Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 333
Sentenza
13 marzo 2025
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 17807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17807/2024 R.G. promosso da
(avv. MORETTI REMO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. BRANCA GIOVANNI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 29/1/2025 e 30/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in San Gervasio Bresciano Via Vincenzo Parisi 28 viene assegnata alla moglie con tutti i mobili che la arredano;
il sig. conferma di aver già asportato i propri effetti personali - ad eccezione di Parte_2 quanto indicato al punto n.17 - e di essersi già trasferito a vivere a Verolanuova, impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica presso tale nuova dimora entro 15.10.2024.
3) Con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso decorrerà l'obbligo a carico del sig. di corrispondere Parte_2 quale concorso per il mantenimento del figlio NN la somma mensile di euro 700,00 (settecento/) importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tale impegno persisterà fino al raggiungimento della piena indipendenza economica del figlio;
nel caso in cui lo stesso decida di non proseguire gli studi e reperisca nei prossimi mesi una stabile occupazione lavorativa, l'impegno a carico del padre di corresponsione dell'assegno di mantenimento persisterà comunque quantomeno fino al mese di ottobre 2025;
4) Ripartizione in misura di 2/3 sul sig. e di 1/3 sulla signora delle spese straordinarie per il Parte_2 Parte_1 figlio, come da Protocollo del Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di aver visionato e che vengono di seguito
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sommariamente indicate, SPESE PER LA SALUTE spese mediche che non richiedano il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche preso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non collegati al Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
4) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari. SPESE PER L'ISTRUZIONE spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo;
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
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