Trib. Palermo, sentenza 20/11/2024, n. 5609
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8679 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettiva- Parte_1 mente domiciliato presso l'Avv. BISULCA PAOLO, che lo rappresenta e difen- de per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettiva- Controparte_1 mente domiciliata presso l'Avv. FAVARI MARIA CALOGERA, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/06/2024 alle quali si rinvia.
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1. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare mani- festato in sede presidenziale.
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla resi- stente, , deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigo- Controparte_1 rosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica
o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef- ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre- quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito, è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Cor- te di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronun-
2 cia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale vio- lazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniu- gale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento del- la convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
3. Ora, nel caso di specie, la resistente attribuisce all'odierno ricorrente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali, aven- do, all'uopo, la che il marito ha perpetrato ai suoi danni vio- CP_2 lenze fisiche e morali.
Le suddette condotte violente denunciate dalla resistente risultano corro- borate dalla documentazione offerta da quest'ultima relativa al procedimento penale a carico dell' e per il quale quest'ultimo è stato, dapprima, sotto- Pt_1 posto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettro- nico e, successivamente, condannato nei confronti della moglie per i reati di cui agli artt. 94, commi 1, 2 e 3, 572, commi,1 e 2, 56, 629, comma 2 in re- lazione all'art. 628 comma 3 n.3 bis) c.p., giusta sentenza n. 4767/2022 del
05.07.2022 del Tribunale di Palermo e confermata in sede di Appello (vedasi, al riguardo, documenti prodotti dalla resistente in data 20.05.2022 e
26.02.2024).
La rappresentazione di tali fatti, quale emerge dagli atti del procedimento penale, fornisce adeguato riscontro