Trib. Milano, sentenza 02/08/2024, n. 7557
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 30833/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/07/2021, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di discussione orale alla udienza del 5.6.2024 , discussa nella Camera di Consiglio in pari data promossa
DA
( c.f. )nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. PINI RAFFAELLA con studio in VIA COSIMO DEL FANTE, 16 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FORNESI ALESSANDRA e dall'avv. TALPINI ALICE con studio in
VIA CERVA, 22 20122 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
13.11.2021
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_2
[...]
IL TRIBUNALE
[...] disattesa ogni contraria istanza, anche probatoria, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
A. Nel merito
1. disporre l'affidamento condiviso di e a entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la mamma;
2. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le frequentazioni previste in separazione con le seguenti modifiche:
- la suddivisione delle vacanze estive prevedendo che il padre possa tenere con sé i figli per metà periodo estivo di sospensione delle lezioni scolastiche (alternando con la madre di anno in anno il periodo comprensivo del mese di luglio e quello comprensivo del mese di agosto), con suddivisione dei rispettivi periodi di ciascun genitore da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno prevedendo che, in caso di disaccordo, negli anni pari prevalga la volontà paterna e in quelli dispari prevalga la volontà materna;
- i periodi alternati delle vacanze natalizie, prevendendoli dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 5 o al 7 gennaio in funzione del rientro a scuola;
3. disporre che il Signor provveda al mantenimento dei figli: Pt_1 a) versando alla OR l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) importo che sarà versato in CP_1 via anticipata il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
b) sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie dei figli, identificate e regolate dal relativo protocollo del Tribunale di Milano;
B. In via istruttoria
4. ammettere prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che nel mese di giugno 2021 e hanno detto ai nonni paterni, e Per_1 Per_2 Persona_3 [...]
, di voler trascorrere il mese di giugno con il padre anziché presso il campus estivo. Persona_4
Con indicazione a testi di:
- Signor domiciliato in 09134 - Cagliari, via delle Lucciole n. 26;
Persona_3
- OR , domiciliata in 09134 – Cagliari, via delle Lucciole n. 26. Persona_4
2) Vero che nel mese di maggio 2022 e hanno detto ai nonni paterni, e Per_1 Per_2 Persona_3 [...]
, di voler trascorrere il mese di giugno con il padre anziché presso il campus estivo. Persona_4
Con indicazione a testi di:
- Signor domiciliato in 09134 - Cagliari, via delle Lucciole n. 26;
Persona_3
- OR , domiciliata in 09134 – Cagliari, via delle Lucciole n. 26;
Persona_4
5. disporre ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione dalla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte delle espressioni sconvenienti e offensive, ossia:
- a pagina 4, rigo 19: “la perdurante tendenza ad anteporre le proprie esigenze (lavorative, economiche e pratiche) a quelle dei minori”;
- a pagina 6, rigo 6: “Anche sotto questo profilo, emerge in tutta chiarezza l'ostruzionismo (che diviene disinteresse) rispetto alle esigenze anche materiali dei minori”;
- a pagina 8, rigo 26: “in ogni caso, il fatto che il padre possa anteporre le esigenze di mantenimento della propria compagna disoccupata […] è circostanza molto indicativa rispetto al senso di genitorialità del ricorrente: certamente NON PUO' RITENRSI ESONERATO dai di lui – e – obblighi Parte_1 Parte_3 Pt_4 anche giuridici (oltre che morali) di mantenimento nei confronti dei figli!”;
6. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria, previa concessione dei termini exart.190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche e fissazione di discussione orale davanti al Collegio ex art.275 II comma c.p.c..:
1.rigettare tutte le domande ex adverso formulate;
2.disporre che i figli minori ed siano affidati in modo condiviso ai genitori, con limitazione della Per_2 Per_1 responsabilità genitoriale soltanto in merito alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, con incarico al Servizio Sociale di Milano di vigilare sul rispetto del calendario statuito;
3.confermare la collocazione prevalente dei figli minori e presso la madre, anche ai fini della Per_1 Per_2 residenza anagrafica;
4.confermare che il padre possa vedere e tenere presso di sé e a fine settimana alternati, a Per_1 Per_2 partire dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento presso le lezioni scolastiche o presso l'abitazione materna in caso di sospensione scolastica;
5.disporre che i genitori trascorrano, con i figli e , i periodi di sospensione scolastica, secondo Per_1 Per_2 le seguenti modalità:
* durante le vacanze natalizie: i minori trascorreranno con il padre, negli anni dispari, il periodo dall'inizio della sospensione scolastica con prelievo al termine elle lezioni al 30 dicembre ore 14.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna, e con la madre il restante periodo;
negli anni pari, dal 30 dicembre ore 14.00 con prelievo presso l'abitazione materna alla ripresa scolastica con riaccompagnamento alla ripresa delle lezioni scolastiche e con la madre il restante periodo;
*durante le vacanze pasquali: i minori trascorreranno con il padre negli anni pari l'intero periodo della sospensione scolastica con prelievo al termine delle lezioni e riaccompagnamento alla ripresa delle lezioni scolastiche, negli anni dispari lo stesso periodo sarà trascorso con la madre;
*durante i ponti: l'intero periodo con prelievo al termine delle lezioni e riaccompagnamento alla ripresa delle lezioni scolastiche, secondo l'alternanza dei fine settimana;
*durante le vacanze estive:
· negli anni pari: con la madre dalla fine della scuola per i giorni rimanenti della settimana di fine scuola e per le due settimane successive intere, e con il padre dall'ultima domenica del periodo materno (con prelievo da parte del padre dall'abitazione materna alle ore 14.00) fino al 31 luglio (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 14.00);
con la madre dal 31 luglio sino al 16 agosto e con il padre dal 16 agosto con prelievo da parte del padre dall'abitazione materna alle ore 14 fino al sabato precedente l'inizio della scuola (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 14.00);
· negli anni dispari: con la madre dalla fine della scuola per i giorni rimanenti della settimana di fine scuola e per le due settimane successive intere e con il padre dall'ultima domenica del periodo materno(con prelievo da parte del padre dall'abitazione materna alle ore 14.00) fino al 16 agosto (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 14.00);
con la madre dal 16 agosto sino al 1 settembre e con il padre dal 1 settembre (con prelievo da parte del padre dall'abitazione materna alle ore 14.00) fino al sabato precedente l'inizio della scuola (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 14.00);
6.disporre che i genitori, in occasione dei periodi che trascorreranno con i minori, comunicheranno direttamente
i rispettivi recapiti entro i venti giorni precedenti il prelievo, in occasione delle vacanze, ed entro le ventiquattro ore precedenti il prelievo, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale;
7.disporre l'assegnazione della casa familiare, sita a Milano in via Dora Riparia n.6, con tutto quanto l'arreda,
e i pertinenti cantina e box, a in quanto collocataria dei figli minori, la quale continuerà ad Controparte_1 abitarla, insieme a e ;
Per_1 Per_2 8.disporre che contribuisca al mantenimento dei figli minori ed , versando a Parte_1 Per_2 Per_1
tramite bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici Controparte_1 mensilità all'anno e con decorrenza dalla data della domanda, un assegno mensile, non inferiore a E.1.600,00 (E.800,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
9.disporre che contribuisca al mantenimento dei figli minori ed sostenendo il 50% Parte_1 Per_2 Per_1 delle spese straordinarie a favore dei medesimi come da Linee Guida del Tribunale di Milano… OMISSIS..:
10.disporre che contribuisca al mantenimento dei figli minori ed rimborsando alla Parte_1 Per_2 Per_1 madre il 50% delle spese sostenute per la baby sitter nelle giornate feriali/lavorative;
11.condannare alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio;
Parte_1
12.condannare al risarcimento del danno ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Parte_1
In via istruttoria: 1.disporre che il CoGe, dott. alleghi, in un termine ritenuto congruo, una relazione conclusiva del percorso Pt_5 svolto dalla coppia Parte_6
2.disporre che il Servizio Sociale del Comune di Milano nella persona della dott.ssa già incaricata depositi Per_5 in un termine ritenuto congruo una relazione relativa alla situazione del nucleo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/07/2021, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di discussione orale alla udienza del 5.6.2024 , discussa nella Camera di Consiglio in pari data promossa
DA
( c.f. )nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. PINI RAFFAELLA con studio in VIA COSIMO DEL FANTE, 16 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FORNESI ALESSANDRA e dall'avv. TALPINI ALICE con studio in
VIA CERVA, 22 20122 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
13.11.2021
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_2
[...]
IL TRIBUNALE
[...] disattesa ogni contraria istanza, anche probatoria, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
A. Nel merito
1. disporre l'affidamento condiviso di e a entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la mamma;
2. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le frequentazioni previste in separazione con le seguenti modifiche:
- la suddivisione delle vacanze estive prevedendo che il padre possa tenere con sé i figli per metà periodo estivo di sospensione delle lezioni scolastiche (alternando con la madre di anno in anno il periodo comprensivo del mese di luglio e quello comprensivo del mese di agosto), con suddivisione dei rispettivi periodi di ciascun genitore da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno prevedendo che, in caso di disaccordo, negli anni pari prevalga la volontà paterna e in quelli dispari prevalga la volontà materna;
- i periodi alternati delle vacanze natalizie, prevendendoli dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 5 o al 7 gennaio in funzione del rientro a scuola;
3. disporre che il Signor provveda al mantenimento dei figli: Pt_1 a) versando alla OR l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) importo che sarà versato in CP_1 via anticipata il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
b) sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie dei figli, identificate e regolate dal relativo protocollo del Tribunale di Milano;
B. In via istruttoria
4. ammettere prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che nel mese di giugno 2021 e hanno detto ai nonni paterni, e Per_1 Per_2 Persona_3 [...]
, di voler trascorrere il mese di giugno con il padre anziché presso il campus estivo. Persona_4
Con indicazione a testi di:
- Signor domiciliato in 09134 - Cagliari, via delle Lucciole n. 26;
Persona_3
- OR , domiciliata in 09134 – Cagliari, via delle Lucciole n. 26. Persona_4
2) Vero che nel mese di maggio 2022 e hanno detto ai nonni paterni, e Per_1 Per_2 Persona_3 [...]
, di voler trascorrere il mese di giugno con il padre anziché presso il campus estivo. Persona_4
Con indicazione a testi di:
- Signor domiciliato in 09134 - Cagliari, via delle Lucciole n. 26;
Persona_3
- OR , domiciliata in 09134 – Cagliari, via delle Lucciole n. 26;
Persona_4
5. disporre ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione dalla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte delle espressioni sconvenienti e offensive, ossia:
- a pagina 4, rigo 19: “la perdurante tendenza ad anteporre le proprie esigenze (lavorative, economiche e pratiche) a quelle dei minori”;
- a pagina 6, rigo 6: “Anche sotto questo profilo, emerge in tutta chiarezza l'ostruzionismo (che diviene disinteresse) rispetto alle esigenze anche materiali dei minori”;
- a pagina 8, rigo 26: “in ogni caso, il fatto che il padre possa anteporre le esigenze di mantenimento della propria compagna disoccupata […] è circostanza molto indicativa rispetto al senso di genitorialità del ricorrente: certamente NON PUO' RITENRSI ESONERATO dai di lui – e – obblighi Parte_1 Parte_3 Pt_4 anche giuridici (oltre che morali) di mantenimento nei confronti dei figli!”;
6. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria, previa concessione dei termini exart.190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche e fissazione di discussione orale davanti al Collegio ex art.275 II comma c.p.c..:
1.rigettare tutte le domande ex adverso formulate;
2.disporre che i figli minori ed siano affidati in modo condiviso ai genitori, con limitazione della Per_2 Per_1 responsabilità genitoriale soltanto in merito alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, con incarico al Servizio Sociale di Milano di vigilare sul rispetto del calendario statuito;
3.confermare la collocazione prevalente dei figli minori e presso la madre, anche ai fini della Per_1 Per_2 residenza anagrafica;
4.confermare che il padre possa vedere e tenere presso di sé e a fine settimana alternati, a Per_1 Per_2 partire dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento presso le lezioni scolastiche o presso l'abitazione materna in caso di sospensione scolastica;
5.disporre che i genitori trascorrano, con i figli e , i periodi di sospensione scolastica, secondo Per_1 Per_2 le seguenti modalità:
* durante le vacanze natalizie: i minori trascorreranno con il padre, negli anni dispari, il periodo dall'inizio della sospensione scolastica con prelievo al termine elle lezioni al 30 dicembre ore 14.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna, e con la madre il restante periodo;
negli anni pari, dal 30 dicembre ore 14.00 con prelievo presso l'abitazione materna alla ripresa scolastica con riaccompagnamento alla ripresa delle lezioni scolastiche e con la madre il restante periodo;
*durante le vacanze pasquali: i minori trascorreranno con il padre negli anni pari l'intero periodo della sospensione scolastica con prelievo al termine delle lezioni e riaccompagnamento alla ripresa delle lezioni scolastiche, negli anni dispari lo stesso periodo sarà trascorso con la madre;
*durante i ponti: l'intero periodo con prelievo al termine delle lezioni e riaccompagnamento alla ripresa delle lezioni scolastiche, secondo l'alternanza dei fine settimana;
*durante le vacanze estive:
· negli anni pari: con la madre dalla fine della scuola per i giorni rimanenti della settimana di fine scuola e per le due settimane successive intere, e con il padre dall'ultima domenica del periodo materno (con prelievo da parte del padre dall'abitazione materna alle ore 14.00) fino al 31 luglio (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 14.00);
con la madre dal 31 luglio sino al 16 agosto e con il padre dal 16 agosto con prelievo da parte del padre dall'abitazione materna alle ore 14 fino al sabato precedente l'inizio della scuola (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 14.00);
· negli anni dispari: con la madre dalla fine della scuola per i giorni rimanenti della settimana di fine scuola e per le due settimane successive intere e con il padre dall'ultima domenica del periodo materno(con prelievo da parte del padre dall'abitazione materna alle ore 14.00) fino al 16 agosto (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 14.00);
con la madre dal 16 agosto sino al 1 settembre e con il padre dal 1 settembre (con prelievo da parte del padre dall'abitazione materna alle ore 14.00) fino al sabato precedente l'inizio della scuola (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 14.00);
6.disporre che i genitori, in occasione dei periodi che trascorreranno con i minori, comunicheranno direttamente
i rispettivi recapiti entro i venti giorni precedenti il prelievo, in occasione delle vacanze, ed entro le ventiquattro ore precedenti il prelievo, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale;
7.disporre l'assegnazione della casa familiare, sita a Milano in via Dora Riparia n.6, con tutto quanto l'arreda,
e i pertinenti cantina e box, a in quanto collocataria dei figli minori, la quale continuerà ad Controparte_1 abitarla, insieme a e ;
Per_1 Per_2 8.disporre che contribuisca al mantenimento dei figli minori ed , versando a Parte_1 Per_2 Per_1
tramite bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici Controparte_1 mensilità all'anno e con decorrenza dalla data della domanda, un assegno mensile, non inferiore a E.1.600,00 (E.800,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
9.disporre che contribuisca al mantenimento dei figli minori ed sostenendo il 50% Parte_1 Per_2 Per_1 delle spese straordinarie a favore dei medesimi come da Linee Guida del Tribunale di Milano… OMISSIS..:
10.disporre che contribuisca al mantenimento dei figli minori ed rimborsando alla Parte_1 Per_2 Per_1 madre il 50% delle spese sostenute per la baby sitter nelle giornate feriali/lavorative;
11.condannare alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio;
Parte_1
12.condannare al risarcimento del danno ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Parte_1
In via istruttoria: 1.disporre che il CoGe, dott. alleghi, in un termine ritenuto congruo, una relazione conclusiva del percorso Pt_5 svolto dalla coppia Parte_6
2.disporre che il Servizio Sociale del Comune di Milano nella persona della dott.ssa già incaricata depositi Per_5 in un termine ritenuto congruo una relazione relativa alla situazione del nucleo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi