Trib. Modena, sentenza 03/01/2025, n. 4
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5874 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
RI LO (C.F. [...]), con l'Avvocato FABRIZIO PICCHIOTTI
ATTORE
contro
RA GH (C.F. [...]), NN AR AC (C.F.
[...]), con l'Avvocato GIORGIO FREGNI
CONVENUTI
con l'intervento di
LI BE (C.F. [...]), CH BE (C.F.
[...]), con l'Avvocato ANTONELLA GIUNTA
INTERVENUTI
con la chiamata in causa di
NU TO (C.F. [...]), DE SNN (C.F.
[...])
CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
1 OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. dall'attore in data 09/04/2024, dai convenuti in data 19/05/2024 e dagli intervenuti in data
27/05/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono proprietarie di immobili limitrofi siti a Modena in prossimità delle vie Paganine,
Agrigento e Trapani e la controversia ha per oggetto uno stradello privo di specifica denominazione ma visibile con chiarezza nelle fotografie depositate dai convenuti ai documenti 8, 18 e 25.
2. Si discute, in particolare, dell'esistenza del diritto di questi ultimi di transitarvi, anche con la propria autovettura, così da poter raggiungere il locale di loro proprietà, che funge da autorimessa, posto in fondo a detto stradello e pure ben visibile nelle medesime fotografie.
3. Il giudizio, preceduto da mediazione, ha avuto come sostanziale prologo il procedimento possessorio R.G. 2532/2020, in cui il Tribunale, con ordinanza in data 09/07/2020, accogliendo le pretese degli odierni convenuti, in quella sede ricorrenti, li ha reintegrati nel possesso del passaggio, ordinando all'attore, lì convenuto, la rimozione di vasi di fiori da egli apposti nel mese di ottobre
2019 sullo stradello conteso, nonché agli odierni chiamati “l'immediata cessazione di ogni condotta tesa ad impedire o rendere più difficoltoso il passaggio carraio”.
4. IS IS ha allora radicato la presente controversia, domandando ex art. 949 c.c. accertarsi
l'inesistenza di servitù di passaggio in favore del fondo in comproprietà di CO EZ e NA
IA CI, la conseguente declaratoria che questi ultimi non hanno alcun diritto di transito in loco, e la loro condanna al risarcimento del danno patito, da liquidarsi in via equitativa.
5. SS ET e RI ET sono intervenuti ai sensi dell'art. 105 c.p.c., di fatto associandosi alle richieste dell'attore e formulando identica domanda risarcitoria.
6. CO EZ e NA IA CI si sono costituiti chiedendo respingersi le pretese avversarie
e domandando, in via riconvenzionale, l'accertamento, a favore del fondo di loro proprietà, di servitù di passaggio, anche carrabile, sullo stradello conteso.
7. RE RS e DA SA sono, invece, rimasti contumaci.
8. Tentata inutilmente la conciliazione della lite, la controversia è stata istruita escutendo i testi
IE PR, AD LI, CO PR e RI AZ all'udienza del
24/01/2024.
9. I contendenti hanno, in seguito, precisato le conclusioni e depositato le difese finali.
2 10. Ciò premesso, si rileva, innanzi tutto, come i testi IE PR, AD LI e CO
PR, della cui attendibilità non sussistono ragioni di dubitare, abbiano riferito, in modo concorde, che i convenuti transitino con continuità da oltre un ventennio, anche con l'autovettura di loro proprietà, sullo stradello di cui si discute, per ricoverarla nel locale che funge da autorimessa
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