Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 603
Sentenza
14 marzo 2025
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 5758/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.Alberto Munno, all'esito dell'udienza svoltasi il 31 gennaio 2025 con modalità telematico-
cartolare ex art. 127ter cpc ha emesso la presente
S E N T E N Z A E X A R T 2 8 1 T E R D E C I E S C P C
Nella causa civile iscritta il 21 novembre 2023 sul ruolo generale dell'anno 2023 col numero
5758 vertente
T R A
AR EL (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in Via Medagle d'Oro n. 119
a Taranto presso lo studio dell'Avv. Egidio Leone (c.f. [...]) dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Ricorrente
C O N T R O
Ministero della Giustizia in persona del Ministro protempore, corrente in Via Arenula n. 70 in Roma,
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 31 gennaio 2025, tenutasi con modalità telematico-cartolare ex art. 127ter cpc,
_______________ 1 Dr.Alberto Munno
la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalla ricorrente nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale.
Fatto e diritto
I.- La ricorrente Avv. AR EL, iscritta nell'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dei non abbienti, è stata officiata dalla sig,ra LI SA nata il [...] a
Taranto quale difensore nel procedimento n. 2462/2018 r.g.trib. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CO RG, e col ricorso odierno si duole del decreto emesso il 5 ottobre 2023 col quale il Tribunale liquidava la somma di euro 700,00 per le prestazioni rese.
Trova così applicazione la modifica introdotta dal DM 37/2018 al DM 55/2014 per le liquidazioni successive al 28 aprile 2018 relative a prestazioni, quali quelle resa dalla ricorrente, culminate nella sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1721/2019 emessa dal
Tribunale di Taranto tra i signori LI SA e RG CO e pubblicata il 24 giugno 2019.
Per il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituente una specie del genus più ampio del procedimento di cognizione ordinaria, in assenza di una previsione specifica l'art. 21
del D.m. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, così dispone nei suoi commi 5 e 6: “5. Qualora
il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra
enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.
6. Gli affari di valore indeterminabile si
considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'affare stesso. Qualora il valore
effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessita'
delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura,
anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a
_______________ 2 Dr.Alberto Munno euro 520.000,00.”
Può così applicarsi lo scaglione di valore compreso tra 26.000 euro che sviluppa un compenso di euro 1620,00 per lo studio della controversia, euro 1147,00 per la fase introduttiva, euro 1720,00
per la fase istruttoria o di trattazione, euro 2767,00 per la fase decisionale.
L'art. 82 del dpr 115/2002 così dispone: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati
dall'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad
onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione
all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
L'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, sotto la rubrica “parametri generali
per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” così dispone: “1. Ai fini della liquidazione del
compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata,
dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del
cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto
trattate. In ordine