Trib. Locri, sentenza 08/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 08/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 10
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1106/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, all'udienza del 8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
AR IO ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv. PANETTA VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Siderno, Via Arone n. 38, giusta procura in atti;
ricorrente contro
I.N.P.S. (80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ADORNATO DARIO COSIMO e
IMBRIACI SILVANO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura INPS di Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82;
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 26.3.2023 il ricorrente, in epigrafe indicato, ha contestato le risultanze delle conclusioni
rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 3807/2021
R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO, le patologie da cui deriva lo stato di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 Legge 118/1971 e il relativo diritto al beneficio mensile di assistenza siano preesistenti alla data della visita, espletata in data
12.10.2022, e per tale ragione già sussistenti alla data della domanda amministrativa dell'8.7.2020.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e diritto.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza dell'8.1.2025 veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data
16.2.2023 e la dichiarazione è stata
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