento della famiglia, oltre ad
aver reso il coniuge irrequieto ed irritabile, nonché protagonista di manifestazioni violente
verificatesi negli anni.
Per tali motivi la sig.ra , pur auspicando la trasformazione da azione di separazione Parte_1
giudiziale in separazione consensuale, si rivolgeva al Tribunale adito, chiedendo:
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
addebito in capo al sig. ;
B) Porre a carico del sig. la somma di €. CP_1 CP_1
300,00 da corrispondere a titolo di mantenimento, in favore della Ricorrente o di Parte_1
quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di giudizio, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il Org_1
giorno 10 di ogni mese;
C) con ogni ulteriore provvedimento e con vittoria di spese e onorari di
giudizio”.
2
Con decreto di fissazione dell'udienza del 01.04.2019 il Coordinatore della Prima Sez. Civile Dott.
assegnava la procedura al Giudice Dott. Gloria e fissava l'udienza del 10.06.2019 per la Per_4
comparizione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva con richiesta di addebito depositata in data 03.06.2019, il sig. CP_1
si costituiva nel presente giudizio e, pur aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione
[...]
personale dei coniugi, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente,
precisando che:
- Tutti e tre i figli nati dal matrimonio ( e ), erano Controparte_2 Controparte_3 CP_4
maggiorenni;
il figlio viveva in Germania, ove era domiciliato, pur mantenendo Controparte_3
la residenza in TT (TA) presso l'abitazione familiare, mentre gli altri due figli, CP_2
e entrambi disoccupati, vivevano con il padre che
[...] CP_4 CP_1
provvedeva al loro sostentamento. Inoltre, il figlio presentava delle problematiche Controparte_2
che implicavano ulteriori oneri economici e non, dei quali si faceva carico il medesimo SI. CP_1
;
[...]
- La casa coniugale non era di proprietà del resistente, ma dallo stesso condotta in locazione;
Org_
- Il SI. era impossidente e percepiva pensione dall' di importo apri ad €. 1.186,97 CP_1
mensili;
- Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la SI.ra aveva sempre avuto una Parte_1
personalità dominante in ambito familiare, tanto da condizionare il marito in ogni sua scelta. Quanto
alla presunta dedizione al gioco, il comportamento del SI. era sempre stato contenuto e CP_1
non aveva inciso sulla vita coniugale e familiare, anche considerando le cospicue vincite ottenute,
peraltro utilizzate per pagare i debiti contratti a causa del tenore di vita della sua famiglia, impostogli
dalla moglie dal carattere indomito e manipolatore;
- Nonostante i tentativi del SI. di assecondare la moglie in ogni suo desiderio, quest'ultima CP_1
si era allontanata da casa da circa un anno affermando di andare a trovare il figlio in Germania,
mentre in realtà aveva abbandonato il tetto coniugale per andare a vivere presso l'abitazione del SI.
3
, con il quale conviveva more uxorio ed intratteneva verosimilmente già da tempo RS
una relazione sentimentale;
- Nella condotta della ricorrente era pertanto riscontrabile la ripetuta violazione dei doveri coniugali
e dei doveri di collaborazione e assistenza nei confronti della famiglia.
Il sig. rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “1) che venga dichiarata la CP_1
separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a CP_1 Parte_1
vivere separati.
2) Assegnare la casa coniugale sita in TT (TA) alla Via Cecco Angiolieri, 2, con tutti gli arredi,
al SI. che continuerà ad abitarla con i figli e CP_1 CP_4 Controparte_2
3) Rigettare la richiesta di euro 300.00 (trecento/00) mensili avanzata dalla ricorrente Parte_1
per le causali di cui in narrativa, statuendo che nulla è dovuto alla stessa a titolo di
[...]
mantenimento per le causali di cui in narrativa.
4) In via riconvenzionale dichiararsi l'addebito della separazione a carico della ricorrente
[...]
. Parte_1
5) Condannarsi la ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza del 10.06.2019 comparivano dinanzi al Giudice Delegato i procuratori delle parti,
chiedendo un rinvio per il bonario componimento della controversia.
Alla successiva udienza del 09.12.2019 il G.D., sentite le parti comparse personalmente ed esperito
il tentativo di conciliazione, che riusciva vano, così provvedeva in via provvisoria:
“Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ponendo la residenza ove riterranno opportuno.
Pone a carico del resistente, , l'obbligo di corrispondere alla moglie, CP_1 Parte_1
, un assegno mensile di Euro 350,00 a titolo di mantenimento della stessa, con rivalutazione
[...]
annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a
partire dal mese in corso.
Dispone che ciascuna delle parti provveda al mantenimento diretto dei figli con loro rispettivamente
conviventi, fatto salvo l'obbligo per ciascuna di concorrere in pari misura alle spese straordinarie
4 occorrenti per i figli stessi, da concordarsi preventivamente e da individuarsi secondo il protocollo
in vigore presso questo Tribunale.
Nomina sé medesimo Giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione innanzi a sé
per il giorno 16 giugno 2020, ore di rito, Aula "Q".
Assegna alla ricorrente termine sino al 15 aprile 2020 per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa ai sensi dell'art. 709, comma 3, c.p.c., e al resistente il termine di cui agli articoli 166 e
167, commi 1 e 2, c.p.c. per la costituzione in giudizio, e per la proposizione delle eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con avvertimento allo stesso che la
costituzione oltre il predetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e
l'improponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.”
Si costituiva in giudizio nella fase contenziosa il resistente sig. con comparsa di CP_1
costituzione e risposta depositata in data 23.05.2020, a mezzo della quale si riportava alla memoria
difensiva ex art. 706 c.p.c. depositata nella fase presidenziale e precisava che rispetto a quanto
dichiarato dalla SI.ra nell'udienza presidenziale del 09.2.2019 era intervenuta una Parte_1
modifica fondamentale nella realtà familiare, atteso che il figlio non conviveva Controparte_2
più con la madre, ma viveva altrove con la propria fidanzata, sostenendosi autonomamente, per
quanto comunque sostenuto economicamente dal padre, nei limiti delle possibilità di quest'ultimo.
Il resistente chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1)Pronunciare la separazione personale dei coniugi e . CP_1 Parte_1
2)Assegnare la casa coniugale sita in TT (TA) alla via Cecco Angiolieri,2, con tutti gli arredi,
al SI. che continuerà ad abitarla con i figli e CP_1 CP_4 Controparte_2
3)Revocare l'attribuzione della somma di euro 350,00 concessa alla per il suo CP_5
mantenimento e per quello del figlio non contribuendo essa in alcun modo al mantenimento Per_1
di quest'ultimo e non convivendo il figlio con la madre, ma anche perché la convive more Parte_1
uxorio con persona benestante che provvede al suo mantenimento e i l pagamento di qualunque
5 somma per il suo mantenimento sarebbe ingiusta e penalizzante per la sua famiglia , pertanto non
ha diritto ad alcuna somma a titolo di mantenimento.
4)Rigettare pertanto qualunque richiesta economica avanzata dalla Ricorrente per le causali di cui
alle memorie ex art. 706 del Resistente e per le causali di cui in narrativa del presente atto.
5)In via riconvenzionale dichiararsi l'addebito della separazione a carico della ricorrente
[...]
, insistendo in particolar modo per l'accoglimento della predetta domanda Parte_1
riconvenzionale ricorrendone i presupposti di legge.
6)Condannarsi la ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio”.
A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il G.I. rinviava la causa d'ufficio al
19.01.2021;
con provvedimento del 14.12.2020 il Giudice disponeva che la
-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai SIg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa Federica ROTONDO Giudice
Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1206 del Ruolo Generale anno 2019, rimessa per la
decisione al Collegio nell'udienza del 14/12/2023, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale”
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Franchini Anna Maria;
Parte_1
-ATTRICE/RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Felline Giuseppe;
CP_1
- CONVENUTO/RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale del 19.02.2019, notificato il 30.04.2019, la SI.ra Parte_1
adiva il Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dal sig.
[...] [...]
, con il quale aveva contratto matrimonio, in regime di comunione legale, in TT CP_1
(TA), il 26/07/1983, atto n. 38 P.
2. S.A dell'anno 1983, e dalla cui unione nascevano tre figli,
Per_ (nato il [...]), (nato il [...]) ed (nata il [...]), tutti Per_1 Per_2
maggiorenni.
La SI.ra deduceva di non svolgere alcuna occupazione lavorativa per esclusiva volontà Parte_1
del marito e di non percepite alcun reddito, né possedere beni di alcun genere, mobili, immobili e/o
preziosi;
deduceva altresì che il marito era titolare di pensione, di cui non conosceva l'ammontare.
La ricorrente rappresentava inoltre che il rapporto coniugale, durato per oltre 30 anni, si era
deteriorato a causa degli atteggiamenti e dei comportamenti tenuti dal SI. e CP_1
specificatamente a causa dell'abitudine dello stesso di sperperare ingenti somme di denaro nel gioco,
il che aveva determinato il venir meno del necessario per il sostentamento della famiglia, oltre ad
aver reso il coniuge irrequieto ed irritabile, nonché protagonista di manifestazioni violente
verificatesi negli anni.
Per tali motivi la sig.ra , pur auspicando la trasformazione da azione di separazione Parte_1
giudiziale in separazione consensuale, si rivolgeva al Tribunale adito, chiedendo:
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
addebito in capo al sig. ;
B) Porre a carico del sig. la somma di €. CP_1 CP_1
300,00 da corrispondere a titolo di mantenimento, in favore della Ricorrente o di Parte_1
quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di giudizio, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il Org_1
giorno 10 di ogni mese;
C) con ogni ulteriore provvedimento e con vittoria di spese e onorari di
giudizio”.
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Con decreto di fissazione dell'udienza del 01.04.2019 il Coordinatore della Prima Sez. Civile Dott.
assegnava la procedura al Giudice Dott. Gloria e fissava l'udienza del 10.06.2019 per la Per_4
comparizione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva con richiesta di addebito depositata in data 03.06.2019, il sig. CP_1
si costituiva nel presente giudizio e, pur aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione
[...]
personale dei coniugi, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente,
precisando che:
- Tutti e tre i figli nati dal matrimonio ( e ), erano Controparte_2 Controparte_3 CP_4
maggiorenni;
il figlio viveva in Germania, ove era domiciliato, pur mantenendo Controparte_3
la residenza in TT (TA) presso l'abitazione familiare, mentre gli altri due figli, CP_2
e entrambi disoccupati, vivevano con il padre che
[...] CP_4 CP_1
provvedeva al loro sostentamento. Inoltre, il figlio presentava delle problematiche Controparte_2
che implicavano ulteriori oneri economici e non, dei quali si faceva carico il medesimo SI. CP_1
;
[...]
- La casa coniugale non era di proprietà del resistente, ma dallo stesso condotta in locazione;
Org_
- Il SI. era impossidente e percepiva pensione dall' di importo apri ad €. 1.186,97 CP_1
mensili;
- Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la SI.ra aveva sempre avuto una Parte_1
personalità dominante in ambito familiare, tanto da condizionare il marito in ogni sua scelta. Quanto
alla presunta dedizione al gioco, il comportamento del SI. era sempre stato contenuto e CP_1
non aveva inciso sulla vita coniugale e familiare, anche considerando le cospicue vincite ottenute,
peraltro utilizzate per pagare i debiti contratti a causa del tenore di vita della sua famiglia, impostogli
dalla moglie dal carattere indomito e manipolatore;
- Nonostante i tentativi del SI. di assecondare la moglie in ogni suo desiderio, quest'ultima CP_1
si era allontanata da casa da circa un anno affermando di andare a trovare il figlio in Germania,
mentre in realtà aveva abbandonato il tetto coniugale per andare a vivere presso l'abitazione del SI.
3
, con il quale conviveva more uxorio ed intratteneva verosimilmente già da tempo RS
una relazione sentimentale;
- Nella condotta della ricorrente era pertanto riscontrabile la ripetuta violazione dei doveri coniugali
e dei doveri di collaborazione e assistenza nei confronti della famiglia.
Il sig. rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “1) che venga dichiarata la CP_1
separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a CP_1 Parte_1
vivere separati.
2) Assegnare la casa coniugale sita in TT (TA) alla Via Cecco Angiolieri, 2, con tutti gli arredi,
al SI. che continuerà ad abitarla con i figli e CP_1 CP_4 Controparte_2
3) Rigettare la richiesta di euro 300.00 (trecento/00) mensili avanzata dalla ricorrente Parte_1
per le causali di cui in narrativa, statuendo che nulla è dovuto alla stessa a titolo di
[...]
mantenimento per le causali di cui in narrativa.
4) In via riconvenzionale dichiararsi l'addebito della separazione a carico della ricorrente
[...]
. Parte_1
5) Condannarsi la ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza del 10.06.2019 comparivano dinanzi al Giudice Delegato i procuratori delle parti,
chiedendo un rinvio per il bonario componimento della controversia.
Alla successiva udienza del 09.12.2019 il G.D., sentite le parti comparse personalmente ed esperito
il tentativo di conciliazione, che riusciva vano, così provvedeva in via provvisoria:
“Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ponendo la residenza ove riterranno opportuno.
Pone a carico del resistente, , l'obbligo di corrispondere alla moglie, CP_1 Parte_1
, un assegno mensile di Euro 350,00 a titolo di mantenimento della stessa, con rivalutazione
[...]
annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a
partire dal mese in corso.
Dispone che ciascuna delle parti provveda al mantenimento diretto dei figli con loro rispettivamente
conviventi, fatto salvo l'obbligo per ciascuna di concorrere in pari misura alle spese straordinarie
4 occorrenti per i figli stessi, da concordarsi preventivamente e da individuarsi secondo il protocollo
in vigore presso questo Tribunale.
Nomina sé medesimo Giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione innanzi a sé
per il giorno 16 giugno 2020, ore di rito, Aula "Q".
Assegna alla ricorrente termine sino al 15 aprile 2020 per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa ai sensi dell'art. 709, comma 3, c.p.c., e al resistente il termine di cui agli articoli 166 e
167, commi 1 e 2, c.p.c. per la costituzione in giudizio, e per la proposizione delle eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con avvertimento allo stesso che la
costituzione oltre il predetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e
l'improponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.”
Si costituiva in giudizio nella fase contenziosa il resistente sig. con comparsa di CP_1
costituzione e risposta depositata in data 23.05.2020, a mezzo della quale si riportava alla memoria
difensiva ex art. 706 c.p.c. depositata nella fase presidenziale e precisava che rispetto a quanto
dichiarato dalla SI.ra nell'udienza presidenziale del 09.2.2019 era intervenuta una Parte_1
modifica fondamentale nella realtà familiare, atteso che il figlio non conviveva Controparte_2
più con la madre, ma viveva altrove con la propria fidanzata, sostenendosi autonomamente, per
quanto comunque sostenuto economicamente dal padre, nei limiti delle possibilità di quest'ultimo.
Il resistente chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1)Pronunciare la separazione personale dei coniugi e . CP_1 Parte_1
2)Assegnare la casa coniugale sita in TT (TA) alla via Cecco Angiolieri,2, con tutti gli arredi,
al SI. che continuerà ad abitarla con i figli e CP_1 CP_4 Controparte_2
3)Revocare l'attribuzione della somma di euro 350,00 concessa alla per il suo CP_5
mantenimento e per quello del figlio non contribuendo essa in alcun modo al mantenimento Per_1
di quest'ultimo e non convivendo il figlio con la madre, ma anche perché la convive more Parte_1
uxorio con persona benestante che provvede al suo mantenimento e i l pagamento di qualunque
5 somma per il suo mantenimento sarebbe ingiusta e penalizzante per la sua famiglia , pertanto non
ha diritto ad alcuna somma a titolo di mantenimento.
4)Rigettare pertanto qualunque richiesta economica avanzata dalla Ricorrente per le causali di cui
alle memorie ex art. 706 del Resistente e per le causali di cui in narrativa del presente atto.
5)In via riconvenzionale dichiararsi l'addebito della separazione a carico della ricorrente
[...]
, insistendo in particolar modo per l'accoglimento della predetta domanda Parte_1
riconvenzionale ricorrendone i presupposti di legge.
6)Condannarsi la ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio”.
A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il G.I. rinviava la causa d'ufficio al
19.01.2021;
con provvedimento del 14.12.2020 il Giudice disponeva che la
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