Trib. Pisa, sentenza 06/08/2024, n. 1015
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Testo completo
R.G. n. 1435/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1435 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 trattenuta in decisione il 16 luglio 2024 tra
LI QU IN (C.F. [...]), IT NE IS (C.F.
[...]) e IT NE LO (C.F. [...]), tutti elettivamente domiciliati in Cascina, via Macerata n. 43, presso lo studio dell'avv. Federico
Nannipieri, che li rappresenta e difende in virtù di procura depositata nel fascicolo informatico ex art
83, 3 c.p.c;
- attori contro
AB TE (C.F. [...]), elettivamente domiciliato al domicilio digitale (indirizzo PEC) raffaelesanterini@pec.studiolegalecariello.it dell'avv. Raffaele Santerini, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83,3 c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Usucapione”.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni e da comparsa conclusionale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto al Tribunale di Pisa di accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare l'acquisto a titolo originario mediante usucapione, in favore degli attori CO UI VI, SS ON LI e SS ON CC, della proprietà della parte di fabbricato rappresentata all'Agenzia del Territorio di Pisa, nel Catasto Fabbricati del Comune di Cascina, nel foglio 24, dalla particella 158 sub.11, ad oggi catastalmente intestata al sig.ri NT LA e
TE AB, per averla essi attori posseduta di persona e/o per mezzo dei loro inquilini, in modo pubblico e pacifico e ininterrotto, per oltre un ventennio e in via esclusiva, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio competente per territorio, di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza con esonero di sua responsabilità, oltre che alla volturazione catastale della stessa in testa agli odierni attori presso i competenti uffici della Agenzia Territorio, con vittoria di compensi e spese di causa, ma con compensazione di compensi e spese di causa, in caso di non opposizione”.
A sostegno delle domande svolte, gli attori hanno dedotto: - di essere comproprietari pro quota dell'immobile per civile abitazione sito in San Giorgio di Cascina, al numero civico 1187/A della Via Tosco Romagnola, già di proprietà dei fratelli TO e NN SS ON, e precisamente: di VI CO UI, madre, per averne ottenuta giudizialmente la quota di proprietà di ½ dal marito TO SS ON nell'anno 2007 (Tribunale di Pisa, RG 344/06, sentenza n.
454/07), di LI e CC SS ON, figli, per averne ottenuta la quota di ¼ ciascuno, in qualità di legatari della zia NN SS ON, deceduta nell'anno 2011;
- che il quartiere del numero civico 1187/A di Via Tosco Romagnola è risultato avere due rappresentazioni catastali distinte: il piano primo, il piano secondo e l'ingresso e il soggiorno a piano terra, rappresentati nel foglio 24 del Catasto Fabbricati del Comune di Cascina dalle particelle 55 sub.4 e 158 sub.4, sono regolarmente intestati agli attori, mentre le altre due stanze a piano terra, e precisamente la cucina- stanza di passaggio e il bagno, rappresentate dalla particella 158, sub.11, risultano catastalmente intestate a NT LA per ¾ e al figlio TE AB per ¼;
- che, tuttavia, l'intero quartiere per civile abitazione posto al numero civico 1187/A è da oltre cinquant'anni nel possesso
“personale, esclusivo, ininterrotto e pacifico”, prima dei fratelli IT NE USe
NN, poi degli odierni attori, i quali, tutti, hanno posseduto uti dominus le due stanze a piano terra oggetto di causa, dandole in comodato o in locazione, insieme al resto dell'appartamento, a diversi conduttori (in ordine di tempo: signori CI TT, CA IO, OL ER e
Di DE RI);
- che NT LA, la quale risulta ad oggi intestataria catastale della particella 158 sub.11 per la quota di ¾, è deceduta il 27.11.2011;
- che, in assenza di una denuncia di successione di NT LA, il figlio TE AB è oggi l'unico reale intestatario catastale della particella 158 sub.11 e l'unico legittimato passivo della presente causa;
- che TE
AB non ha peso parte all'incontro di mediazione organizzato da essi attori.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, gli attori hanno chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione della parte di fabbricato identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Cascina, foglio 24, particella 158 sub.11, oggi intestata a “NT LA
e TE AB”.
In data 11.07.2023 si è costituito il convenuto, che ha confermato la ricostruzione di fatto degli attori e dichiarato di aderire alle conclusioni da questi svolte.
La causa è stata istruita per tabulas e mediante l'assunzione di prove testimoniali (all'udienza del 7.12.2023).
Il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice (in data 5.6.2024) dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 16.07.2024;
con ordinanza emessa in pari data, la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1435 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 trattenuta in decisione il 16 luglio 2024 tra
LI QU IN (C.F. [...]), IT NE IS (C.F.
[...]) e IT NE LO (C.F. [...]), tutti elettivamente domiciliati in Cascina, via Macerata n. 43, presso lo studio dell'avv. Federico
Nannipieri, che li rappresenta e difende in virtù di procura depositata nel fascicolo informatico ex art
83, 3 c.p.c;
- attori contro
AB TE (C.F. [...]), elettivamente domiciliato al domicilio digitale (indirizzo PEC) raffaelesanterini@pec.studiolegalecariello.it dell'avv. Raffaele Santerini, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83,3 c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Usucapione”.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni e da comparsa conclusionale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto al Tribunale di Pisa di accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare l'acquisto a titolo originario mediante usucapione, in favore degli attori CO UI VI, SS ON LI e SS ON CC, della proprietà della parte di fabbricato rappresentata all'Agenzia del Territorio di Pisa, nel Catasto Fabbricati del Comune di Cascina, nel foglio 24, dalla particella 158 sub.11, ad oggi catastalmente intestata al sig.ri NT LA e
TE AB, per averla essi attori posseduta di persona e/o per mezzo dei loro inquilini, in modo pubblico e pacifico e ininterrotto, per oltre un ventennio e in via esclusiva, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio competente per territorio, di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza con esonero di sua responsabilità, oltre che alla volturazione catastale della stessa in testa agli odierni attori presso i competenti uffici della Agenzia Territorio, con vittoria di compensi e spese di causa, ma con compensazione di compensi e spese di causa, in caso di non opposizione”.
A sostegno delle domande svolte, gli attori hanno dedotto: - di essere comproprietari pro quota dell'immobile per civile abitazione sito in San Giorgio di Cascina, al numero civico 1187/A della Via Tosco Romagnola, già di proprietà dei fratelli TO e NN SS ON, e precisamente: di VI CO UI, madre, per averne ottenuta giudizialmente la quota di proprietà di ½ dal marito TO SS ON nell'anno 2007 (Tribunale di Pisa, RG 344/06, sentenza n.
454/07), di LI e CC SS ON, figli, per averne ottenuta la quota di ¼ ciascuno, in qualità di legatari della zia NN SS ON, deceduta nell'anno 2011;
- che il quartiere del numero civico 1187/A di Via Tosco Romagnola è risultato avere due rappresentazioni catastali distinte: il piano primo, il piano secondo e l'ingresso e il soggiorno a piano terra, rappresentati nel foglio 24 del Catasto Fabbricati del Comune di Cascina dalle particelle 55 sub.4 e 158 sub.4, sono regolarmente intestati agli attori, mentre le altre due stanze a piano terra, e precisamente la cucina- stanza di passaggio e il bagno, rappresentate dalla particella 158, sub.11, risultano catastalmente intestate a NT LA per ¾ e al figlio TE AB per ¼;
- che, tuttavia, l'intero quartiere per civile abitazione posto al numero civico 1187/A è da oltre cinquant'anni nel possesso
“personale, esclusivo, ininterrotto e pacifico”, prima dei fratelli IT NE USe
NN, poi degli odierni attori, i quali, tutti, hanno posseduto uti dominus le due stanze a piano terra oggetto di causa, dandole in comodato o in locazione, insieme al resto dell'appartamento, a diversi conduttori (in ordine di tempo: signori CI TT, CA IO, OL ER e
Di DE RI);
- che NT LA, la quale risulta ad oggi intestataria catastale della particella 158 sub.11 per la quota di ¾, è deceduta il 27.11.2011;
- che, in assenza di una denuncia di successione di NT LA, il figlio TE AB è oggi l'unico reale intestatario catastale della particella 158 sub.11 e l'unico legittimato passivo della presente causa;
- che TE
AB non ha peso parte all'incontro di mediazione organizzato da essi attori.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, gli attori hanno chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione della parte di fabbricato identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Cascina, foglio 24, particella 158 sub.11, oggi intestata a “NT LA
e TE AB”.
In data 11.07.2023 si è costituito il convenuto, che ha confermato la ricostruzione di fatto degli attori e dichiarato di aderire alle conclusioni da questi svolte.
La causa è stata istruita per tabulas e mediante l'assunzione di prove testimoniali (all'udienza del 7.12.2023).
Il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice (in data 5.6.2024) dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 16.07.2024;
con ordinanza emessa in pari data, la
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