Trib. Ragusa, sentenza 18/12/2024, n. 1909
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Testo completo
N. R.G. 2490/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2490/2023 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via Serg. Scribano, 12, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Dante n. 103, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Vito Melfi Verga, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente a [...]
Donnalucata n. 35, C.F. , elettivamente domiciliato in Ragusa, Via C.F._2
Risorgimento n. 53, presso lo studio dell'Avv. Ignazia Arezzo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 10.10.2024 sulle conclusioni precisate
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come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 04.08.2023 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio civile in data Controparte_1
09.10.2019 in Ragusa, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 9, parte I, anno 2019, e dal quale non sono nati figli;
l'odierna ricorrente ha dedotto come l'unione matrimoniale sia venuta meno a causa dell'avvenuto trasferimento volontario in Germania, in data 24.08.2021, da parte del resistente, il quale, una volta trasferitosi, avrebbe intrapreso una relazione extra-coniugale con un'altra donna abbandonando, dunque, la casa coniugale e la ricorrente stessa;
la ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito, nonché riconoscersi in suo favore un assegno pari ad euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento per sé stessa;
costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti dedotti dalla Controparte_1 ricorrente a fondamento dell'intervenuta crisi familiare, deducendo che la fine del vincolo matrimoniale fosse da addebitare esclusivamente ad incomprensioni caratteriali tra le parti, ed eccependo, inoltre, che il trasferimento del resistente in Germania fosse avvenuto per motivi lavorativi di cui la era a conoscenza;
Pt_1
il resistente, dunque, ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra le parti senza alcuna pronuncia di addebito e senza alcun riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale di giorno 23.11.2023 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, e con separata ordinanza del 29.11.2023 è stata rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
in assenza di richieste istruttorie, sulla base dei soli documenti prodotti in giudizio, concessi i termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone all'udienza del 10.10.2024;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere
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intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
in ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, va detto che la responsabilità della separazione non può ascriversi al resistente;
è noto che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già invece
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2490/2023 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via Serg. Scribano, 12, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Dante n. 103, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Vito Melfi Verga, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente a [...]
Donnalucata n. 35, C.F. , elettivamente domiciliato in Ragusa, Via C.F._2
Risorgimento n. 53, presso lo studio dell'Avv. Ignazia Arezzo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 10.10.2024 sulle conclusioni precisate
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come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 04.08.2023 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio civile in data Controparte_1
09.10.2019 in Ragusa, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 9, parte I, anno 2019, e dal quale non sono nati figli;
l'odierna ricorrente ha dedotto come l'unione matrimoniale sia venuta meno a causa dell'avvenuto trasferimento volontario in Germania, in data 24.08.2021, da parte del resistente, il quale, una volta trasferitosi, avrebbe intrapreso una relazione extra-coniugale con un'altra donna abbandonando, dunque, la casa coniugale e la ricorrente stessa;
la ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito, nonché riconoscersi in suo favore un assegno pari ad euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento per sé stessa;
costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti dedotti dalla Controparte_1 ricorrente a fondamento dell'intervenuta crisi familiare, deducendo che la fine del vincolo matrimoniale fosse da addebitare esclusivamente ad incomprensioni caratteriali tra le parti, ed eccependo, inoltre, che il trasferimento del resistente in Germania fosse avvenuto per motivi lavorativi di cui la era a conoscenza;
Pt_1
il resistente, dunque, ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra le parti senza alcuna pronuncia di addebito e senza alcun riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale di giorno 23.11.2023 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, e con separata ordinanza del 29.11.2023 è stata rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
in assenza di richieste istruttorie, sulla base dei soli documenti prodotti in giudizio, concessi i termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone all'udienza del 10.10.2024;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere
pagina 2 di 6
intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
in ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, va detto che la responsabilità della separazione non può ascriversi al resistente;
è noto che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già invece
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