Trib. Ferrara, sentenza 22/11/2024, n. 1153

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 22/11/2024, n. 1153
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 1153
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

RG 103 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. S S Presidente Dott. P S G rel. ed est.
Dott.ssa C P G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. POLIZZI GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. SOLIMENE LETIZIA CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni per parte ricorrente: si riporta alle deduzioni e contestazioni di cui al ricorso introduttivo e alle memorie in data 17.4.24 e 2 5.24 In via istruttoria, si riporta alle istanze in atti memoria ex art 473 bis
17 C.P.C. Nel merito, chiede l'accoglimento delle richieste del ricorso, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze, chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento dei minori nella misura di € 400,00 mensili, con vittoria di spese.
Conclusioni per parte resistente: L'avv. Solimene si riporta alle argomentazioni, eccezioni di cui alla comparsa e memoria ex art. 473 bis. 17, 2° comma, c.p.c. Nel merito si riporta alla memoria ex 473 bic cpc;
in via istruttoria, alla memoria 473 bic c.p.c. In merito alla domanda subordinata di riduzione, si riporta a quanto dedotto all'udienza dell' 8.5.2024, ribadendo l'infondatezza in fatto e in diritto. con vittoria di spese
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 dalla relazione intercorsa con la sig.ra erano nati i gemelli ed CP_1 Per_1
, di anni dieci. Per_2
I rapporti tra i genitori si erano progressivamente deteriorati e in data 20.12.2021 il
Tribunale di Ferrara aveva accolto le domande congiunte in tema di affidamento e mantenimento e frequentazione.
Assumeva parte ricorrente che gli impegni lavorativi della madre le impedivano il rispetto di quanto concordato in merito alla frequentazione, tanto che i figli trascorrevano più tempo con il padre che con la madre.
Evidenziava, inoltre, che la resistente si era

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