Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 61

TRIB Ancona
Sentenza
27 gennaio 2025
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TRIB Ancona
Sentenza
27 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 61
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 61
Data del deposito : 27 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 19.12.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 6.12.2024, 9.12.2024, 18.12.2024;
SENTENZA nella causa n. 441/2024 R.G. Lav., TRA ON AR rappresentato e difeso dall'avv. Linguiti, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona via Marchetti n. 50, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni luca.linguiti@pec-ordineavvocatiancona.it ;

RICORRENTE

SFBM SERVIZI FONDO BOMBOLE METANO s.p.a. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Landi giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno via Diaz n. 13, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni nicola.landi@pec-avvocatolandi.it ;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
PAROLE CHIAVE: TARDIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE - AFFISSIONE CODICE DISCIPLINARE. NECESSITÀ - CONCETTO DI RECIDIVA – SUSSISTENZA FATTO CONTESTATO.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Dello svolgimento del processo.
Il ricorrente allega di avere svolto attività alle dipendenze della SFBM s.p.a. con assunzione a tempo indeterminato dal 8.3.2006 e mansioni di responsabile dello stabilimento di Jesi dal luglio 2015 al dicembre 2023, allorquando veniva licenziato per avere provveduto alla revisione e collaudo di bombole che non necessitavano di tale intervento,
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rinnovando il controllo anche a distanza ravvicinata, con conseguente danno economico a carico dell'azienda. Precisa di avere ricevuto una prima contestazione disciplinare per fatti verificatisi nel mese di ottobre 2023, poi puniti con la sanzione conservativa della sospensione, e una seconda contestazione relativa a fatti verificatisi nel corso dell'intero anno 2023 fino alla contestazione di dicembre, che aveva portato al licenziamento per giusta causa anche alla luce della recidiva. Il lavoratore contesta che fosse ravvisabile la fattispecie della recidiva, avendo provveduto il datore di lavoro a duplicare la medesima sanzione per fatti sovrapponibili, frazionando illegittimamente l'addebito. Eccepisce, altresì, la tardività della contestazione, essendo tutti i fatti conoscibili dal datore di lavoro sin dalla prima contestazione, e la mancata affissione del codice disciplinare. Nel merito, ritiene insussistente l'addebito disciplinare, avendo il ricorrente seguito una prassi aziendale consolidata, volta a garantire la sicurezza delle bombole movimentate esposte nel piazzale agli agenti atmosferici e nota sia al personale operativo sia alla società, cui venivano trasmessi report mensili dell'attività di revisione svolta. In via subordinata, ritiene sproporzionate le sanzioni inflitte, invocando l'applicazione della tutela reintegratoria. Costituendosi in giudizio, la SFBM s.p.a. precisa di svolgere attività di revisione delle bombole anche dando in affidamento il servizio a soggetti esterni in virtù di un contratto di appalto che determina esborsi ulteriori, sicché è suo interesse evitare inutili revisioni interne per permettere di limitare le attività concesse in appalto a società esterne, tanto più che sottoporre la bombola a revisioni ravvicinate compromette il sistema di sicurezza della bombola stessa. Evidenzia che l'CC, quale responsabile del sito di Jesi, avrebbe dovuto coordinare l'attività di revisione, evitando attività inutili che determinavano costi aggiuntivi per la datrice di lavoro, tanto più che il decreto ministeriale del 13.5.2022 sancisce che la revisione debba effettuarsi ogni quattro anni. Ritiene legittima la contestazione della recidiva, essendo i fatti addebitati del tutto diversi, in quanto la prima contestazione si riferisce solo alla revisione di bombole nuove effettuata nell'ottobre 2023, mentre la seconda ha ad oggetto oltre alla revisione di bombole nuove effettuate tra maggio e settembre 2023 anche la revisione plurima della stessa bombola anche a breve distanza di tempo nel corso dell'anno 2023. Sostiene la tempestività della contestazione, dovendo da un lato aversi riguardo al momento di rilevazione dell'illecito e dall'altro considerare, altresì, che il ricorrente non aveva lamentato alcun vulnus all'esercizio del diritto di difesa, e ritiene che la gravità dei fatti contestati giustifichi il recesso per giusta causa a prescindere dalla sussistenza della recidiva. Afferma che l'affissione del codice disciplinare non era necessaria in caso di comportamenti immediatamente percepibili dal lavoratore come illeciti, come nel caso di specie;
peraltro, nel novembre 2023 era stato inviato all'CC il CCNL da cui estrapolare le
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norme disciplinari che era suo compito affiggere in bacheca in qualità di responsabile della sede. In subordine, chiede accertarsi la sussistenza di eventuali altri redditi percepiti dopo il recesso ai fini della detrazione dell'aliunde perceptum. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.

2. Della tardività della contestazione.
Preliminarmente, si ricorda che da un lato la tempestività della contestazione va valutata dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell'infrazione e non dal momento in cui avrebbe potuto avere contezza di essa (Cass. 7467/2023), dall'altro l'immediatezza della contestazione è sempre un concetto relativo che va valutato in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale e delle indagini da effettuare (Cass. 16841/2018, 14726/2024). Tale principio “mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata. Né può ritenersi che l'applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest'ultimo, tutelata "ex lege", senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell'organizzazione aziendale” (Cass. 13167/2009). Ed infatti la condotta del datore di lavoro che non contesta tempestivamente l'addebito una volta che ne abbia avuto piena conoscenza lede il diritto di difesa del lavoratore e il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente (Cass. 29627/2018). Si precisa, infine, che la giurisprudenza non è univoca
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