Trib. Imperia, sentenza 31/07/2024, n. 537
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Testo completo
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
Nelle persone dei
Dott. P L Presidente
Dott. A C Giudice
Dott. F F Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 316/2024 avente ad oggetto:
ricorso ex art. 3 L. 164/1982
promosso da
, rapp.ta e difesa dall'Avv.to G N Parte_1
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
Conclusioni
Con note scritte dell'11-7-2024 l'attore insisteva come in ricorso.
Il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che l'art. 3 della l. 164/1982 prevede che il Tribunale possa autorizzare con sentenza l'effettuazione d'interventi medico-chirurgici volti ad adeguare i caratteri sessuali di colui o colei che ne faccia richiesta.
La ratio della disposizione si fonda sulla constatazione della sussistenza di situazioni nelle quali si verifica una scissione tra la percezione che un soggetto ha della propria identità sessuale e i tratti somatici-sessuali.
Allorchè tale contrasto sia foriero d'una situazione di sofferenza e di disagio psichico della persona, la quale, pertanto, percepisca sé come appartenente ad un genere sessuale diverso da quello attribuitogli dalla natura, l'ordinamento consente che
l'aspetto esteriore sia adeguato alla sua effettiva identità sessuale.
Ebbene, le risultanze della documentazione medica prodotta confermano che nel caso di specie sussistono i presupposti previsti dalla legge.
Nel 2023 la è stata seguita nel proprio percorso volto all'esplorazione della Pt_1
propria identità di genere dall'Ospedale San Martino di Genovav e dallASL Torino –
Citta della Salute e Scienza – Reparto di Psichiatria Infantile.
Nelle relazioni dei dott. e (all. 6 e 4) si legge che la ricorrente ha Per_1 Per_2
sempre prediletto i vestititi e i giochi da maschio e ha vissuto con tristezza la comparsa del menarca così come la crescita del seno;si riferisce a se stessa utilizzando pronomi maschili;non presenta aspetti psicopatologici significativi o, comunque, tali da rendere sconsigliabile il successivo trattamento ormonale, concludendosi che la giovane s'identifica stabilmente con il genere maschile e formulandosi la diagnosi di “disforia di genere”.
Segue la relazione del 17-11-2023 (all. 5) a firma del dott. specialista in Persona_3
Psichiatria Forense e Direttore del CSM Distretto 13 Genova Quarto – Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ASL 3 Genovese del Dipartimento, relazione attestante che la ha intrapreso da alcuni mesi il trattamento ormonale, Pt_1
mostrando un miglioramento del tono dell'umore, e che ella non presenta disturbi del
contenuto e/o della forma del pensiero, né aspetti psicotraumatici o psicopatologici in atto, pur continuando a manifestare un chiaro disagio per la propria situazione.
La paziente, inoltre, ha dimostrato d'essere adeguatamente consapevole dell'importanza e delle conseguenze della propria decisione d'intraprendere la transizione di genere, non presentando alcuna manifestazione clinica di segno avverso o impeditivo.
Lo specialista, pertanto, ha formulato anch'egli la diagnosi di “disforia di genere”, concludendo che la “riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale maschile”.
Orbene, alla luce dell'univoco contenuto delle succitate relazioni rilasciate da dalle pubbliche strutture sanitarie, il licenziamento di Ctu al fine di verificare se la scelta della ricorrente di mutare sesso risponda ad una volontà libera e consapevole è incombente superfluo, sussistendo i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Evidente, infatti, che la viva un conflitto permanente tra la propria Pt_1
componente psichica maschile e la componente fisica femminile, conflitto che potrà essere risolto, o quantomeno grandemente attenuato, soltanto tramite la sottoposizione del paziente a interventi finalizzati a completare il percorso di cambiamento dell'originaria identità sessuale biologica, in virtù d'una scelta operata con cognizione di causa e fondata su esigenze “sentite” dalla ricorrente come ineludibili.
Nelle persone dei
Dott. P L Presidente
Dott. A C Giudice
Dott. F F Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 316/2024 avente ad oggetto:
ricorso ex art. 3 L. 164/1982
promosso da
, rapp.ta e difesa dall'Avv.to G N Parte_1
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
Conclusioni
Con note scritte dell'11-7-2024 l'attore insisteva come in ricorso.
Il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che l'art. 3 della l. 164/1982 prevede che il Tribunale possa autorizzare con sentenza l'effettuazione d'interventi medico-chirurgici volti ad adeguare i caratteri sessuali di colui o colei che ne faccia richiesta.
La ratio della disposizione si fonda sulla constatazione della sussistenza di situazioni nelle quali si verifica una scissione tra la percezione che un soggetto ha della propria identità sessuale e i tratti somatici-sessuali.
Allorchè tale contrasto sia foriero d'una situazione di sofferenza e di disagio psichico della persona, la quale, pertanto, percepisca sé come appartenente ad un genere sessuale diverso da quello attribuitogli dalla natura, l'ordinamento consente che
l'aspetto esteriore sia adeguato alla sua effettiva identità sessuale.
Ebbene, le risultanze della documentazione medica prodotta confermano che nel caso di specie sussistono i presupposti previsti dalla legge.
Nel 2023 la è stata seguita nel proprio percorso volto all'esplorazione della Pt_1
propria identità di genere dall'Ospedale San Martino di Genovav e dallASL Torino –
Citta della Salute e Scienza – Reparto di Psichiatria Infantile.
Nelle relazioni dei dott. e (all. 6 e 4) si legge che la ricorrente ha Per_1 Per_2
sempre prediletto i vestititi e i giochi da maschio e ha vissuto con tristezza la comparsa del menarca così come la crescita del seno;si riferisce a se stessa utilizzando pronomi maschili;non presenta aspetti psicopatologici significativi o, comunque, tali da rendere sconsigliabile il successivo trattamento ormonale, concludendosi che la giovane s'identifica stabilmente con il genere maschile e formulandosi la diagnosi di “disforia di genere”.
Segue la relazione del 17-11-2023 (all. 5) a firma del dott. specialista in Persona_3
Psichiatria Forense e Direttore del CSM Distretto 13 Genova Quarto – Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ASL 3 Genovese del Dipartimento, relazione attestante che la ha intrapreso da alcuni mesi il trattamento ormonale, Pt_1
mostrando un miglioramento del tono dell'umore, e che ella non presenta disturbi del
contenuto e/o della forma del pensiero, né aspetti psicotraumatici o psicopatologici in atto, pur continuando a manifestare un chiaro disagio per la propria situazione.
La paziente, inoltre, ha dimostrato d'essere adeguatamente consapevole dell'importanza e delle conseguenze della propria decisione d'intraprendere la transizione di genere, non presentando alcuna manifestazione clinica di segno avverso o impeditivo.
Lo specialista, pertanto, ha formulato anch'egli la diagnosi di “disforia di genere”, concludendo che la “riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale maschile”.
Orbene, alla luce dell'univoco contenuto delle succitate relazioni rilasciate da dalle pubbliche strutture sanitarie, il licenziamento di Ctu al fine di verificare se la scelta della ricorrente di mutare sesso risponda ad una volontà libera e consapevole è incombente superfluo, sussistendo i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Evidente, infatti, che la viva un conflitto permanente tra la propria Pt_1
componente psichica maschile e la componente fisica femminile, conflitto che potrà essere risolto, o quantomeno grandemente attenuato, soltanto tramite la sottoposizione del paziente a interventi finalizzati a completare il percorso di cambiamento dell'originaria identità sessuale biologica, in virtù d'una scelta operata con cognizione di causa e fondata su esigenze “sentite” dalla ricorrente come ineludibili.
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