Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 50144/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
KU ES (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fedi e dall'Avv.
Alessandra Majorana, elettivamente domiciliata in Varese, Viale Aguggiari n. 8
ATTRICE contro
CASA DI CURA VILLA LETIZIA S.R.L. (P.IVA 03838090151), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona
Corigliano, elettivamente domiciliata in Milano, Via Cerva, n. 18
e
LE UR (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta M. Battaini, elettivamente domiciliato in Milano, Via Conservatorio, 15
CONVENUTI
e contro
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Dell'Acqua, elettivamente domiciliata in Milano, via Alfonso Lamarmora 44
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, RI SI ha convenuto in giudizio il dott. LE e la
AS di Cura IL IZ S.r.l. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica eseguito dal primo presso la casa di cura, danni quantificati nell'importo complessivo di euro 53.040,80, oltre alla ripetizione dell'esborso corrisposto per
l'intervento pari ad euro 5.688,00. pagina 1 di 16
L'attrice ha allegato di essere stata sottoposta in data 23 luglio 2018 ad intervento di mastoplastica additiva eseguita dal dott. LE presso AS di Cura IL IZ e che il medico non aveva posto rimedio al problema dell'inestetismo delle mammelle per la risoluzione del quale si era sottoposta all'intervento.
La paziente ha infatti lamentato che dopo l'intervento era residuata una evidente asimmetria delle mammelle, ptosi ghiandolare, nonché ptosi della cute dei quadranti inferiori maggiori a sinistra rispetto a destra, deducendo altresì l'inadeguatezza delle informazioni rese alla stessa nel corso dell'acquisizione del consenso.
L'attrice ha dedotto che nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dalla stessa i CTU nominati avevano riconosciuto l'inadeguatezza della programmazione dell'intervento da parte del medico convenuto, fonte di insuccesso e della conseguente necessità di eseguire un secondo intervento, la sussistenza delle lesioni iatrogene lamentate dalla paziente e delle conseguenti menomazioni residuate, l'inadempimento del dott. LE ed il nesso causale tra le menomazioni e la condotta del sanitario.
L'attrice ha tuttavia dedotto che i consulenti non avevano adeguatamente considerato le conseguenze correlate alla necessità di un nuovo intervento correttivo, né tenuto conto della omessa informazione circa le scelte di tecnica chirurgica compiuta ed in ordine al rischio di contrattura capsulare, né, infine, delle conseguenze derivanti dal danno psicologico occorso.
La attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, estetico e psicologico, nonché del danno morale, del danno alla salute e di quello da lesione del diritto all'autodeterminazione conseguiti all'intervento chirurgico eseguito dal medico convenuto nella misura accertata in corso di causa, oltre alla ripetizione dell'esborso corrisposto per l'intervento.
Si è costituita in giudizio la convenuta AS di Cura IL IZ, eccependo la propria totale estraneità ad eventuali profili di responsabilità per i fatti dedotti affermando che il dott. LE era stato contattato direttamente dalla sig. RI e non era mai stato dipendente o collaboratore della struttura sanitaria convenuta.
Secondo la prospettazione della convenuta, la stessa si era limitata a fornire alla paziente prestazioni di natura esclusivamente alberghiera, nonché la fornitura di presidi medici, dei materiali di consumo e quant'altro formava oggetto dell'intervento effettuato.
La convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea;
in subordine, ha svolto domanda di regresso nei confronti del convenuto dott. LE, chiedendo di essere manlevata per intero o in misura prevalente dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea, nonché la condanna della attrice alla restituzione della somma di €3500,00 offerta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. LE, il quale ha contestato la fondatezza delle doglianze dell' attrice sostenendo che l'intervento chirurgico era stato correttamente eseguito e che quanto lamentato dall'attrice sarebbe derivato da complicanze prevedibili ma non prevenibili, peraltro espressamente menzionate nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente.
Il convenuto ha dunque contestato an e quantum debeatur della domanda attorea in principalità nonché la richiesta di rivalsa/regresso svolta nei propri confronti dalla struttura ospedaliera, chiedendo, inoltre,
pagina 2 di 16
l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice Società Cattolica di Assicurazione S.p.a. per sentirla condannare, in via subordinata, a tenere indenne l'assicurato da qualsiasi danno fosse chiamato a risarcire nei confronti dell'attrice.
La Società Cattolica di Assicurazione si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la inoperatività della polizza assicurativa stipulata in relazione al sinistro oggetto del giudizio essendo lo stesso
stato denunciato dalla NO RI al dott. LE quando la polizza non era più vigente e contenendo la polizza stipulata dall'assicurato una clausola claims made prevedente la copertura solo per i sinistri occorsi e denunciati dal terzo danneggiato durante la vigenza del contratto stesso.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo della consulenza tecnica preventiva e la assunzione delle prove orali richieste dalle parti, mentre è stata rigettata l'istanza di rinnovazione e di integrazione della consulenza svolta da parte attrice.
La causa è poi stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere e la consulenza tecnica preventiva
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti AS di Cura IL IZ e dott. LE sotto il profilo della inadeguatezza dell'intervento chirurgico del 23 luglio 2018 e della non corretta esecuzione dello stesso, sull'accertamento tra la condotta colposa ascritta ai convenuti e i danni lamentati da RI SI, nonché sulla domanda di regresso svolta dalla struttura sanitaria nei confronti del dott. LE.
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. Lavinia Mastroluca (medico legale) e Federico Amadei (specialista in chirurgia plastica), emergono i seguenti dati:
a) in data 23 luglio 2018 la sig. RI è stata sottoposta in anestesia generale ad intervento di mastoplastica additiva con impianto di protesi in gel di silicone rotonde del volume di 410 cc. in sede sottomuscolare bilaterale;
b) la prestazione fornita coincide con quella indicata nell'informativa: in cartella si riscontra infatti un modulo di “consenso all'intervento di mastoplastica additiva” e un più specifico e dettagliato documento denominato “Certificazione di informativa, dichiarazione di assenso e richiesta di intervento” di mastoplastica additiva, completo di indicazione delle possibili complicanze e dei risultati attendibili (pag. 5 della “Certificazione di informativa”) e indicazioni comportamentali post-operatorie;
c) si è rilevato che, in base al quadro anatomo-clinico in essere al momento della visita del dott. LE, non risultava indicato l'intervento di sola mastoplastica additiva in un caso che, secondo quanto diagnosticato dallo stesso chirurgo operatore, era caratterizzato da ipoplasia mammaria (seno di volume ridotto) e ptosi (seno cadente) mammaria. Secondo i consulenti, in tali casi l'indicazione corretta
pagina 3 di 16
sarebbe stata quella di un approccio combinato di mastoplastica additiva (con l'inserimento di protesi) e di mastopessi (intervento volto a risollevare il seno cadente) quantomeno periareolare.
Nell'ambito di tale valutazione i consulenti hanno precisato l'insussistenza di specifiche linee guida, da intendersi quali raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate mediante un processo sistematico di revisione della letteratura specifica, ma che le uniche linee guida disponibili sull'argomento sono quelle edite dall'AICPE in Minerva Chirurgica 68 del 2013;
d) si è riscontrato che nella cartella clinica non risulta una adeguata valutazione del quadro ptosico, non essendo dettagliate nell'esame obiettivo le misure preoperatorie. In base alle fotografie fornite dal dott.
LE, lo stato preoperatorio della paziente era assimilabile ad una ptosi di grado 2.
Si è quindi osservato come sia una buona pratica, in caso di ptosi mammaria similare, eseguire anche una mastopessi e non limitarsi alla semplice introduzione della protesi, anche se è a volte possibile riuscire a correggere la ptosi mammaria non grave abbassando il solco mammario di pochi centimetri e consentire al complesso areola-capezzolo di risalire quanto basta inserendo una protesi voluminosa per riempire la tasca mammaria.
Tuttavia, si tratta di scelta presa in considerazione soprattutto quando il tipo di ptosi lo consente (grado 1
e 2) e quando la paziente non desidera avere esiti cicatriziali sul cono mammario.
Nel caso in esame, dalla documentazione esaminata dai consulenti non è emerso se tali possibilità siano state rappresentate e discusse con la paziente, non risultando esplicitate nella modulistica, seppur dettagliata, riguardo l'informazione e il consenso;
e) si è poi evidenziato come, in base alla visita della paziente,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
KU ES (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fedi e dall'Avv.
Alessandra Majorana, elettivamente domiciliata in Varese, Viale Aguggiari n. 8
ATTRICE contro
CASA DI CURA VILLA LETIZIA S.R.L. (P.IVA 03838090151), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona
Corigliano, elettivamente domiciliata in Milano, Via Cerva, n. 18
e
LE UR (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta M. Battaini, elettivamente domiciliato in Milano, Via Conservatorio, 15
CONVENUTI
e contro
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Dell'Acqua, elettivamente domiciliata in Milano, via Alfonso Lamarmora 44
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, RI SI ha convenuto in giudizio il dott. LE e la
AS di Cura IL IZ S.r.l. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica eseguito dal primo presso la casa di cura, danni quantificati nell'importo complessivo di euro 53.040,80, oltre alla ripetizione dell'esborso corrisposto per
l'intervento pari ad euro 5.688,00. pagina 1 di 16
L'attrice ha allegato di essere stata sottoposta in data 23 luglio 2018 ad intervento di mastoplastica additiva eseguita dal dott. LE presso AS di Cura IL IZ e che il medico non aveva posto rimedio al problema dell'inestetismo delle mammelle per la risoluzione del quale si era sottoposta all'intervento.
La paziente ha infatti lamentato che dopo l'intervento era residuata una evidente asimmetria delle mammelle, ptosi ghiandolare, nonché ptosi della cute dei quadranti inferiori maggiori a sinistra rispetto a destra, deducendo altresì l'inadeguatezza delle informazioni rese alla stessa nel corso dell'acquisizione del consenso.
L'attrice ha dedotto che nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dalla stessa i CTU nominati avevano riconosciuto l'inadeguatezza della programmazione dell'intervento da parte del medico convenuto, fonte di insuccesso e della conseguente necessità di eseguire un secondo intervento, la sussistenza delle lesioni iatrogene lamentate dalla paziente e delle conseguenti menomazioni residuate, l'inadempimento del dott. LE ed il nesso causale tra le menomazioni e la condotta del sanitario.
L'attrice ha tuttavia dedotto che i consulenti non avevano adeguatamente considerato le conseguenze correlate alla necessità di un nuovo intervento correttivo, né tenuto conto della omessa informazione circa le scelte di tecnica chirurgica compiuta ed in ordine al rischio di contrattura capsulare, né, infine, delle conseguenze derivanti dal danno psicologico occorso.
La attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, estetico e psicologico, nonché del danno morale, del danno alla salute e di quello da lesione del diritto all'autodeterminazione conseguiti all'intervento chirurgico eseguito dal medico convenuto nella misura accertata in corso di causa, oltre alla ripetizione dell'esborso corrisposto per l'intervento.
Si è costituita in giudizio la convenuta AS di Cura IL IZ, eccependo la propria totale estraneità ad eventuali profili di responsabilità per i fatti dedotti affermando che il dott. LE era stato contattato direttamente dalla sig. RI e non era mai stato dipendente o collaboratore della struttura sanitaria convenuta.
Secondo la prospettazione della convenuta, la stessa si era limitata a fornire alla paziente prestazioni di natura esclusivamente alberghiera, nonché la fornitura di presidi medici, dei materiali di consumo e quant'altro formava oggetto dell'intervento effettuato.
La convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea;
in subordine, ha svolto domanda di regresso nei confronti del convenuto dott. LE, chiedendo di essere manlevata per intero o in misura prevalente dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea, nonché la condanna della attrice alla restituzione della somma di €3500,00 offerta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. LE, il quale ha contestato la fondatezza delle doglianze dell' attrice sostenendo che l'intervento chirurgico era stato correttamente eseguito e che quanto lamentato dall'attrice sarebbe derivato da complicanze prevedibili ma non prevenibili, peraltro espressamente menzionate nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente.
Il convenuto ha dunque contestato an e quantum debeatur della domanda attorea in principalità nonché la richiesta di rivalsa/regresso svolta nei propri confronti dalla struttura ospedaliera, chiedendo, inoltre,
pagina 2 di 16
l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice Società Cattolica di Assicurazione S.p.a. per sentirla condannare, in via subordinata, a tenere indenne l'assicurato da qualsiasi danno fosse chiamato a risarcire nei confronti dell'attrice.
La Società Cattolica di Assicurazione si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la inoperatività della polizza assicurativa stipulata in relazione al sinistro oggetto del giudizio essendo lo stesso
stato denunciato dalla NO RI al dott. LE quando la polizza non era più vigente e contenendo la polizza stipulata dall'assicurato una clausola claims made prevedente la copertura solo per i sinistri occorsi e denunciati dal terzo danneggiato durante la vigenza del contratto stesso.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo della consulenza tecnica preventiva e la assunzione delle prove orali richieste dalle parti, mentre è stata rigettata l'istanza di rinnovazione e di integrazione della consulenza svolta da parte attrice.
La causa è poi stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere e la consulenza tecnica preventiva
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti AS di Cura IL IZ e dott. LE sotto il profilo della inadeguatezza dell'intervento chirurgico del 23 luglio 2018 e della non corretta esecuzione dello stesso, sull'accertamento tra la condotta colposa ascritta ai convenuti e i danni lamentati da RI SI, nonché sulla domanda di regresso svolta dalla struttura sanitaria nei confronti del dott. LE.
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. Lavinia Mastroluca (medico legale) e Federico Amadei (specialista in chirurgia plastica), emergono i seguenti dati:
a) in data 23 luglio 2018 la sig. RI è stata sottoposta in anestesia generale ad intervento di mastoplastica additiva con impianto di protesi in gel di silicone rotonde del volume di 410 cc. in sede sottomuscolare bilaterale;
b) la prestazione fornita coincide con quella indicata nell'informativa: in cartella si riscontra infatti un modulo di “consenso all'intervento di mastoplastica additiva” e un più specifico e dettagliato documento denominato “Certificazione di informativa, dichiarazione di assenso e richiesta di intervento” di mastoplastica additiva, completo di indicazione delle possibili complicanze e dei risultati attendibili (pag. 5 della “Certificazione di informativa”) e indicazioni comportamentali post-operatorie;
c) si è rilevato che, in base al quadro anatomo-clinico in essere al momento della visita del dott. LE, non risultava indicato l'intervento di sola mastoplastica additiva in un caso che, secondo quanto diagnosticato dallo stesso chirurgo operatore, era caratterizzato da ipoplasia mammaria (seno di volume ridotto) e ptosi (seno cadente) mammaria. Secondo i consulenti, in tali casi l'indicazione corretta
pagina 3 di 16
sarebbe stata quella di un approccio combinato di mastoplastica additiva (con l'inserimento di protesi) e di mastopessi (intervento volto a risollevare il seno cadente) quantomeno periareolare.
Nell'ambito di tale valutazione i consulenti hanno precisato l'insussistenza di specifiche linee guida, da intendersi quali raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate mediante un processo sistematico di revisione della letteratura specifica, ma che le uniche linee guida disponibili sull'argomento sono quelle edite dall'AICPE in Minerva Chirurgica 68 del 2013;
d) si è riscontrato che nella cartella clinica non risulta una adeguata valutazione del quadro ptosico, non essendo dettagliate nell'esame obiettivo le misure preoperatorie. In base alle fotografie fornite dal dott.
LE, lo stato preoperatorio della paziente era assimilabile ad una ptosi di grado 2.
Si è quindi osservato come sia una buona pratica, in caso di ptosi mammaria similare, eseguire anche una mastopessi e non limitarsi alla semplice introduzione della protesi, anche se è a volte possibile riuscire a correggere la ptosi mammaria non grave abbassando il solco mammario di pochi centimetri e consentire al complesso areola-capezzolo di risalire quanto basta inserendo una protesi voluminosa per riempire la tasca mammaria.
Tuttavia, si tratta di scelta presa in considerazione soprattutto quando il tipo di ptosi lo consente (grado 1
e 2) e quando la paziente non desidera avere esiti cicatriziali sul cono mammario.
Nel caso in esame, dalla documentazione esaminata dai consulenti non è emerso se tali possibilità siano state rappresentate e discusse con la paziente, non risultando esplicitate nella modulistica, seppur dettagliata, riguardo l'informazione e il consenso;
e) si è poi evidenziato come, in base alla visita della paziente,
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