Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 37
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Testo completo
N. R.G. 65498/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65498/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1960, con il patrocinio dell'Avv. PISTOLESE MARIO e , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(TA) il 10/03/1966, con il patrocinio dell'Avv. IOPPOLI CARLO con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2021 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.6.1988
a Laterza (Taranto) con , precisando che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione consensuale giusto decreto di omologa dell'11.3.2009, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza
1
nulla disporre ai fini delle condizioni economiche essendo le parti economicamente autonome.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto Controparte_1
dedotto da controparte ed ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche a far data dalla separazione allorquando le parti avevano stabilito che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio autonomo mantenimento. La resistente deduceva inoltre che la figlia con lei convivente presso la casa Per_2
coniugale sita in via Tuminelli n.32, non svolgeva attività lavorativa tale da renderla economicamente autosufficiente. Pertanto chiedeva disporsi a carico di Parte_1
l'obbligo di versare mensilmente un assegno divorzile in favore della
[...]
resistente pari alla somma di Euro 300,00, nonché un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, un Per_2
assegno di mantenimento pari ad Euro 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 14.3.2022, il
Presidente f.f., dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti di cui all'art. 4 della L. n. 898/70 ed ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza parziale n. 17665/2022 pubblicata il 29.11.2022, l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 12.9.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con
l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di oltre che per l'assegno di Controparte_1
mantenimento per la figlia per i quali c'è l'opposizione del ricorrente. Per_2
La
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65498/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1960, con il patrocinio dell'Avv. PISTOLESE MARIO e , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(TA) il 10/03/1966, con il patrocinio dell'Avv. IOPPOLI CARLO con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2021 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.6.1988
a Laterza (Taranto) con , precisando che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione consensuale giusto decreto di omologa dell'11.3.2009, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza
1
nulla disporre ai fini delle condizioni economiche essendo le parti economicamente autonome.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto Controparte_1
dedotto da controparte ed ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche a far data dalla separazione allorquando le parti avevano stabilito che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio autonomo mantenimento. La resistente deduceva inoltre che la figlia con lei convivente presso la casa Per_2
coniugale sita in via Tuminelli n.32, non svolgeva attività lavorativa tale da renderla economicamente autosufficiente. Pertanto chiedeva disporsi a carico di Parte_1
l'obbligo di versare mensilmente un assegno divorzile in favore della
[...]
resistente pari alla somma di Euro 300,00, nonché un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, un Per_2
assegno di mantenimento pari ad Euro 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 14.3.2022, il
Presidente f.f., dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti di cui all'art. 4 della L. n. 898/70 ed ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza parziale n. 17665/2022 pubblicata il 29.11.2022, l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 12.9.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con
l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di oltre che per l'assegno di Controparte_1
mantenimento per la figlia per i quali c'è l'opposizione del ricorrente. Per_2
La
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