Trib. Teramo, sentenza 12/02/2025, n. 89
TRIB Teramo
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Marcheggiani
a seguito di udienza del 12/02/2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
OR TI (Cod. Fisc. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], IA (VT) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. [...]) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
[...]) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc.
[...]) ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori
RICORRENTE
Contro
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI TERAMO (CF 00115590671), con sede legale in 64100, Teramo alla Circ.ne Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale nonché rappresentante legale pro tempore Dott. Maurizio Di Giosia, rappresentata e difesa per mandato reso in esecuzione della Determinazione n. 913 del 12 maggio 2022 ed allegato al presente atto, dall'Avv. Gianmarco Miele del Foro di Roma (CF
[...]), presso il cui Studio in Viale Eritrea n. 65 – 00199 Roma è elettivamente domiciliata. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi: pec gianmarcomiele@ordineavvocatiroma.org, fax 0698230978.
RESISTENTE
1 di 11 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 1019/2021 Dott.ssa Daniela Matalucci, fissato per l'udienza del 23 marzo 2022 stante la connessione oggettiva e soggettiva esistente tra i due procedimenti.
2) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente tenuto conto della legittimità della produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali in ragione della prevalenza del diritto di difesa ex art. 24 Cost sul diritto alla riservatezza. 3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo della irrilevanza disciplinare della condotta contestata.
4) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare per non avere il ricorrente commesso la condotta contestata.
5) In estremo subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi di gradualità e proporzionalità.
6) In ogni caso, condannare la ASL a pagamento in favore della ricorrente dell'equivalente economico della multa di 4 ore di retribuzione.
7) Con vittoria di spese e compenso da avvocato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 21/03/2022, OR
TI ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di impugnare il provvedimento disciplinare del 23/2/2022 acquisito al prot. n.27, a firma dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari della ASL di Teramo, con il quale le veniva irrogata la sanzione della multa pari a quattro ore di retribuzione, a seguito dell'atto di contestazione disciplinare del 7/12/2021 acquisito al prot. n. 108, a sua volta, emanato in conseguenza della segnalazione effettuata al Garante della Privacy da parte del
Direttore UOC Segreteria Generale ed Affari Legali, acquisita al prot. n. 104 del
26/11/2021.
Ha dedotto che il provvedimento disciplinare scaturiva dal giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Teramo e iscritto al N. r.g. 1019/2021 con cui la ricorrente chiedeva venisse accertata la nullità dell'accordo integrativo aziendale del 19 novembre 2020 siglato per il personale del Comparto Sanità, essendo stata la ricorrente esclusa dal beneficio della premialità aggiuntiva una tantum prevista per il personale impegnato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da COVID- 19. In particolare, la contestazione disciplinare muoveva del fatto che lo Studio legale, al fine di dimostrare l'attività espletata dalla lavoratrice nei diversi Reparti durante l'emergenza
2 di 11
sanitaria, produceva in giudizio “documentazione relativa a dati sanitari di terzi, pazienti di questa Azienda USL” in violazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n.679/2016 e del D.lgs. 196/03 per come novellato dal D.lgs.
101/2018 (come da diffida in atti avente ad oggetto “Ricorso al Tribunale di Teramo, sez. Lavoro N. 1019/2021- Violazione dati personali. DIFFIDA AL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI E SULLA SALUTE del 16/02/2022).
A sostegno della domanda ha eccepito l'irrilevanza disciplinare del comportamento contestato e la legittimità della produzione in giudizio dei documenti contenenti dati personali di terzi in quanto:
- le disposizioni in tema di privacy sia europee sia nazionali consentono di limitare il diritto alla riservatezza ogni qualvolta ciò sia funzionale all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e/o risponda a ragioni di giustizia, nell'ottica quindi della prevalenza del diritto di difesa su quello alla riservatezza nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra diritti fondamentali contrapposti;
- il pieno esercizio del diritto di difesa non poteva essere esercitato, nel caso di specie, attraverso la produzione della documentazione in forma anonimizzata
(recante cancellature o alterazioni), essendo vigente nell'ordinamento giuridico italiano il principio secondo cui i documenti, per avere efficacia probatoria piena, devono essere prodotti in originale ovvero in copie che riproducano fedelmente l'originale;
- i documenti sanitari prodotti in giudizio appaiono privi dell'indicazione delle generalità complete degli utenti (essendo presente solo il nome e il cognome di ciascun paziente e non anche la data e il luogo di nascita come prescritto, invece, dall'art. 3 della Legge n. 1064 del 1955) né sono indicate le patologie (essendo descritti solo i trattamenti eseguiti);
- i dati personali e sanitari dei pazienti non sono stati divulgati ad un numero indeterminato di destinatari, potendone prendere conoscenza solo il Giudice titolare del procedimento giurisdizionale;
- non può essere ascrivibile alla ricorrente la condotta disciplinare contestata, tenuto conto che, non rivestendo il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, non avrebbe potuto essere l'autore della estrapolazione delle informazioni sanitarie né della divulgazione delle stesse.
Da ultimo, ha contestato il difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata non avendo la Asl fatto buon governo del principio di gradazione della stessa
3 di 11
rispetto alla condotta contestata, per essere quest'ultima sia priva dell'elemento soggettivo della intenzionalità e sia connessa alla tutela di un diritto in sede giudiziaria.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata e, in subordine, la rimodulazione della stessa con una sanzione disciplinare meno gravosa.
Si è costituita in giudizio la Asl di Teramo contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito che il fatto contestato alla ricorrente riguardava non tanto la produzione in sede giudiziale della documentazione aziendale, quanto piuttosto la estrapolazione dal software dell'acceleratore lineare in uso alla UOC di Radioterapia e relativa stampa, di un elenco di 59 pagine recante i nominativi di tutti i pazienti curati nel predetto reparto dal 1 marzo al 30 aprile 2020 con indicazione delle relative patologie, come si legge nella segnalazione del Dott. Bernardo Parmegiani,
Direttore UOC Segreteria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Marcheggiani
a seguito di udienza del 12/02/2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
OR TI (Cod. Fisc. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], IA (VT) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. [...]) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
[...]) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc.
[...]) ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori
RICORRENTE
Contro
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI TERAMO (CF 00115590671), con sede legale in 64100, Teramo alla Circ.ne Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale nonché rappresentante legale pro tempore Dott. Maurizio Di Giosia, rappresentata e difesa per mandato reso in esecuzione della Determinazione n. 913 del 12 maggio 2022 ed allegato al presente atto, dall'Avv. Gianmarco Miele del Foro di Roma (CF
[...]), presso il cui Studio in Viale Eritrea n. 65 – 00199 Roma è elettivamente domiciliata. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi: pec gianmarcomiele@ordineavvocatiroma.org, fax 0698230978.
RESISTENTE
1 di 11 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 1019/2021 Dott.ssa Daniela Matalucci, fissato per l'udienza del 23 marzo 2022 stante la connessione oggettiva e soggettiva esistente tra i due procedimenti.
2) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente tenuto conto della legittimità della produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali in ragione della prevalenza del diritto di difesa ex art. 24 Cost sul diritto alla riservatezza. 3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo della irrilevanza disciplinare della condotta contestata.
4) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare per non avere il ricorrente commesso la condotta contestata.
5) In estremo subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi di gradualità e proporzionalità.
6) In ogni caso, condannare la ASL a pagamento in favore della ricorrente dell'equivalente economico della multa di 4 ore di retribuzione.
7) Con vittoria di spese e compenso da avvocato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 21/03/2022, OR
TI ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di impugnare il provvedimento disciplinare del 23/2/2022 acquisito al prot. n.27, a firma dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari della ASL di Teramo, con il quale le veniva irrogata la sanzione della multa pari a quattro ore di retribuzione, a seguito dell'atto di contestazione disciplinare del 7/12/2021 acquisito al prot. n. 108, a sua volta, emanato in conseguenza della segnalazione effettuata al Garante della Privacy da parte del
Direttore UOC Segreteria Generale ed Affari Legali, acquisita al prot. n. 104 del
26/11/2021.
Ha dedotto che il provvedimento disciplinare scaturiva dal giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Teramo e iscritto al N. r.g. 1019/2021 con cui la ricorrente chiedeva venisse accertata la nullità dell'accordo integrativo aziendale del 19 novembre 2020 siglato per il personale del Comparto Sanità, essendo stata la ricorrente esclusa dal beneficio della premialità aggiuntiva una tantum prevista per il personale impegnato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da COVID- 19. In particolare, la contestazione disciplinare muoveva del fatto che lo Studio legale, al fine di dimostrare l'attività espletata dalla lavoratrice nei diversi Reparti durante l'emergenza
2 di 11
sanitaria, produceva in giudizio “documentazione relativa a dati sanitari di terzi, pazienti di questa Azienda USL” in violazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n.679/2016 e del D.lgs. 196/03 per come novellato dal D.lgs.
101/2018 (come da diffida in atti avente ad oggetto “Ricorso al Tribunale di Teramo, sez. Lavoro N. 1019/2021- Violazione dati personali. DIFFIDA AL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI E SULLA SALUTE del 16/02/2022).
A sostegno della domanda ha eccepito l'irrilevanza disciplinare del comportamento contestato e la legittimità della produzione in giudizio dei documenti contenenti dati personali di terzi in quanto:
- le disposizioni in tema di privacy sia europee sia nazionali consentono di limitare il diritto alla riservatezza ogni qualvolta ciò sia funzionale all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e/o risponda a ragioni di giustizia, nell'ottica quindi della prevalenza del diritto di difesa su quello alla riservatezza nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra diritti fondamentali contrapposti;
- il pieno esercizio del diritto di difesa non poteva essere esercitato, nel caso di specie, attraverso la produzione della documentazione in forma anonimizzata
(recante cancellature o alterazioni), essendo vigente nell'ordinamento giuridico italiano il principio secondo cui i documenti, per avere efficacia probatoria piena, devono essere prodotti in originale ovvero in copie che riproducano fedelmente l'originale;
- i documenti sanitari prodotti in giudizio appaiono privi dell'indicazione delle generalità complete degli utenti (essendo presente solo il nome e il cognome di ciascun paziente e non anche la data e il luogo di nascita come prescritto, invece, dall'art. 3 della Legge n. 1064 del 1955) né sono indicate le patologie (essendo descritti solo i trattamenti eseguiti);
- i dati personali e sanitari dei pazienti non sono stati divulgati ad un numero indeterminato di destinatari, potendone prendere conoscenza solo il Giudice titolare del procedimento giurisdizionale;
- non può essere ascrivibile alla ricorrente la condotta disciplinare contestata, tenuto conto che, non rivestendo il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, non avrebbe potuto essere l'autore della estrapolazione delle informazioni sanitarie né della divulgazione delle stesse.
Da ultimo, ha contestato il difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata non avendo la Asl fatto buon governo del principio di gradazione della stessa
3 di 11
rispetto alla condotta contestata, per essere quest'ultima sia priva dell'elemento soggettivo della intenzionalità e sia connessa alla tutela di un diritto in sede giudiziaria.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata e, in subordine, la rimodulazione della stessa con una sanzione disciplinare meno gravosa.
Si è costituita in giudizio la Asl di Teramo contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito che il fatto contestato alla ricorrente riguardava non tanto la produzione in sede giudiziale della documentazione aziendale, quanto piuttosto la estrapolazione dal software dell'acceleratore lineare in uso alla UOC di Radioterapia e relativa stampa, di un elenco di 59 pagine recante i nominativi di tutti i pazienti curati nel predetto reparto dal 1 marzo al 30 aprile 2020 con indicazione delle relative patologie, come si legge nella segnalazione del Dott. Bernardo Parmegiani,
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