Trib. Pistoia, sentenza 11/10/2024, n. 738

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 11/10/2024, n. 738
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 738
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

R.G. n. 2733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA

Il Tri bunal e, in com posi zione coll egi al e nell e persone dei seguenti m agi strati: dott. St e B et P resident e dott.ssa G uli a G ulo G udi ce rel. dott. Ni col a Latour G udi ce ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A

nell a causa civil e di primo grado iscri tt a al r.g. n. 2733/2022 avent e ad oggett o
l'impugnazione del riconoscimento di figlio per difetto di veridicità, vertente tra:

, C .F. nato a B eni n C it y Parte_1 C.F._1
(Ni geri a) il 22 ottobre 19 90, resident e i n Uzzano (P T), vi a Provincial e Lucches e n.
13, rappresent ato e difeso dagli avvocat i C D e S S rini ed el ettivam ent e domi ci liato presso il loro studio in Pistoi a, Largo Molinuzzo n. 13, giust a procura i n atti
ATTOR E
nei confronti di
, C.F. , nata in B eni n Cit y Controparte_1 C.F._2
(Ni geri a) i l 20 agost o 1989, resi dent e in Uzzano (PT), via P rovinci al e Lucches e n.
13, rappresentata e difesa dall'avv. M T ed elettivamente domiciliata presso il suo studio i n Firenze, vi a Bonai ni n. 26, giust a procura in atti
CONVENUTA
1


e
AVV. C.F. , con studi o in Pistoi a, pi azza S an CP_2 C.F._3
Francesco n. 20, i n qualit à di curat rice speci ale dell a minore
[...]
, C .F. , nat a il 16 febbrai o 2021 Persona_1 C.F._4
a P esci a (PT)
CURATR IC E SPEC IALE DELLA MINORE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.

Ragi oni di fatto e d i diri tto d ella deci si one
1. Con att o di cit azione noti ficat o il 10 ott obre 2022, prem ett endo di aver riconosciuto com e fi glia propri a l a minore nata il 16 Persona_2
febbraio 2021, il si g. ha convenuto in gi udi zio l a m adre dell a Parte_1 bam bina, sig.ra chiedendo di dichiarare l'inefficacia Controparte_1 dell'atto di riconoscimento da lui effettuato. A fondamento della domanda, l'attore ha all egato di: aver i ntratt enuto una rel azi one more uxori o con la convenut a dal 2016 al 2021;
aver ri conosciuto l a bam bina ri tenendol a erroneam ente fi glia propri a;
di aver appreso dalla convenuta, nell'autunno 2021, che costei aveva intrattenuto una relazione affettiva con il fratello dell'attore nel periodo ante cedente il concepim ento;
di aver appreso, nel m ese di di cembre 2021, che i rapporti tra l a propri a compagna e i l propri o frat ell o erano stati anche carnali e che la prim a nut ri va dei dubbi sulla paternità dell'attore.
Si è t em pes tivam ente costit uit a i n giu dizi o l a si g.ra Controparte_1 eccependo la decadenza dall'azione per decorso del termine di cui all'art. 263 c.c.
e cont est ando nel m eri to l a fondat ezza dell a dom anda, di cui ha chi esto il rigett o.
In vi a ri convenzionale, l a convenuta ha chi est o alt resì: l a condanna dell'att ore al risarcim ento dei danni ex art . 96 c.p.c.;
la condanna al pagam ent o dei costi di event ual i ul teriori t est geneti ci da eseguire in corso di causa;
la condanna al risarcim ento del danno non pat rim oni ale patit o dall a figli a “per essere st ata immoti vatament e sot topos ta a moltepli ci test geneti ci di paternità e per il pat ema
d'animo che subirà nell'apprendere il dubbio insinuato sul suo status di figlia” e
2
per vi ol azione degli obbl ighi di assist enza m oral e e m at eri al e. La con venut a ha chi est o i nfi ne di regolam ent are l e frequentazione del padre con l a fi gli a e di porre
a carico dell'attore l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore “nell a misura di al meno Euro 400,00 mensili e di rimborsare all a convenuta il 100%
(finchè l a st es sa non avrà t rovat o un'occupazi one l avorati va e successi vament e il
50% quando avr à iniziato a lavorare), dell e spese straordinarie, a far dat a dall a nascita della bambina o almeno da quando l'attore ha cessato di versare alla madre il canone di l ocazi one (gennai o 2022) e l a somma di Euro 180,00 (da maggio 2022)
a titol o di cont ributo al mant eniment o del la figl ia minore”.
Sentite le parti all'udienza del 14 febbraio 2023 e rilevata la sussistenza di un pot enziale conflitt o di i nteressi t ra l a fi g lia e i genitori, il giudi ce i struttore ha nominato una curat ri ce speci ale per l a mi nore.
La curatrice speciale si è costituita in giudizio eccependo la decadenza dall'azione per decorrenza del termine di cui all'art. 263 c.c. e chiedendo, in subordine, di accertare la paternità dell'attore e, in caso di accertamento positivo, di condannare il padre: al pagamento di un ass egno perequati vo di euro 400 m ensil i a ti tolo di contri buto al m ant eniment o dell a fi gli a;
al pagam ent o di tutte le spese st raordinari e sost enut e per l a minore sin dal mom ent o della sua bambi na;
al risarcim ento del danno non pat rimoni al e patit o dall a m inore in ragi one dell a condot ta pat erna.
Con not a del 29 m aggio 2023, i di fensori di part e att rice hanno prodot to in giudizi o copia dell'atto di rinuncia al mandato difensivo.
Con ordinanza del 21 ottobre 2023, il gi udi ce ist ruttore ha assunto i provvedim ent i provvisori nell'interesse della minore ai sensi dell'art. 268 c.c., ponendo a carico dell'attore l'obbligo di corrispondere alla convenut a la somma mensile di 200 euro
a tit olo di contribut o al mant enim ent o ordinario dell a figli a m i nore.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione di prova testim oni al e.
Con ordinanza del 1 marzo 2024, ril evat a la citt adi nanza niger iana dell a minore, è stat o chi est o ai compet enti uffici del Mi ni stero dell a Gusti zia la traduzi one scrit ta in lingua italiana della legge nigeriana in materia di filiazione ai sensi dell'art. 213
c.p.c.

All'udienza del 13 giugno 2024 le parti hanno precis ato le conclusioni e il giudice istruttore ha rim ess o l a caus a al Coll egi o per l a decisi one, previ a concessi one dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 2. Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'articolo 37 legge n.
218/1998 che dis pone quant o segue: “i n materia di fili azione e di rapporti personali tra genitori e figli , la gi uris dizione ital iana sussist e, oltre che nei casi previ sti rispetti vament e agli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il fi glio è cit tadi no italiano o ris iede in Itali a”.
Nel caso di speci e, entrambi i genitori e l a fi gli a minore risiedono abit ualment e in
Italia (doc. n. 2 e 3 allegati all'atto di citazione) e pertanto sussiste la giurisdizione itali ana.
3. Quanto all'individuazione della legge applicabile alla fattispecie concreta, occorre considerare che l'art. 35 della legge n. 218/1995 stabilisce che: “

1. Le condizi oni per il r iconos ci mento del fi gli o sono regolate dall a legge nazi onale del figlio al momento della nas cita, o se più favorevol e, dalla legge na zi onal e del soggett o che fa il riconos ci
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