Trib. Brindisi, sentenza 22/02/2024, n. 322

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 22/02/2024, n. 322
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 322
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, Ufficio lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5217/2017 R.G. chiamata all'udienza del 22/2/2024
TRA
EN AR, in proprio e quale Presidente della “Associazione Musicale GI Puccini”, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. M. E. Panareo
Ricorrente
E
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari, Dott.sse M. Tramonte, L. Picarella, C. Gabrieli, S. Sibilio
Resistente
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/1981

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso
l'ordinanza ingiunzione n. 351/2017 del 29/9/2017, notificata in data 3/10/2017, con la quale era stato ingiunto allo stesso, in qualità di Presidente della “Associazione Musicale GI Puccini”, il pagamento della somma di € 28.226,00, di cui € 21.000,00, per violazione dell'art. 3, comma 3
D.L. n. 12/2002
, come da ultimo modificato dal D.L. n. 145/2013, convertito nella Legge 9/2014, €
6.300,00 per incremento sanzioni ex art. 14 comma 1 lett. b del D.L. 145/2013, convertito con modifiche dalla L. 9/2014, € 700,00 per violazione dell'art. 13 del D. Lgs. 124/2004 e € 210,00 per incremento sanzioni ex art. 14 comma 1 lett. b del D.L. 145/2013, convertito con modifiche dalla L.
9/2014 ed € 16,00 per spese di procedura, per violazioni in materia di tutela del lavoro e, segnatamente, per l'impiego irregolare senza la preventiva comunicazione di assunzione per il giorno 7/4/2015 di n. 14 lavoratori.
Rappresentava l'opponente che l'ordinanza ingiunzione veniva emessa a seguito di verbale ispettivo
n. BR 00002/2015-158-02 dell'8/9/2015, comunicato in data 10/9/2015, a seguito di audizione e redazione di verbale interlocutorio di accertamenti in materia di lavoro e che, avverso il predetto verbale, venivano trasmessi scritti difensivi a seguito dei quali veniva disposto l'ascolto di parte ricorrente, con audizione fissata per il giorno 22/5/2017.
Nel merito, parte opponente riteneva l'illegittimità dell'operato dell'opposta, attesa l'insussistenza delle violazioni accertate in sede di accesso ispettivo, l'insussistenza della irregolarità formale della mancata assunzione dei lavoratori (maxi-sanzione) e la caducazione della stessa, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 13/11/2014.
In particolare, esponeva che i lavoratori componenti del complesso bandistico trovati intenti ad esibirsi nella serata del 7/4/2015 erano da considerare lavoratori autonomi occasionali - e non lavoratori subordinati - e che, pertanto, nessun obbligo era a carico dell'opponente, in quanto
l'obbligo del versamento contributivo sarebbe scattato solo al verificarsi della duplice condizione, non sussistente nel caso di specie, di aver effettuato gli stessi lavoratori più di 30 giornate lavorative
e del superamento del limite economico dell'importo di € 5.000,00.
Concludeva, chiedendo, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, di dichiarare la nullità del verbale di accertamento e, per l'effetto, revocare l'ordinanza–ingiunzione impugnata.
Si costituiva parte convenuta che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento datato 8/1/2018, il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione.
Istruita la causa con la prova testimoniale, all'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, previo deposito di note da parte di entrambe le parti, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza ingiunzione-opposta, occorre evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr. Tribunale Parma,
Sez. Lav., 01/03/2022 n. 139, Cass. civ. Sez. Un. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito va, altresì, rammentato che è consolidato il principio in virtù del quale, con
l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta" (così,
Cass. civ. Sez. 1, 26.05.1999, n. 5095;
nello stesso senso Cass. civ. Sez. 3, 15.04.1999, n. 3741, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando, a carico di quest'ultimo, la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
cfr. Cass. civ. Sez. 1, 07.03.2007, n.

5277;
cfr. anche Trib. Modena, sentenze n. 347 del 6.03.2013 e n. 269 del 21.02.2013);
del resto, il

D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dello EN e, segnatamente, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'opponente e i lavoratori per cui è causa.
Giova prendere le mosse dall'ordinanza ingiunzione n. 351/2017 del 29/9/2017, notificata in data
3/10/2017, con la quale veniva ingiunto all'opponente, in qualità di Presidente della “Associazione
Musicale GI Puccini”, esercente attività in concerto bandistico, il pagamento della somma di
€ 28.226,00, di cui € 21.000,00, per violazione dell'art. 3, comma 3 D.L. n. 12/2002, come da ultimo modificato dal D.L. n. 145/2013, convertito nella Legge 9/2014, € 6.300,00 per incremento sanzioni ex art. 14 comma 1 lett. b del D.L. 145/2013, convertito con modifiche dalla L. 9/2014;

700,00 per violazione dell'art. 13 del D. Lgs. 124/2004;
€ 210,00 per incremento sanzioni ex art. 14 comma 1 lett. b del D.L. 145/2013, convertito con modifiche dalla L. 9/2014 ed € 16,00 per spese di procedura, per aver impiegato i lavoratori elencati nell'ordinanza, omettendo di effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Dal verbale di accertamento e notificazione BR 00002/2015-158-02 dell'8/9/2015, da cui trae origine il provvedimento impugnato, si evince che, in data 7/4/2015, alle ore 19,30 veniva effettuato
un accesso ispettivo in Torchiarolo (BR), alla Piazza Castello dove il concerto bandistico dell'associazione resistente eseguiva una prestazione musicale in occasione della locale festa patronale, giusta verbale di primo accesso emesso in pari data. Nel corso del citato accesso venivano rinvenuti i lavoratori indicati nello stesso verbale che rendevano spontanee dichiarazioni in ordine al rapporto di lavoro;
dalla documentazione di lavoro esibita, è risultato che alcuni lavoratori e, in particolare, i 15 lavoratori indicati a pagina 7, 8 e 9 del summenzionato verbale, diversi da quelli per cui è causa, erano in possesso dei requisiti di esenzione ENPALS ovvero per i suddetti lavoratori non sussisteva l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS, del versamento della contribuzione previdenziale, del possesso del certificato di agibilità, trattandosi di lavoratori in possesso dei requisiti di esenzione ENPALS, in quanto o studenti di età non superiore ai 25 anni o dipendenti già tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria a carico di una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo (cfr. all. n. 8 fasc. opposta).
Per converso, è risultato che i 14 lavoratori di cui alle pagine 8 e 9 (i lavoratori, LO F. D.,
EL F., SO AN IT, BA T., SI T., IT A., LO C., ER S., RR S.,
RE A. C., NE G., OC A., AM F. e ON G.) erano stati impiegati senza la preventiva comunicazione di assunzione per il giorno 7/4/2015;
quest'ultima veniva, tuttavia, inviata al Centro Impiego solo in epoca successiva all'accesso ispettivo e, pertanto, venivano contestate alla ditta le seguenti violazioni:
- l'impiego di n. 14 dipendenti di cui alle pagine nn. 9 e 10 senza la preventiva comunicazione di assunzione e, dunque, in nero per n. 1 giorno dal 7/4/2015 al 7/4/2015;

- omessa consegna ai suddetti lavoratori, all'atto dell'assunzione e prima dell'immissione al lavoro, di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale;

- omessa registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi ai
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