Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 227

TRIB Ragusa
Sentenza
11 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Ragusa
Sentenza
11 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 227
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 227
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 207/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1160/2022 del 30/08/2022, promossa da:
RU EL, nato a [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. MARINA GIUDICE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

OPPONENTE
CONTRO
ITACAPITAL S.r.l., con sede in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, C.F. 09270240964, con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE ZURLO e dell'avv. ANDREA ORNATI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI All'udienza dell'11/02/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
RU EL
“Piaccia all'on. Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza replica ed eccezione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1160/2022 (proc. civ. n.2880/2022 R.G.) emesso dal Giudice del Tribunale di Ragusa – dott.ssa Sophie Battaglia in data 30/8/2022 e notificato in data 22/12/2022 attesa l'insussistenza del credito azionato per tutti i motivi indicati in premessa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”. ITACAPITAL S.r.l.
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1160/2022, R.G. n. 2880/2022, del 01/09/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. BB GE al pagamento in favore della società Itacapital S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
pagina 1 di 4


ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1160/2022 del 30/08/2022 è stato ingiunto a BB GE di pagare a Itacapital s.r.l. la somma di €. 5.257,66, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, e ciò (per come dedotto nel ricorso monitorio) “in virtù di un credito relativo a: - rapporto contrattuale n. 932177001 ab origine intrattenuto con Unicredit S.p.a.; - rapporto contrattuale n. 932177001 ab origine intrattenuto con Unicredit S.p.a.” (vd. estratti conto certificati conformi ex art. 50 T.u.b. – doc. nn. 4 e 5 del fascicolo monitorio); a seguito di una serie di cessioni del credito intervenute medio tempore, ed ugualmente menzionate nel ricorso monitorio, il credito in questione sarebbe pervenuto alla predetta Itacapital s.r.l., in favore della quale il decreto ingiuntivo in questione è stato emesso. Avverso quest'ultimo, il soggetto ingiunto ha proposto opposizione eccependo l'insussistenza del credito vantato, e deducendo, in particolare, il “difetto dei requisiti della certezza del credito-difetto di prova”, atteso che “L'opposta ha specificato che tale credito quanto ad € 5.207,71 è dovuto in relazione al rapporto n.932177001 e quanto ad € 49,95 è dovuto in relazione al rapporto n. 932177001 risultando ciò dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. che ha prodotto.”, e che “Occorre però rilevare che tale produzione non può essere sufficiente, nel presente giudizio di opposizione, a dare prova del credito vantato”. Si costituiva Itacapital s.r.l. contestando la proposta opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, con note di trattazione scritta relative alla prima udienza di comparizione delle parti del 06/06/2023, l'opponente rilevava altresì “il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, ovvero la titolarità in capo all'opposta del diritto di procedere al recupero del credito ceduto”, atteso che “la cessionaria Itacapital srl non ha dato prova del trasferimento del credito in suo favore e quindi della sua legittimazione ad agire”. Tutto ciò premesso, l'opposizione proposta è fondata, sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva dell'opposta Itacapital s.r.l.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi