Trib. Pesaro, sentenza 30/01/2025, n. 6

TRIB Pesaro
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Pesaro
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pesaro, sentenza 30/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Pesaro
Numero : 6
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 59/2023 avviato su domanda di
RI NA
RICORRENTE ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
KA GE presentava ricorso per l'accesso alla procedura di concordato minore prevista dagli artt. 74 e ss cod. crisi esponendo che la propria condizione di sovraindebitamento derivava da un ingente carico debitorio non più fronteggiabile essenzialmente riconducibile alla posizione (oggi abbandonata) dalla stessa rivestita di socia accomandataria della società De.Ma.Si di GE KA e C. s.a.s. (cancellata dal registro delle imprese nel 2022).
Per tale ragione, ella proponeva di versare – in favore del ceto creditorio - la somma di euro 2.689,13 (finanza interna riveniente dal controvalore delle somme attualmente oggetto del piano integrativo pensionistico denominato “Tax Benefit New”) incrementata di euro 12.830,75 (finanza esterna riveniente dall'elargizione del terzo RR GE), da corrispondersi in 60 giorni.
Ciò, più in dettaglio, era prospettato fosse da attuarsi secondo la seguente suddivisione:
nella misura del 100% quanto alle spese di procedura (Cl. 1);

nella misura del 100% (sino a concorrenza della capienza della finanza interna, pari al 5,33% del totale di tali crediti) quanto ai creditori privilegiati (grado 1°- 8°)
(Cl. 2);

1
nella misura del 9%, tramite finanza esterna, sul residuo spettante ai medesimi creditori privilegiati di cui sopra (grado 1°- 8°) (Cl. 3);

nella misura del 7%, tramite finanza esterna, quanto agli ulteriori creditori privilegiati (grado 18°-19°) (Cl. 4);

nella misura del 5%, tramite finanza esterna, quanto agli ulteriori creditori privilegiati (grado 20°) (Cl. 5);

nella misura del 4% quanto ai creditori chirografari (Cl. 6);

Merita pertanto ribadire, come già sopra indicato, che i creditori collocati nella seconda classe sono sostanzialmente i medesimi che compaiono nella terza, unica differenza essendo rappresentata dalla provvista impiegata per provvedere al pagamento (nel primo caso, la finanza interna mentre nel secondo la finanza esterna).
La proposta, per come proposta, non presentava
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