Trib. Verona, sentenza 09/12/2024, n. 780

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 09/12/2024, n. 780
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 780
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 20/2023
Oggi 09/12/2024 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Marta Barbara Gasparini e l'avv. Alessandro Capuzzo per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente, né in presenza nell''ufficio del giudice, né in collegamento da remoto nella stanza virtuale.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro
i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
L'avv. Gasparini ribadisce la rinuncia già formalizzata dal ricorrente alla domanda di condanna al versamento dei contributi per i periodi/ore lavorati e non regolarizzati, formulata in ricorso.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 09/12/2024 ha pronunciato, mediante
lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 20 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 03/01/2023
da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUZZO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA BARBARA ( ) ;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPUZZO ALESSANDRO
Contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
AZ. Controparte_2 CP_3 [...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
AZ. (C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
(TUTTI CONTUMACI)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.1.23 ha convenuto in giudizio la ditta Parte_3 individuale , l'azienda agricola Controparte_1 CP_2 Controparte_2 [...]
, l esponendo di Parte_4 Controparte_5 Parte_2
avere lavorato alle dipendenze delle parti convenute a partire dal 13/01/2016 in distinti periodi specificamente indicati in ricorso con l'indicazione del soggetto giuridico con il quale il ricorrente aveva intrattenuto formalmente il rapporto di lavoro;
che le aziende convenute
1
svolgevano e svolgono attività agricole;
di essere stato formalmente assunto ed impiegato il primo anno (2016) dalla ditta individuale, il secondo anno (2017) da parte di due delle convenute (sia la ditta individuale che la azienda agricola ) in periodi CP_2 ampiamente coincidenti, ed il terzo anno (2018) da parte dell'azienda agricola , CP_2
in rapporti di lavoro che come detto si erano anche sovrapposti in termini cronologico/temporali;
di essere stato assunto mediante contratti a termine di lavoro subordinato, con inquadramento al livello sesto del C.C.N.L. operai agricoli florovivaisti come operaio comune e con applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli della provincia di Verona;
di aver sempre prestato servizio per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, fatta eccezione per le poche giornate di pioggia intensa, con riposo alla domenica e che solo una parte modesta delle ore di lavoro effettivamente svolte era stata inserita in busta paga;
che le aziende convenute facevano capo in termini proprietari ad un unico nucleo familiare e cioè la famiglia ( , la sorella CP_1 Controparte_1 Parte_5
i figli , e ;
che le tre aziende convenute costituivano un unico CP_3 CP_4 Parte_6
centro di imputazione del rapporto di lavoro dei dipendenti formalmente assunti da ciascuna di esse;
che la figura centrale, la quale di fatto gestiva e dirigeva l'organizzazione delle attività delle tre aziende e quindi anche tutti i rapporti di lavoro, era il signor CP_1
;
che quest'ultimo s'occupava delle assunzioni, dell'organizzazione e direzione del
[...]
lavoro;
che i lavoratori erano organizzati in squadre la cui composizione era decisa dallo stesso il quale nominava i capisquadra;
che le squadre aveva una composizione CP_1
tendenzialmente stabile per quanto riguarda la singola stagione e/o collaborazione;
che i lavoratori alloggiavano presso la sede di o nei dintorni e si presentavano alla Pt_7 mattina nella corte della casa colonica di via Sant'Antonio ed erano inviati a lavorare dal signor nei campi o nelle serre ovvero in fondi più lontani dove giungevano Controparte_1
utilizzando furgoni;
che attraverso i capisquadra esercitava il potere Controparte_1
disciplinare e di controllo nei confronti del lavoratore;
che gli attrezzi e strumenti lavoro erano di proprietà dell'azienda agricola;
che le ditte convenute utilizzavano promiscuamente il personale tra cui il ricorrente e spesso i braccianti assunti formalmente lavoravano in contemporaneamente;
di aver lavorato presso i comuni di , Zevio, Pt_7
Boschi Sant'Anna, San Martino Buon Albergo, Castagnaro, Sant'Urbano, Barbona,
Copparo, Trecenta, Rovigo, Malalbergo;
di essere stato impiegato da ottobre ad aprile/maggio in mansioni di potatura delle piante da frutto, montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di verdure;
di essere
2
stato impiegato da aprile/maggio a fine novembre di ogni anno nelle attività di raccolta di ME e/o angurie, pere, mele, kiwi;
che tra novembre ed aprile il ricorrente lavorava regolarmente 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato e svolgeva un orario di almeno 8 ore al giorno per un totale quindi almeno quarantott'ore alla settimana in media 208 ore mensili;
da maggio fino a ottobre il ricorrente lavorava sempre 6 giorni a settimana con orario di almeno 9 ore lavorate al giorno e una/due ore di lavoro nel pomeriggio fino al completamento delle lavorazioni per un totale di almeno 54 ore la settimana;
che le buste paga contenevano l'indicazione di un numero di giorni di ore lavorate di molto inferiore alla realtà;
che l'importo orario riconosciuto era a volte di € 5 a volte € 5,50 omnicomprensivo;
che il TFR maturato alla fine di ciascun rapporto a termine non era mai stato pagato;
che il pagamento avveniva con la consegna di un assegno unico e quindi, senza distinzione degli importi imputabili alle diverse aziende agricole convenute;
che spesso venivano consegnata anche somme in contanti.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e formulava le conclusioni di seguito svolte.
a)Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b)Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg. 2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente:
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48 settimanali;

- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, di un orario Pt_8
giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 54 ore settimanali
e conseguentemente condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle relative complessive differenze retributive maturate/dovute per il lavoro effettivamente prestato, comprensive
3 delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e/o festivo, in applicazione del/i CCNL applicati e delle relative tabelle retributive.
c)All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli, accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e del Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN SUBORDINE al punto c)
d)Accertarsi e dichiararsi il diritto al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso,
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