Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 329
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Testo completo
RG n. 36358/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, all'udienza del 13.1.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Pietro Raimondo che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.11.23, premesso: Parte_1
di avere prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del
per gli anni scolatici 2020/21, 2021/22, Controparte_1
1
2022/23, 2023/2024;
che in nessuno degli anni in questione le è stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato.
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane
l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del
18 maggio 2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, tramite carta CP_1
elettronica, della complessiva somma di €. 2.000,00 per gli anni scolastici in cui ha svolto incarichi di supplenza senza la corresponsione del bonus.
Ritualmente convenuto in giudizio, il Controparte_1
non si è costituito, rimanendo contumace.
[...]
Con deposito telematico in data 07.1.2025, parte ricorrente ha documentato la propria permanenza nel sistema scolastico, e segnatamente l'iscrizione nelle GPS per il biennio 2024/2026.
2
All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, è stata decisa mediante pubblica lettura della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti di seguito esposti.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3
3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, all'udienza del 13.1.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Pietro Raimondo che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.11.23, premesso: Parte_1
di avere prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del
per gli anni scolatici 2020/21, 2021/22, Controparte_1
1
2022/23, 2023/2024;
che in nessuno degli anni in questione le è stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato.
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane
l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del
18 maggio 2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, tramite carta CP_1
elettronica, della complessiva somma di €. 2.000,00 per gli anni scolastici in cui ha svolto incarichi di supplenza senza la corresponsione del bonus.
Ritualmente convenuto in giudizio, il Controparte_1
non si è costituito, rimanendo contumace.
[...]
Con deposito telematico in data 07.1.2025, parte ricorrente ha documentato la propria permanenza nel sistema scolastico, e segnatamente l'iscrizione nelle GPS per il biennio 2024/2026.
2
All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, è stata decisa mediante pubblica lettura della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti di seguito esposti.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3
3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di
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