Trib. Latina, sentenza 10/10/2024, n. 1068
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 282 dell'anno 2020 vertente
TRA
EL RI difeso dagli Avv.ti SBANDI TOMMASINA e PISTILLI
MARIA ROSARIA, ricorrente
E
MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'INTERNO, difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, convenuti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2020, EL RI esponeva che in data
11.03.2001, mentre era in servizio in Kosovo in qualità di comandante della 1^
Investication Team, nel corso della perquisizione presso una casa semidistrutta ubicata in località Krelan, dovendo verificare tutti i locali della predetta abitazione e considerato che il secondo piano non era accessibile per l'assenza di scale
(probabilmente distrutte da un ordigno bellico nel corso del conflitto), utilizzava a mo' di scala una pedana del tipo pallet, grazie alla quale riusciva a raggiungere il secondo piano, sennonché a causa del cedimento di una porzione di solaio, subiva un infortunio precipitando al piano terra con conseguenti lesioni tali da comportargli una invalidità permanente riconosciuta come dipendente da causa di servizio;
contestate le valutazioni assunte dal provvedimento negativo reso in sede amministrativa, ha chiesto, previo riconoscimento del proprio status di Vittima del
Dovere, il riconoscimento dei conseguenti benefici di natura assistenziale ed al versamento dei relativi benefici economici, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si sono costituiti con un'unica memoria i convenuti in via preliminare eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, la prescrizione di ogni diritto e nel merito contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, a seguito della fruizione del periodo di interdizione obbligatoria per maternità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 151 del 2001 e di un ulteriore periodo di astensione facoltativa, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
1. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione del
Ministero della Difesa, in questa sede evidentemente citato in qualità di datore di lavoro, appartenendo l'istante all'ordinamento militare.
2. Ciò detto, sempre preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dai convenuti, di prescrizione dei diritti.
2.1. L'eccezione è fondata per quanto di ragione.
2.2. Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti,
l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez.
Un. 30.5.2022 n. 17440.
In particolare, è stato infatti affermato che in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo
i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una
P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto,
ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale (cfr. Cass. SU 8982/2018;
cfr. Cass. SU n. 15484/2017,
Cass. SU n. 7761/2017;
Cass. SU 23396/2016).
Sicché la posizione giuridica soggettiva inerente allo status di vittima del dovere o soggetto equiparato è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, rispetto ai quali non può che richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale,
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