Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 470

TRIB Nola
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Nola
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 470
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 470
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g. n. 2725/2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale , difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. C.F._1
Annalisa Nicotera ed elettivamente domiciliata in MA (NA) al C.so
Umberto I n.392/d, presso lo studio di questi;

RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
difeso e rappresentato in giudizio dagli Avv.ti C.F._2
Mariaconcetta Della Gala e Giuseppe Rachiglio ed elettivamente domiciliato in
MA (NA) al C.so Umberto I n. 507, presso lo studio di questi;

RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025 ha emesso la seguente
1
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la modifica della regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nato a [...] il Persona_1
30.03.2012 dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe, già disciplinata da codesto Tribunale giusta decreto n. 3003/2022 del 05.10.2022.
Tali nuovi accordi, sulla scorte di una ripresa costante dei rapporti madre – figlio, prevedono, in luogo dell'affido esclusivo al padre:
A) affido condiviso del minore con collocazione presso i nonni ER
paterni;
B) impegno delle parti a che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;

C) impegno delle parti ad informarsi reciprocamente circa tutte le questioni relative al figlio;

D) accordo tra le parti per cui entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;

E) accordo tra le parti per cui i nonni paterni collaboreranno nelle attività scolastiche ed extrascolastiche del minore (accompagnarlo a ER
scuola, accompagnarlo agli Scout, a visite mediche etc.) quando il sig.
è impossibilitato;
CP_1
F) disciplina del
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