Trib. Oristano, sentenza 11/12/2024, n. 403

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Oristano, sentenza 11/12/2024, n. 403
Giurisdizione : Trib. Oristano
Numero : 403
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Consuelo Mighela Presidente
dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.302 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA ALGHERO N° 51 in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MELONI ELENA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] - Controparte_1 C.F._2
ROMANIA, il 13/03/1957
Resistente - contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Oristano,

1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Austis di
Pagina 1
procedere alle annotazioni del caso in calce all'atto di matrimonio;

2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri e i coniugi non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro.

3. Con vittoria di spese e compensi professionali, in caso di opposizione.
CHIEDE INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il Giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio

1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 12/04/2013 a BUCAREST
(ROMANIA), trascritto in Italia, come risulta dall'Atto N. 1 parte 2 serie C -
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