Trib. Monza, sentenza 13/11/2024, n. 2748

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 13/11/2024, n. 2748
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 2748
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa C A Presidente dott.ssa C B Giudice rel. dott.ssa C F Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3684 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a POLICORO (MT) il 14/12/1972 , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato A D ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA G. CARDUCCI,
30 L'AQUILA;

RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a ANDRIA (BT) il Controparte_1 C.F._2
04/01/1974 , con l'avvocato C C ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
Carloni, 28 Como ;

RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) La figlia di anni 14, resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione della stessa con la madre, presso la casa coniugale.
Entrambi i genitori partecipano all'adozione di ogni decisione relativa alla figlia minore, nell'interesse preminente di quest'ultima.
2) Il padre terrà con sé la figlia almeno un fine settimana al mese, dall'uscita da scuola del Persona_1 venerdì fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà dalla madre, entro le ore 22,00, salvo diversi accordi.
La modalità di visita e di incontro di cui sopra potrà infatti essere modificata, previo accordo tra i genitori ed in base alle esigenze scolastiche e ludiche della minore ed agli impegni lavorativi degli stessi, tenendo in considerazione le esigenze della figlia che è ora adolescente.
3) Relativamente al periodo feriale estivo, per l'estate dell'anno 2024, la minore trascorrerà con il padre tre settimane, anche non consecutive, nel luogo che verrà comunicato alla sig.ra di volta in volta, entro CP_1 la data del 15.06, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, la volontà ed i desideri di Per_1
[...]
4) Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, la minore trascorrerà detto periodo alternativamente con la madre o con il padre, i quali suddivideranno tra loro equamente il periodo di vacanza natalizia della figlia, trascorrendo il Natale 2024 dal giorno 24.12 al giorno 30.12 con la madre e dal giorno 31.12 al giorno
06.01 con il padre. Quanto invece alle festività pasquali, con decorrenza dall'anno 2025 la minore trascorrerà le vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua con il padre e dal giorno di Pasquetta fino al rientro a scuola con la madre. Dette modalità potranno, comunque, essere concordate di volta in volta, anche in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze scolastiche e ludiche, tenendo in debita considerazione le esigenze della minore.
5) In ogni caso sarà libera di scegliere di pernottare a casa della madre (oppure in un Persona_1 albergo o in un B&B o in un appartamento scelto dal padre), nei giorni in cui il padre terrà con sé la figlia in occasione delle trasferte a Paderno D.
6) Tutte le modalità di incontro di con il padre potranno, comunque, essere modificate di Persona_1 volta in volta, previo accordo tra i genitori e la minore, anche in ragione degli impegni lavorativi di mamma
e papà e delle esigenze scolastiche e ludiche della figlia.
7) Il sig. si impegna a corrispondere quale contributo mensile per il mantenimento della figlia Parte_1 minore la somma di € 400,00 mensili, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa.
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Detta somma verrà versata dal padre alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario e verrà rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal 01.01.2025.
8) Il sig. inoltre si obbliga a contribuire nella misura del 50% di tutte le spese di natura Parte_1 straordinaria in favore della figlia minore come meglio indicate nel Protocollo adottato in Persona_1 materia dal Tribunale di Monza, che i genitori dichiarano di conoscere e di accettare, oltre al 50% delle spese ludiche, sportive e di svago.
9) In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo come da Protocollo del
Tribunale adìto, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica, in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni - salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni sette dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso;
in mancanza, la spesa si intenderà ad ogni effetto approvata. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo email all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
10) I genitori concordano la suddivisione al 50% ciascuno, come per legge, dell'Assegno Unico Universale per Amelia Rosalba, che dovrà essere obbligatoriamente richiesto all'INPS dalla madre collocataria.
11) La detrazione fiscale delle spese straordinarie e delle spese ludiche, sportive e di svago, ai fini IRPEF, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%, ossia nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori Persona_1 nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie e delle spese ludiche, sportive e di svago, del 50%.
12) I genitori prestano sin d'ora il loro assenso per i futuri rinnovi del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio della figlia minore e tali documenti verranno conservati dalla madre Persona_1 presso la casa coniugale. I genitori fin da ora dichiarano espressamente che ogni viaggio per ragioni di svago, vacanza e/o studio ecc., della figlia minore fuori dal territorio italiano, dovrà essere Persona_1 previamente concordato tra i genitori;
il genitore che non accompagnerà la figlia dovrà conoscere modalità
e tempi del viaggio all'estero e avrà diritto di ricevere, prima della relativa prenotazione, ogni utile notizia in merito”.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 3 di 10 Per parte resistente:
NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE
1) affidare, in via definitiva ed esclusiva, la minore alla madre, sulla scorta del Persona_2 comportamento sino ad oggi mantenuto dal sig. , contrario all'interesse della Parte_1 minore, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito anche alle questioni di maggiore interesse quali l'educazione, la salute e l'istruzione, mantenendo la collocazione della stessa presso
l'abitazione della madre sita in 20037 Paderno D (MI), via Reali n. 43/C – Fraz. Cassina Amata, autorizzando, altresì, la signora ad assumere autonomamente le Controparte_1 decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della minore, con ogni conseguenza di legge;

2) stabilire che il padre possa incontrare la minore nei periodi (mesi, giorni, orari), previamente concordati e comunicati alla madre, con le tempistiche che l'Ill.mo Tribunale riterrà opportune e necessarie nell'interesse di In ogni caso, stante il grave pregiudizio che il sistema di viaggio fino ad ora utilizzato Persona_1 dal padre, c.d. “BlaBlaCar” è suscettibile di arrecare alla salute della minore, consentire alla madre di adottare le
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