Trib. Catania, sentenza 13/11/2024, n. 5115

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 13/11/2024, n. 5115
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5115
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 12.11.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11120/2022 R.G,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f.. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Puliatti, per procura in atti;
Ricorrente C.F._1
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania Piazza Santa Maria di P.IVA_1
Gesù n. 5, elettivamente domiciliata in Catania Corso Italia n. 46 presso lo studio dell'avv. Laura
Piera Cinzia Sicari, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Resistente
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_2
via G. Cusmano;
Resistente contumace CP_2
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. con sede in Roma, in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede Provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, per procura generale CP_3
alle liti n. rep. 37590 del 23.01.2023, a rogito del Notaio di Roma; Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere dirigente medico in servizio presso
l dal 16 Controparte_4


agosto 2015;
b) di avere, altresì, prestato servizio in regime di esclusività prima presso l
[...]
dal 22.6.2005 al 17.8.2006, dall'1.1.2007 al 6.9.2007 e dall'1.10.2007 al 17.2.2008 Controparte_5
e successivamente presso l , già Controparte_6 [...]
, in qualità di Dirigente Medico dell'U.O. Di Nefrologia e Controparte_7
Dialisi del Presidio Ospedaliero di Gela dal 18.2.2008 al 17.8.2008, dall'1.9.2008 al 31.8.2009 e dal
18.9.2009 al 15.8.2015;
c) di aver quindi raggiunto complessivamente i cinque anni di anzianità/esperienza professionale in data 18.2.2011, nonché quindici anni di anzianità in data Con 18.2.2021;
d) di aver inviato in data 14.7.2015 un sollecito formale all di per CP_2
ottenere le valutazioni di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992, una volta decorsi i 5 anni dall'assegnazione dell'incarico di Dirigente Medico dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi;
e) che l
[...]
, ai fini del riconoscimento della indennità di esclusività, con la nota prot. 20239 Controparte_4
del 16.11.2021 ha riconosciuto soltanto l'anzianità maturata presso la medesima , con CP_1
decorrenza quindi dal 15.8.2015;
f) che tuttavia la ricorrente, in virtù del servizio complessivamente svolto, ha diritto al riconoscimento della predetta indennità di esclusività da parte dell'
[...]
nella fascia superiore tra i 5 ed i 15 anni, già dall'agosto 2015 e nella fascia superiore ai 15 CP_4
anni dal mese di marzo 2021;
g) che non le è stata riconosciuta neanche la retribuzione di posizione.
Tanto premesso, parte ricorrente ha richiamato l'art. 5 del CCNL 8.6.2000 che ha previsto l'istituzione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, l'art. 12 del CCNL 6.5.2010 che ha previsto gli incrementi della predetta indennità e l'art. 89 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018 del

9.12.2019 che ha previsto che l'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
Ha, infine, richiamato la legge di bilancio n. 178/2020 (art. 1 co. 407 e 408) che ha previsto
l'incremento della indennità di esclusività dei dirigenti medici del 27% con decorrenza dall'1.1.2021 per cui da tale data l'indennità di esclusività è dovuta nella misura di € 12.913,34 per la fascia tra i cinque ed i quindici anni ed € 17.599,13 per la fascia superiore ai quindici anni, mentre alla stessa è stato corrisposto dall' dal 2015 al 2020, l'importo annuo di € 2.325,41 (€ 193,78 Controparte_4
mensili), corrispondente alla posizione del dirigente con meno di cinque anni di anzianità.
Ha riferito, dunque, di avere diritto ad una differenza a titolo di indennità di esclusività per l'anno
2015 (da agosto a dicembre secondo il CCNL 2010) di € 2.647,68, per il periodo che va da gennaio
2016 al 31 dicembre 2020 di € 39.212,90 (secondo il CCNL 2016/2018 pari alla differenza di €
7.842,58 per ogni anno) e per il periodo che va da marzo 2021 (maturazione 15 anni) a ottobre 2022 di € 7.419,16, per un totale complessivo di € 49.279,74.
Con riguardo alla retribuzione di posizione, parte ricorrente ha richiamato l'art. 15 del d.lgs.
502/1992
, il quale prevede che al dirigente con 5 anni di anzianità devono essere attribuiti gli incarichi di cui all'art. 15 comma 4 del citato d.lgs., configurando quindi il diritto dei dirigenti all'attribuzione di compiti dirigenziali come un diritto soggettivo perfetto, nonché l'art. 18 co. 2 del
CCNL 2019 relativo al biennio 2016/2018, il quale prevede che “A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.
La ricorrente ha rilevato che l'incarico in questione le è stato conferito soltanto con decorrenza dall'1.7.2021, giusta delibera n. 727 del 25.6.2021, mentre doveva esserle riconosciuto già da agosto
2015. Invece, da tale mese e fino al 2019, non ha percepito alcuna retribuzione di posizione, mentre da gennaio 2020 a giugno 2021 ha percepito una retribuzione di posizione pari ad € 115,38, per cui ha quantificato l'importo ancora dovuto da a titolo di retribuzione di posizione in complessivi CP_4
€ 29.656,16.
Parte ricorrente ha argomentato, altresì, in ordine al danno da perdita di chance, stante
l'inadempimento contrattuale dell che non ha provveduto alla valutazione al Controparte_6
compimento dei 5 anni di servizio e ha quantificato il predetto danno nella misura corrispondente agli emolumenti sopra indicati, oltre al danno relativo alla mancata contribuzione previdenziale.
La ricorrente ha evidenziato, inoltre, che sulle somme a lei dovute andrà quantificata e versata CP_ all' la relativa contribuzione previdenziale.
Parte ricorrente ha così concluso: “Nei confronti dell' 1) ritenere e dichiarare che Controparte_4
la ricorrente, in virtù della esperienza professionale complessivamente maturata, e delle valutazioni della stessa , ha diritto a percepire dall' la indennità di esclusività CP_1 Controparte_4
nella misura indicata in narrativa per gli anni dal 2015 al 2022 2) ritenere e dichiarare che la ricorrente, in virtù della esperienza professionale complessivamente maturata, superiore ai cinque anni già in data 15 agosto 2015, ha diritto a percepire dall' la retribuzione Controparte_8
di posizione nella misura precisata in narrativa 3) condannare quindi l' Controparte_4 all'occorrenza anche a titolo di perdita di chance, al pagamento delle somme indicate in narrativa,
o quelle altre che dovessero essere quantificate in via istruttoria, maggiorate di interessi e/o CP_ rivalutazione ed a versare all' la relativa contribuzione previdenziale 4) condannare l'
[...]
ll'adeguamento delle predette indennità di esclusività e retribuzione di posizione in favore CP_4
della ricorrente, in conformità alle norme contrattuali indicate in narrativa. In subordine, anche nei confronti dell' : 5) ordinare all' , ex Controparte_6 Controparte_2
art. 210 e 213 cpc, di esibire all' la documentazione attestante la valutazione Controparte_4
positiva della ricorrente sino al 15 agosto 2015 6) ritenere e dichiarare che la ricorrente, per i vizi della valutazione, ha subito un danno da perdita di chance per il mancato riconoscimento della anzianità ed esperienza professionale pregressa e mancato conferimento di un incarico liquidandone il relativo importo sulla base delle somme indicate in narrativa, oltre al danno per la mancata contribuzione previdenziale, ovvero nella misura da accertarsi e che verrà stabilita in via equitativa da Codesto Ill.mo Tribunale adito; 7) condannare quindi l' Controparte_2
, ed ove occorra anche l' al risarcimento del danno da perdita
[...] Controparte_4
di chance ed al pagamento delle somme indicate in narrativa , oltre a quello relativo alla mancata contribuzione previdenziale, maggiorate di interessi e rivalutazione, ovvero di quell'altra somma che sarà liquidata in via equitativa dall'Ecc.mo Tribunale adito. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata il 24.4.2023 si è costituita l Controparte_1
, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
In particolare, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha precisato: a) di avere sempre tenuto un comportamento improntato ai criteri di correttezza e buona fede, tant'è che ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività la stessa si è subito attivata al fine di richiedere la documentazione necessaria sia all che all senza però mai ricevere Parte_2 Controparte_6
alcun riscontro, per cui la stessa, con nota del 16.11.2021 protocollo n. 20239, in assenza della documentazione richiesta all' , ha negato il riconoscimento dell'indennità di Controparte_6
esclusività maggiore di quindici anni e ha riconosciuto
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