Trib. Aosta, sentenza 14/06/2024, n. 62

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Aosta, sentenza 14/06/2024, n. 62
Giurisdizione : Trib. Aosta
Numero : 62
Data del deposito : 14 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CARTA INDRA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CARTA INDRA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso ed a verbale come
segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione di udienza di
comparizione personale delle parti e dichiarando sin d'ora di non
volersi riconciliare, pronunciare la loro separazione personale,
emettendo, se del caso, ogni altra statuizione e/o declaratoria
eventualmente necessaria, ai seguenti:
PATTI E CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita
dell'altro, con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la propria pagina 1 di 10
residenza ove lo riterranno opportuno, senza corresponsione di
assegno di mantenimento coniugale essendo entrambi professionalmente
occupati ed economicamente autosufficienti;

2) la sig.ra resterà a vivere nella casa Parte_2
coniugale unitamente ai figli minori, mentre il marito si trasferirà
in altro immobile in Cogne (AO), provvedendo ad asportare da casa i
propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà;

3) i figli minori e resteranno affidati congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso
la madre. I genitori concordano di tenere con loro i figli per pari
tempo;
pertanto i minori trascorreranno uguale tempo con la madre e
con il padre, preferibilmente una settimana con il padre e una con la
madre, ma anche con altre modalità concordate tra i genitori
nell'interesse dei figli, alternando tali periodi per tutto il corso
dell'anno. Quanto al periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere
con sé i figli per almeno 15 gg. (anche frazionabili) e portarli in
vacanza anche all'estero, in concomitanza con il proprio periodo di
ferie e secondo il calendario che i coniugi concorderanno ogni anno,
possibilmente entro il mese di aprile. Durante le vacanze natalizie,
i minori trascorreranno uguale tempo con la madre e con il padre ( ad
esempio, ad anni alterni con il padre la settimana dal 23 al 30
dicembre e con la madre quella dal 31 dicembre al 06 gennaio);

durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno pari tempo con i
genitori, alternando annualmente con l'uno e con l'altro il giorno di
Pasqua.
4) in considerazione del concordato periodo di pari permanenza dei
minori presso ciascun genitore, le parti stabiliscono che il
mantenimento dei minori avvenga direttamente e senza necessità di
pagina 2 di 10
corresponsione di assegno di mantenimento, neppure perequativo. Per
quanto riguarda invece le spese straordinarie, mediche e scolastiche
per i minori, le parti concordano che ciascun genitore contribuirà in
misura del 50% sulla base di quanto disciplinato nel Protocollo CNF
del 29.11.2017, che entrambi dichiarano di conoscere, il tutto sino
al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;

5) per espresso accordo tra le parti, l'assegno unico percepito per i
figli verrà corrisposto dall' nella misura del 50% al padre e del CP_1
50% alla madre. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF
sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota
di riparto delle spese stesse. La detrazione per i figli a carico
sarà effettuata al 50% tra i genitori;

6) la casa coniugale sita in Cogne (AO), Villaggio Cogne 57/a resterà
sin da subito assegnata alla sig.ra con Parte_2
quanto in essa contenuto, in considerazione anche delle pattuizioni
di cui infra relativamente al trasferimento dell'immobile al coniuge
ed al conguaglio per spese anticipate in favore del marito;

7) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra
loro esistenti, nonché per comporre e risolvere la crisi coniugale
insorta, i coniugi ritengono indispensabile e funzionale a tale scopo
procedere al trasferimento di immobili e conseguentemente
all'accettazione ex art. 1376 cod.civ. come segue:
il sig. nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...],
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