Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 42

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 42
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 42
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 7693/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente

SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 7693/2017 promossa da:

(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Joseph Splendido ed elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Marcella Stasulli ed elettivamente domiciliata come in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Nonché pagina 1 di 11 avv. Raffaella Troiano (C.F.: , nata a [...] il [...], quale C.F._3
curatrice speciale del minore Persona_1
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE

CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni alla udienza del 14 ottobre 2024, come da note scritte depositate ex art.
127 ter c.p.c.
(da intendersi in questa sede integralmente richiamate), il G.I. ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero in sede ha reso il parere di sua competenza, con nota del 16 ottobre 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2017 ha adito questo Tribunale, Parte_1
esponendo quanto segue: in data 28 ottobre 2010 ha contratto matrimonio con e CP_1
dalla unione è nato il figlio in data 14 dicembre 2012;
i coniugi sono separati in forma Pt_1
consensuale ed i patti hanno previsto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i coniugi, con collocamento presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita del padre, a carico del quale è stato posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ricorrono i presupposti per la pronuncia divorzile;
a seguito della separazione, egli ha dovuto sottoscrivere un contratto di locazione, per euro 370,00 mensili, alla quale somma si aggiunge la rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale e l'importo per il mantenimento della prole;
per le difficoltà economiche che ha attraversato, ha dovuto fare rientro presso la abitazione di sua madre, mentre la resistente ed il minore non hanno mai abitato nella casa coniugale;
il suo reddito ha subito un importante decremento a far data dalla pronuncia di separazione coniugale;
tutto ciò premesso, ha chiesto di fissare l'udienza di comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione e per l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e quindi di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con previsione del suo rientro in
pagina 2 di 11
possesso della casa coniugale, la fissazione in euro 200,00 mensili del contributo per il mantenimento del figlio e l'emissione dei provvedimenti di conseguenza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato, si è costituita in giudizio la resistente che, non opponendosi alla pronuncia divorzile, ha dedotto quanto segue: le condizioni reddituali del ricorrente non sono mutate ed egli ha locato una abitazione solo per occuparla saltuariamente con la sua nuova compagna, di fatto continuando a risiedere presso i suoi genitori;
al contrario, ella è stata licenziata nell'anno 2015 ed è in cerca di occupazione, e sussiste una notevole disparità reddituale tra le parti;
il minore percepisce, per la condizione di disabilità, una piccola indennità;
il bambino assiste ai comportamenti negativi del padre dal quale è stato, peraltro, più volte deluso;
non risponde al vero che ella abbia abbandonato la casa coniugale, non potendo dirsi completa la indagine investigativa prodotta dal ricorrente (in quanto limitata ad un breve arco della giornata);
il marito, nei cui confronti ella ha sporto denuncia, tenta di sottrarre l'assegnazione della casa coniugale e di ridurre ad euro 200,00 il contributo per la prole, nonostante il minore necessiti di particolare assistenza;
ella è disoccupata e, se pure iscritta nelle liste di collocamento, non riesce a trovare una occupazione lavorativa;
tanto premesso, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di assegnare a lei la casa coniugale, di fissare in euro 600,00 il contributo per il mantenimento della prole (oltre al 50% delle spese straordinarie) e di riconoscere in suo favore la somma mensile di euro 400,00, quale assegno divorzile, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della udienza di comparizione delle parti, innanzi al Presidente delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22 marzo 2018 (confermata in sede di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Bari), sono stati emessi i provvedimenti ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970 (segnatamente, è stato così disposto: “-visto l'art. 4, comma 8, L. n. 898 del
1970, così provvede in via temporanea ed urgente: affida il figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio/i
pagina 3 di 11 figli minore/i previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio/i vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle

21:00;
b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua

o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
assegna a la casa familiare, con le relative CP_1
pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli, atteso che non può assumersi con la necessaria certezza che abbia provveduto ad abbandonarla in relazione agli esiti delle indagini disposte dal ricorrente in un ambito temporale circoscritto;
pone a carico del
(tenuto conto della contrazione reddituale documentate, dell'assegnazione della Parte_1
casa coniugale alla moglie e valutato anche il fatto che non sopporta spese per l'abitazione, vivendo con la madre) l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie immediatamente la somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita
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